CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13317/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cui sono succeduti gli eredi DANIELEALFONSO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLOdi CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI n. 59/2020 depositata il 14febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 conveniva davanti al Tribunale di Sassari l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] affinché, accertato il suo inadempimento professionale, fosse condannato a risarcirgli danni; tale inadempimento sarebbe consistito nel difetto di assistenza in un procedimento esecutivo dal Meloni intrapreso nei confronti di due suoi debitori, così da non farne dichiarare l’estinzione e disporne la cancellazione quando il suo credito sarebbe stato estinto da un terzo - tale D’Aguì, che aveva acquistato l’immobile pignorato - , per cui sarebbero intervenuti successivamente altri creditori che quindi ilD’Aguì avrebbe dovuto pagare per liberare l’immobile. Conseguentemente il Meloni avrebbe dovuto versare al D’Aguì quanto pagato, in tal modo subendo il danno. L’Alfonso si costituiva, resistendo e opponendo che il Meloni aveva agito senza avvertirlo quanto alla scrittura del 6 maggio 1993 con cui egli si sarebbe impegnato nei confronti delD’Aguì alla cancellazione del pignoramento. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto a risarcire l’attore nella misura di € 50.535, oltre interessi e spese di lite. L’Alfonso presentava appello, e otteneva dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la totale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo il giudice di secondo grado che non era provato che il Meloni avesse informato l’Alfonso dell’obbligazione alla cancellazione del pignoramento assunta nel 1993 e che era irrilevante che l’Alfonso avesse ammesso di averlo saputo nel novembre 1994, quando il Meloni gli aveva saldato le sue spettanze, perché già nel gennaio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta nel processo esecutivo; pertanto la corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; Cass. ord. 20159/2017 lo accoglieva parzialmente. In sostanza, il giudice di legittimità escludeva che sussistesse responsabilità dell’Alfonso tra il maggio 1993 e quando erano state saldate le sue spettanze professionali nel novembre 1994, cassando con rinvio alla corte territoriale perché si verificasse in fatto se l’intervento dei creditori dopo il novembre del 1994 (in realtà 1993) aveva aumentato l’importo che il Meloni dovette versare al D’Aguì per “purgare” l’immobile e se tale aumento poteva evitarsi con la condotta diligente dell’Alfonso per ottenere l’estinzione del processo esecutivo. La Corte d’appello, con sentenza n. 59/2020, ha ritenuto responsabile l’Alfonso, non avendo egli provato di avere informato il cliente, quando “al momento dell’incontro con il Meloni per il saldo … era stato edotto dei fatti sopravvenuti” -cioè il pagamento del credito tramite un terzo -, “della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento” per irischi derivabili dal suo mantenimento; ha pertanto condannato l’Alfonso, “in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riassunzione”, a pagare al Meloni il danno nella misura di € 19.234,63 oltre accessori. L’Alfonso, difendendosi da sé, ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il Meloni. La causa veniva chiamata all’adunanza camerale del 19 dicembre 2023, al cui esito questa Suprema Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 4417 del 19 febbraio 2024, con cui la rinviava a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario della data della futura adunanza. Quest’ultima veniva fissata il 7 giugno 2024. Dalla notifica emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto; tuttavia,si costituivano il 3 giugno 2024 i suoi eredi Daniele e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia “nullità del procedimento”.1.1 Si afferma che Cass. ord. 20159/2017 aveva conferito al giudice di rinvio l’incarico di compiere “un nuovo esame dei fatti di causa, in riferimento al nesso di causalità tra la condotta dell’avvocato a far data dal 17 novembre 1994 e i danni lamentati dal cliente per la mancata estinzione del processo esecutivo”; in particolare, tenuto in conto che dopo il 17 novembre 1994 nel procedimento esecutivo in cui egli aveva assistito il Meloni erano intervenuti altri creditori, per cui il giudice di legittimità aveva ritenuto “necessario verificare in punto di fatto se la presenza di questi ultimi creditori abbia comportato un incremento dell’onere economico sofferto dal Meloni … per purgare l’immobile dall’originario pignoramento e se questo maggiore esborso avrebbe potuto essere evitato da una condotta diligente del difensore, volta ad ottenere l’estinzione del processo esecutivo”. Si ritiene che il giudice di rinvio non abbia ottemperato in modo corretto tale incarico e per dimostrarlo si compie una sorta di riassunto delle relative vicende, così come la parte ricorrente afferma si siano svolte, così da giungere ad affermare che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettivamente avvertito il suo cliente della necessità di estinguere l’esecuzione, ma ciò perché sarebbe stato lo stesso Meloni a indurre “a ritenere che la procedura era stata da lui condotta a termine personalmente mercé l’intervento finanziario del D’Aguì, nascondendogli di avere invece sottoscritto, diciotto mesi prima, la dichiarazione che lo obbligavaa provvedere a sue cure e spese all’estinzione dell’esecuzione e alla cancellazione del pignoramento e dell’ipoteca”; il che non sarebbe mai stato contestato. Il motivo si conclude affermando che con tale inadempimento da parte del giudice di rinvio si sarebbe violato il principio del giusto processo ex articolo 111, secondo comma, Cost.1.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, nella sua reale sostanza, censura direttamente l’accertamento fattuale che, come era stato disposto dal giudice di legittimità, il giudice di rinvio nella sentenza impugnata ha ictu oculicompiuto. Per assoluta completezza, quindi, si rileva che la corte territoriale (sentenza, pagine 9ss.) ha affermato che, per il periodo successivo al 17 novembre 1994, “la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte in cui il Meloni ha lamentato la mancanza di prova da parte del professionista … di aver edottoil cliente della necessità di attivarsi per cancellare la trascrizione del pignoramento ed estinguere la procedura … la Corte Suprema ha rilevato che la Corte di appello non si occupava della condotta tenuta dal difensore dopo aver ricevuto il saldo dellecompetenze … Di conseguenza, la Corte di Cassazione riteneva necessario verificare in punto di fatto se la presenza di … ultimi creditori avesse comportato un incremento dell’onereeconomico sofferto dal Meloni (per rifondere il D’Aguì dei pagamenti necessari) per purgare l’immobile dall’originario pignoramento e se questo maggior esborso avrebbe potuto essere evitato da una condotta diligente del difensore, volta ad ottenere l’estinzione del processo esecutivo … Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione … l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in punto di fatto se la presenza dei creditori intervenuti abbia comportato un incremento dell’onere economico sofferto dal Meloni…”. Dopo questaben precisata impostazione, la sentenza del giudice di rinvio offre quanto emerge dagli atti di causa in ordine all’intervento dei creditori ulteriori, rimarcando che, pur non essendone stati prodotti di titoli esecutivi, “non risultano tempestive e specifiche contestazioni sul punto”, e giungendo così ad accertare che l’intervento di tre creditori dopo il 17 novembre 1994 “aveva aggravato la posizione debitoria del Meloni, aumentando l’entità delle somme necessarie per estinguere le loro pretese” e che “al momento dell’incontro con il Meloni per il saldo delle sue competenze professionali, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato edotto dei fatti sopravvenuti - il pagamento del credito tramite un terzo - ed a quel momento avrebbe dovuto informare il cliente della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento immobiliare”,pervenendo in tal modo ad accogliere la domanda per inadempimento dell’Alfonso nell’incarico che gli aveva dato il Meloni, per non avere appunto informato il cliente. 2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza. 2.1 Il giudice di rinvio, a pagina 15 della sentenza impugnata, ha ritenuto che “i quattro assegni versati all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 6501,45 e il bonifico di £ 4.931.600 … versatoall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]” siano causati dalla mancata estinzione della procedura esecutiva dopo il 17 novembre 1994 e quindi ascrivibili all’inadempimento dell’Alfonso. Quest’ultimoperò, nella qualità di convenuto, fin dalla comparsa di risposta di primo grado avrebbe rilevato che “la causale di quei pagamenti non è stata mai indicata dal Meloni”, al riguardo non essendosi d’altrondeconfigurato “un regolare contraddittorio”. Ne deriverebbe violazione dell’articolo 112 c.p.c. 2.2 Come già si evincevaesaminando il precedente motivo, al giudice di rinvio era stato affidato il compito di accertare se la presenza degli ulteriori creditori nella procedura esecutiva avesse o meno comportato effettivamente un incremento dell’onere economico del Meloni da sopportare per liberare l’immobile dal pignoramento e se, in caso positivo,questa ulteriore spesa avesse potuto essere evitata dalla diligenza del suoavvocato, l’Alfonso. Il presente motivo tenta di prospettare che l’effetto, per così dire, sul t hema decidendumdi questi accertati ulteriori pagamenti - derivati dall’intervento degli altri creditori - sarebbe stat o , in sostanza, un novum , così esorbitando dalla originaria configurazione del thema decidendum stesso e quindi violando l’articolo 112 c.p.c. Ciò tuttavia è insostenibile, considerato l’effettivo contenuto, già sopraindicato traendolo dalla sentenza di rinvio - che, peraltro, è agevole confrontare con la precedenteordinanza di questo giudice di legittimità, cui è correttamente conforme nella parte in cui la riassume -,dell’ambito di cognizione che era stato assegnato alla corte territoriale da Cass. ord. 20159/2017. Questa censura, pertanto, merita rigetto. 3. Il terzo motivo viene intitolato, genericamente, come “violazione dei parametri forensi”. 3.1 Si osserva che il giudice di rinvio ha liquidato le spese processuali “al valore medio dello scaglione previsto dal D.M. 57/14”, così pervenendo a una complessiva somma di euro 6.615. Si oppone che il valore della causa sarebbe stato determinato dal giudice di rinvio in sede di liquidazione del danno come euro 19.234,63, per cui rientrerebbe nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000, così che, applicando gli importi medi, si sarebbe raggiunto un totale di euro 5.532; decurtando poi le voci relative all’attività istruttoria e alla trattazione, che non sarebbero state espletate, l’importo non avrebbe potuto superare euro 3.777. 3.2 A tacer d’altro, il motivo è manifestamente privo di fondatezza in quanto sostiene che il valore della causa (da identificarsi nel suo concreto esito) riconosciuto dal giudice di rinvio sarebbe euro 19.234,63. Nella sentenza impugnata, invece, a pagina 16 emerge che a questa somma “devono altresì essere riconosciuti interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma rivalutata di anno in anno dalla data del singolo esborso fino alla pronuncia dell’odierna sentenza”:il che conduce senz’altro ad una somma ben superiore a quella indicata nel motivo in esame, considerato che la causa aveva preso le mosse nel 2009. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse, dei ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito , da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a l controricorrentele spese processuali, liquidate in un totale di € 2 . 900 , oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da part