CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2019
Cassazione n. 21677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30816/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], eAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] VALLE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n.346/ 06/ 2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, il 15/07/2025 LaPr