CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27001/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27333/2015 proposto da: M.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata - avverso la sentenza n. 795 / 13 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 29/4/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana (CTR) con la sentenza n. 795/13/2015, depositata il 29.4.2015, accoglieval’appello Oggetto:proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla M.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di liquidazione afferenti al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale relativi a sentenza che aveva disposto il trasferimento di un immobile ex art 2932 c.c. Secondo i giudici del gravame l’Agenzia aveva correttamente determinato l’imposta dovuta tenuto conto che la condizione del pagamento del prezzo di cui alla sentenza ex art 2932 c.c. doveva ritenersi come non apposta e, dunque, non rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 131 del 1986. 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione. 4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere. Considerato che 1. Con l’istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la società ricorrente chiede sia pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere sul presupposto che la condebitrice allo stesso titolo ([OSCURATO:PERSONA]) ha definito la lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l n. 98 del 2011 conv. con modif. in l. n. 111 del 2011. 2. Dagli atti depositati dalla ricorrente in allegato alla indicata istanza risulta esclusivamente la presentazione della suindicata domanda di definizione agevolata, senza che da ciò possa evincersi il riferimento al medesimo presupposto impositivo di cui all’odierno giudizio e l’avvenuto integrale pagamento degli importi indicati nella domanda. In ragione di quanto sopra deve, quindi, disporsi il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, onerando la parte ricorrente di comunicare, mediante deposito in cancelleria nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’identità tra l’oggetto della procedura di definizione agevolata sopra riportata con quello di cui al presente giudizio, nonché l’integrale pagamento delle somme dovute. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’adempimento di cui in