CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 9, co. 1 e 2, 10 d. Igs. 14 del 2017 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato: si duole della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste stante l'illegittimità del provvedimento di DASPO Urbano adottato dal Questore. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. • 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico, nonché inerente ad assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, non risulta dedotta in sede di gravame la censura in ordine alla illegittimità dell'atto amministrativo; in ogni caso, va dato atto che la Corte di appello napoletana ha ben specificato come il provvedimento del Questore di divieto di accesso in Maddaloni, p.za [OSCURATO:PERSONA]Angelo, fosse stato emesso sul presupposto che il Miele fosse già stato destinatario di sanzioni amministrative e di ben tre ordini di allontanamento da quel luogo, emessi dal Sindaco, a causa dell'attività di parcheggiatore abusivo accertato in tre occasioni, con conseguente reiterazione delle violazioni. 3.2. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (capacità delinquenziale del prevenuto rivelata dalla sequenza di giudicati per gravi reati da cui è gravato, in uno al contestato reato, quale ulteriore manifestazione di trasgressività rispetto ad un provvedimento teso a contenerne la pericolosità), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu i decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri cla tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de