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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28282/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cerignola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 27/10/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del Riesanne di Bari, in accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Gip in data 31/5/2022, riconosceva la gravità indiziaria in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ascritta all'indagato sub 1), applicandogli la misura della custodia cautelare in carcere. 1 r

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha acriticamente recepito l'impugnazione del P.m. senza alcuna elaborazione critica degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini.

In particolare, è stata valorizzata la captazione da cui risulta la conoscenza di un messaggio minatorio indirizzato alla vittima sebbene detta circostanza non consenta di inferire la partecipazione del ricorrente all'illecito e l'ordinanza impugnata non si è fatta carico della necessità di chiarire il contributo fornito dal medesimo alla condotta estorsiva.

Quanto alla presenza del Perchinunno alla trattativa presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenuta espressione di adesione alla condotta delittuosa, il difensore richiama la necessità di particolare cautela nel ricorso a massime d'esperienza e a ragionamenti improntati alla logica della verosimiglianza.

Nella specie, infatti, il legame di affinità che lega l'indagato a [OSCURATO:PERSONA] è elemento da solo inidoneo a provare la condotta partecipativa all'illecito.

Aggiunge, inoltre, che il collegio cautelare ha ritenuto di applicare la misura detentiva inframuraria nonostante l'assenza di rilievi durante il periodo di sottoposizione dell'indagato alla misura degli arresti domiciliari per altri titoli e sulla base della sola gravità dei fatti contestati, assorbendo l'accertamento sul rischio di recidiva in quello relativo alla gravità indiziaria senza il dovuto esame della personalità del ricorrente e in contrasto con le emergenze segnalate dal difensore.

L'ordinanza impugnata non ha, peraltro, tenuto conto del tempo trascorso dal fatto e della peculiarità della vicenda al fine del giudizio sul rischio di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte.

Contrariamente all'assunto difensivo, il collegio cautelare ha autonomamente ed esaustivamente scrutinato il compendio investigativo pervenendo all'accoglimento della domanda cautelare del P.m. sulla base di una motivazione esauriente, effettiva, priva di frizioni logiche e non incisa dagli assertivi rilievi difensivi. 1.1 L'ordinanza impugnata, dopo avere in dettaglio ricostruito la prolungata vicenda estorsiva ai danni della famiglia Dimallio, ha motivatamente ritenuto il concorso del ricorrente nell'illecito, evidenziando (pag. 21 e segg.) la partecipazione dell'indagato a pedinamenti e appostamenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mogli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei luoghi dalle stesse frequentati, tra cui le scuole dei figli; l'intercettazione progr. 3 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],dalla quale emerge la richiesta di informazioni a [OSCURATO:PERSONA] circa l'avvenuta ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una lettera minatoria lasciata nella cassetta della posta con all'interno tre proiettili e un biglietto con la scritta "non aspettiamo più"; la partecipazione del Perchinunno alla trattativa estorsiva presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, sollecitata da uno zio dell'a Sansossio, [OSCURATO:PERSONA], incontro nel corso del quale, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici della cautela, veniva ribadita la richiesta di pagamento di una somma quantificata in euro centomila.

Le emergenze valorizzate dal collegio cautelare danno conto non solo della consapevolezza del prevenuto circa l'azione estorsiva in corso ma dell'attiva partecipazione dell'indagato alle condotte intimidatorie in danno delle mogli dei fratelli Dimallio e della sua presenza al cruciale incontro con il Tommasi, i cui contenuti in via logica contraddicono la tesi difensiva della mera connivenza.

In quell'occasione, in cui si discusse dell'entità della somma illegittimamente pretesa, il Masciavè si era presentato con una pluralità di complici a dimostrazione del fermo intento di conseguire l'obiettivo e, al tentativo del Tommasi di ridurre l'importo richiesto, seccamente obiettava "non siamo dei pezzenti..ci devi dare quello che abbiamo chiesto altrimenti sono problemi" ( pag. 20).

La difesa non si rapporta in termini puntuali all'ampia motivazione del Tribunale cautelare che ha affermato la gravità indiziaria per il capo 1) in esito ad uno scrutinio esauriente e giuridicamente corretto delle emergenze investigative.

2. Analogamente aspecifiche risultano le doglianze in punto di trattamento cautelare.

Il difensore sorvola sulla ampiamente argomentata sussistenza dell'aggravante ex 416bis.1 cod.pen., declinata sotto il profilo del metodo, e non si confronta con la motivazione rassegnata dai giudici cautelari che, a sostegno del rischio di recidivanza, hanno richiamato non solo la gravità dei fatti a giudizio, caratterizzati da una sequela di atti intimidatori protrattisi per dieci mesi, ma anche la notevole pericolosità dell'indagato, desunta dai precedenti, anche specifici, e dal suo pieno inserimento nel circuito criminale locale, elementi posti a fondamento di un concreto ed attuale rischio di reiterazione con valutazione congruamente giustificata.

I giudici della cautela hanno, inoltre, dato adeguato conto delle ragioni che ostano all'adozione della misura autodetentiva, legittimamente valorizzando a tal fine l'impossibilità di formulare una positiva prognosi di spontanea e puntuale osservanza della misura alternativa.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.Esec. cod.proc.pen.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cerignola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 27/10/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del Riesanne di Bari, in accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Gip in data 31/5/2022, riconosceva la gravità indiziaria in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ascritta all'indagato sub 1), applicandogli la misura della custodia cautelare in carcere. 1 r 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha acriticamente recepito l'impugnazione del P.m. senza alcuna elaborazione critica degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini. In particolare, è stata valorizzata la captazione da cui risulta la conoscenza di un messaggio minatorio indirizzato alla vittima sebbene detta circostanza non consenta di inferire la partecipazione del ricorrente all'illecito e l'ordinanza impugnata non si è fatta carico della necessità di chiarire il contributo fornito dal medesimo alla condotta estorsiva. Quanto alla presenza del Perchinunno alla trattativa presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenuta espressione di adesione alla condotta delittuosa, il difensore richiama la necessità di particolare cautela nel ricorso a massime d'esperienza e a ragionamenti improntati alla logica della verosimiglianza. Nella specie, infatti, il legame di affinità che lega l'indagato a [OSCURATO:PERSONA] è elemento da solo inidoneo a provare la condotta partecipativa all'illecito. Aggiunge, inoltre, che il collegio cautelare ha ritenuto di applicare la misura detentiva inframuraria nonostante l'assenza di rilievi durante il periodo di sottoposizione dell'indagato alla misura degli arresti domiciliari per altri titoli e sulla base della sola gravità dei fatti contestati, assorbendo l'accertamento sul rischio di recidiva in quello relativo alla gravità indiziaria senza il dovuto esame della personalità del ricorrente e in contrasto con le emergenze segnalate dal difensore. L'ordinanza impugnata non ha, peraltro, tenuto conto del tempo trascorso dal fatto e della peculiarità della vicenda al fine del giudizio sul rischio di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. Contrariamente all'assunto difensivo, il collegio cautelare ha autonomamente ed esaustivamente scrutinato il compendio investigativo pervenendo all'accoglimento della domanda cautelare del P.m. sulla base di una motivazione esauriente, effettiva, priva di frizioni logiche e non incisa dagli assertivi rilievi difensivi. 1.1 L'ordinanza impugnata, dopo avere in dettaglio ricostruito la prolungata vicenda estorsiva ai danni della famiglia Dimallio, ha motivatamente ritenuto il concorso del ricorrente nell'illecito, evidenziando (pag. 21 e segg.) la partecipazione dell'indagato a pedinamenti e appostamenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mogli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei luoghi dalle stesse frequentati, tra cui le scuole dei figli; l'intercettazione progr. 3 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],dalla quale emerge la richiesta di informazioni a [OSCURATO:PERSONA] circa l'avvenuta ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una lettera minatoria lasciata nella cassetta della posta con all'interno tre proiettili e un biglietto con la scritta "non aspettiamo più"; la partecipazione del Perchinunno alla trattativa estorsiva presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, sollecitata da uno zio dell'a Sansossio, [OSCURATO:PERSONA], incontro nel corso del quale, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici della cautela, veniva ribadita la richiesta di pagamento di una somma quantificata in euro centomila. Le emergenze valorizzate dal collegio cautelare danno conto non solo della consapevolezza del prevenuto circa l'azione estorsiva in corso ma dell'attiva partecipazione dell'indagato alle condotte intimidatorie in danno delle mogli dei fratelli Dimallio e della sua presenza al cruciale incontro con il Tommasi, i cui contenuti in via logica contraddicono la tesi difensiva della mera connivenza. In quell'occasione, in cui si discusse dell'entità della somma illegittimamente pretesa, il Masciavè si era presentato con una pluralità di complici a dimostrazione del fermo intento di conseguire l'obiettivo e, al tentativo del Tommasi di ridurre l'importo richiesto, seccamente obiettava "non siamo dei pezzenti..ci devi dare quello che abbiamo chiesto altrimenti sono problemi" ( pag. 20). La difesa non si rapporta in termini puntuali all'ampia motivazione del Tribunale cautelare che ha affermato la gravità indiziaria per il capo 1) in esito ad uno scrutinio esauriente e giuridicamente corretto delle emergenze investigative. 2. Analogamente aspecifiche risultano le doglianze in punto di trattamento cautelare. Il difensore sorvola sulla ampiamente argomentata sussistenza dell'aggravante ex 416bis.1 cod.pen., declinata sotto il profilo del metodo, e non si confronta con la motivazione rassegnata dai giudici cautelari che, a sostegno del rischio di recidivanza, hanno richiamato non solo la gravità dei fatti a giudizio, caratterizzati da una sequela di atti intimidatori protrattisi per dieci mesi, ma anche la notevole pericolosità dell'indagato, desunta dai precedenti, anche specifici, e dal suo pieno inserimento nel circuito criminale locale, elementi posti a fondamento di un concreto ed attuale rischio di reiterazione con valutazione congruamente giustificata. I giudici della cautela hanno, inoltre, dato adeguato conto delle ragioni che ostano all'adozione della misura autodetentiva, legittimamente valorizzando a tal fine l'impossibilità di formulare una positiva prognosi di spontanea e puntuale osservanza della misura alternativa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.Esec. cod.proc.pen. Così deciso in R
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