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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 10522/2026

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simo [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], N. 11, ROMA;-intimato-avverso la sentenza n. 2934/2021 della Corte d’Appello di Roma,depositata il 21/4/2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con atto di citazione notificato il 15/12/2014, [OSCURATO:PERSONA] e AngelaRadesi impugnarono la sentenza n. 19029/2014, depositata il 26/09/2014Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026e notificata il 17/11/2014, con la quale il Tribunale di Roma avevarigettato la domanda da essi proposta di annullamento della deliberaassembleare adottata il 20/02/2013 dal [OSCURATO:PERSONA] di via Bisentina n. 11,in Roma, del quale erano condomini, nella parte in cui era stato stabilito ildivieto dei condomini di utilizzare gli spazi comuni con oggetti di qualsiasinatura, fatta eccezione per le piante ornamentali, con invito a liberare glistessi entro 15 giorni, pena la rimozione forzata e la condanna degli attorialle spese di lite.La Corte d'Appello di Roma, si pronunciò, nella resistenza del Condominioappellato, con la sentenza n. 2934/2021, pubblicata il 21/04/2021, con laquale respinse l'appello e condannò gli appellanti alla rifusione delle spesedi lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero chiaro il divieto dioccupare gli spazi comuni con oggetti, veicoli, mobili ecc., contenutonell’art. 11 del Regolamento condominiale, che aveva inasprito il criteriodell’uso delle quote comuni sancito dall’art. 1102 c.c., senza che rilevasseil concreto pregiudizio che, dall’occupazione del pianerottolo del quartopiano, sarebbe derivato agli altri condomini nel paritario uso del benecomune; esclusero che la prevalenza della norma regolamentare creassealcun pregiudizio nell’uso della cosa comune in danno degli appellanti;accertarono l’intervenuta decadenza degli appellanti dall’impugnazione,posto che questi non avevano sollevato alcuna obiezione, in sedeassembleare, sull’omessa indicazione della questione nell’ordine del giornoe l’inapplicabilità dell’art. 66 disp. att. c.c., stante l’anteriorità delladelibera impugnata all’entrata in vigore della novella n. 220/2012 cheaveva introdotto il testo vigente della norma impugnata.2.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche conmemoria; il [OSCURATO:PERSONA] di via Bisentina, n. 11, Roma, è rimasto, invece,intimato.Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile laproduzione della documentazione fotografica allegata all'atto d'appellosenza tener conto del fatto che la stessa era stata già effettuata con l'attointroduttivo del giudizio di primo grado, sicché non vi era stata violazionedell’art. 345 c.p.c.Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato costituisce errore difatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n.4, c.p.c.Come già affermato da questa Corte, infatti, deve considerarsi tale quelloche si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma dellapercezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsarealtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indottoad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazioneche, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa (Cass., Sez.

L, 11/04/2025, n. 9471; Cass., Sez. 1, 11/04/2001, n.5369).2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversiaprospettato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,nonché l’erronea applicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso dimotivare sulla censura afferente all’avvenuta violazione, da parte delgiudice di primo grado, dei criteri interpretativi, essendosi limitati adaffermarne l'irrilevanza.Secondo i ricorrenti, il precetto posto dall’art. 11 del Regolamentocondominiale, che vietava l’occupazione, anche temporanea, delle scale,Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026della terrazza, dei pianerottoli, del cortile e in genere di tutti i locali diproprietà e di uso comune con oggetti, veicoli, mobili etc., avrebbe dovutoessere interpretato secondo i criteri ermeneutici propri dei contratti,tenendo conto delle finalità perseguite dalla norma e della meritevolezzadella tutela dell’interesse a essa sotteso rispetto alla compromissione dellaproprietà e, dunque, degli orientamenti formatisi con riferimento all'art.1102 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c., sulla nozione di pari uso dellacosa comune.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché èdenunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(tra le varie, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).Nella specie, i giudici di merito, nell’analizzare la clausola contenutanell’art. 11 del Regolamento condominiale, hanno sostanzialmenteprivilegiato l’interpretazione letterale della stessa, da loro definita chiara eidonea a imporre il divieto di occupazione con qualsiasi oggetto dellequote comuni, senza necessità di verificare il concreto pregiudizio degliNumero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026altri condomini nel paritario uso del bene comune, argomentazione questache assolve al criterio del c.d. minimo costituzionale.La deduzione circa l’avvenuta violazione dei criteri ermeneutici propri delcontratto, poi, pecca di specificità, atteso chel'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte delgiudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveliviolazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (Cass., Sez. 2,31/7/2009, n. 17893).La vicenda resta, pertanto, confinata negli apprezzamenti di merito, nonbastando, come più volte chiarito in questa sede, l’enunciazione dellapretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativofavorevole, disatteso dal giudice del merito, ma occorrendo individuare,con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materialeprobatorio acquisito (Cass., Sez. 2, 4/8/2025, n. 22466).3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli appellantifossero decaduti dal diritto di impugnare la delibera assembleare,asseritamente invalidata dall’omessa indicazione, nell'ordine del giorno,della questione attinente alla rimozione di oggetti dalle quote comuni,sulla base di una sentenza di questa Corte non rinvenuta, senza oltretuttovalutare che nessuna norma imponeva al condomino dissenziente dieccepire preliminarmente in assemblea l’irregolarità della convocazione.Il motivo è infondato, anche se occorre correggere la motivazione dellasentenza.I giudici di merito hanno affidato la reiezione della censura sul punto a dueordini di considerazioni, sostenendo, per un verso, che gli appellantifossero decaduti dall’impugnazione, in quanto non avevano sollevatoobiezioni in sede assembleare sull’omessa indicazione all’ordine del giornodel divieto deliberato, e, per altro verso, che l’art. 66 disp. att. c.c. nonNumero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026fosse applicabile alla specie in quanto la delibera impugnata era anterioreall’entrata in vigore della novella del 2012.Ebbene, premesso che opera, nella specie, la disciplina anterioreall’entrata in vigore legge n. 220 del 11/12/2012, avvenuta il 18/6/2013,essendo stata la delibera adottata il 20/2/2013, occorre evidenziare,quanto alla prima questione, che, come affermato più volte da questaCorte, l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine delgiorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dalcondomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito inquella sede l'irregolarità della convocazione (da ultimo Cass., Sez. 2,23/11/2016, n. 23903; ma anche Cass. Sez. 2, 19/11/2009, n. 24456,menzionata nella sentenza impugnata sia pure con un refuso nellaindicazione del numero; anche Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889).Nella specie, i ricorrenti non hanno spiegato quale fosse stato l’andamentodella discussione in occasione dell’assemblea e quale fosse stata la loroposizione al riguardo, né hanno precisato cosa risultasse dal relativoverbale.Deve, invece, correggersi la motivazione con riferimento all’erroneaaffermazione, ivi contenuta, circa l’inapplicabilità alla specie del precettoche impone l’indicazione, nell’atto di convocazione dell’assemblea,dell’ordine del giorno, atteso che, pur essendo stata la relativadisposizione introdotta nell’art. 66 disp. att. c.c. soltanto con la riforma del2012, come detto inapplicabile alla specie, è anche vero che la medesimaprescrizione era fin da allora contemplata dal terzo comma dell’art. 1105c.c., applicabile anche al condominio in virtù del richiamo contenuto nellanorma di chiusura di cui all’art. 1139 c.c., che richiedeva (e richiede) che ipartecipanti siano preventivamente informati dell’oggetto delladeliberazione.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese, nonavendo l’intimato spiegato attività difensiva.Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
simo [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], N. 11, ROMA;-intimato-avverso la sentenza n. 2934/2021 della Corte d’Appello di Roma,depositata il 21/4/2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 15/12/2014, [OSCURATO:PERSONA] e AngelaRadesi impugnarono la sentenza n. 19029/2014, depositata il 26/09/2014Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026e notificata il 17/11/2014, con la quale il Tribunale di Roma avevarigettato la domanda da essi proposta di annullamento della deliberaassembleare adottata il 20/02/2013 dal [OSCURATO:PERSONA] di via Bisentina n. 11,in Roma, del quale erano condomini, nella parte in cui era stato stabilito ildivieto dei condomini di utilizzare gli spazi comuni con oggetti di qualsiasinatura, fatta eccezione per le piante ornamentali, con invito a liberare glistessi entro 15 giorni, pena la rimozione forzata e la condanna degli attorialle spese di lite.La Corte d'Appello di Roma, si pronunciò, nella resistenza del Condominioappellato, con la sentenza n. 2934/2021, pubblicata il 21/04/2021, con laquale respinse l'appello e condannò gli appellanti alla rifusione delle spesedi lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero chiaro il divieto dioccupare gli spazi comuni con oggetti, veicoli, mobili ecc., contenutonell’art. 11 del Regolamento condominiale, che aveva inasprito il criteriodell’uso delle quote comuni sancito dall’art. 1102 c.c., senza che rilevasseil concreto pregiudizio che, dall’occupazione del pianerottolo del quartopiano, sarebbe derivato agli altri condomini nel paritario uso del benecomune; esclusero che la prevalenza della norma regolamentare creassealcun pregiudizio nell’uso della cosa comune in danno degli appellanti;accertarono l’intervenuta decadenza degli appellanti dall’impugnazione,posto che questi non avevano sollevato alcuna obiezione, in sedeassembleare, sull’omessa indicazione della questione nell’ordine del giornoe l’inapplicabilità dell’art. 66 disp. att. c.c., stante l’anteriorità delladelibera impugnata all’entrata in vigore della novella n. 220/2012 cheaveva introdotto il testo vigente della norma impugnata.2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche conmemoria; il [OSCURATO:PERSONA] di via Bisentina, n. 11, Roma, è rimasto, invece,intimato.Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile laproduzione della documentazione fotografica allegata all'atto d'appellosenza tener conto del fatto che la stessa era stata già effettuata con l'attointroduttivo del giudizio di primo grado, sicché non vi era stata violazionedell’art. 345 c.p.c.Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato costituisce errore difatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n.4, c.p.c.Come già affermato da questa Corte, infatti, deve considerarsi tale quelloche si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma dellapercezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsarealtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indottoad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazioneche, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa (Cass., Sez. L, 11/04/2025, n. 9471; Cass., Sez. 1, 11/04/2001, n.5369).2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversiaprospettato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,nonché l’erronea applicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso dimotivare sulla censura afferente all’avvenuta violazione, da parte delgiudice di primo grado, dei criteri interpretativi, essendosi limitati adaffermarne l'irrilevanza.Secondo i ricorrenti, il precetto posto dall’art. 11 del Regolamentocondominiale, che vietava l’occupazione, anche temporanea, delle scale,Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026della terrazza, dei pianerottoli, del cortile e in genere di tutti i locali diproprietà e di uso comune con oggetti, veicoli, mobili etc., avrebbe dovutoessere interpretato secondo i criteri ermeneutici propri dei contratti,tenendo conto delle finalità perseguite dalla norma e della meritevolezzadella tutela dell’interesse a essa sotteso rispetto alla compromissione dellaproprietà e, dunque, degli orientamenti formatisi con riferimento all'art.1102 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c., sulla nozione di pari uso dellacosa comune.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché èdenunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).Nella specie, i giudici di merito, nell’analizzare la clausola contenutanell’art. 11 del Regolamento condominiale, hanno sostanzialmenteprivilegiato l’interpretazione letterale della stessa, da loro definita chiara eidonea a imporre il divieto di occupazione con qualsiasi oggetto dellequote comuni, senza necessità di verificare il concreto pregiudizio degliNumero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026altri condomini nel paritario uso del bene comune, argomentazione questache assolve al criterio del c.d. minimo costituzionale.La deduzione circa l’avvenuta violazione dei criteri ermeneutici propri delcontratto, poi, pecca di specificità, atteso chel'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte delgiudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveliviolazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (Cass., Sez. 2,31/7/2009, n. 17893).La vicenda resta, pertanto, confinata negli apprezzamenti di merito, nonbastando, come più volte chiarito in questa sede, l’enunciazione dellapretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativofavorevole, disatteso dal giudice del merito, ma occorrendo individuare,con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materialeprobatorio acquisito (Cass., Sez. 2, 4/8/2025, n. 22466).3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli appellantifossero decaduti dal diritto di impugnare la delibera assembleare,asseritamente invalidata dall’omessa indicazione, nell'ordine del giorno,della questione attinente alla rimozione di oggetti dalle quote comuni,sulla base di una sentenza di questa Corte non rinvenuta, senza oltretuttovalutare che nessuna norma imponeva al condomino dissenziente dieccepire preliminarmente in assemblea l’irregolarità della convocazione.Il motivo è infondato, anche se occorre correggere la motivazione dellasentenza.I giudici di merito hanno affidato la reiezione della censura sul punto a dueordini di considerazioni, sostenendo, per un verso, che gli appellantifossero decaduti dall’impugnazione, in quanto non avevano sollevatoobiezioni in sede assembleare sull’omessa indicazione all’ordine del giornodel divieto deliberato, e, per altro verso, che l’art. 66 disp. att. c.c. nonNumero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026fosse applicabile alla specie in quanto la delibera impugnata era anterioreall’entrata in vigore della novella del 2012.Ebbene, premesso che opera, nella specie, la disciplina anterioreall’entrata in vigore legge n. 220 del 11/12/2012, avvenuta il 18/6/2013,essendo stata la delibera adottata il 20/2/2013, occorre evidenziare,quanto alla prima questione, che, come affermato più volte da questaCorte, l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine delgiorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dalcondomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito inquella sede l'irregolarità della convocazione (da ultimo Cass., Sez. 2,23/11/2016, n. 23903; ma anche Cass. Sez. 2, 19/11/2009, n. 24456,menzionata nella sentenza impugnata sia pure con un refuso nellaindicazione del numero; anche Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889).Nella specie, i ricorrenti non hanno spiegato quale fosse stato l’andamentodella discussione in occasione dell’assemblea e quale fosse stata la loroposizione al riguardo, né hanno precisato cosa risultasse dal relativoverbale.Deve, invece, correggersi la motivazione con riferimento all’erroneaaffermazione, ivi contenuta, circa l’inapplicabilità alla specie del precettoche impone l’indicazione, nell’atto di convocazione dell’assemblea,dell’ordine del giorno, atteso che, pur essendo stata la relativadisposizione introdotta nell’art. 66 disp. att. c.c. soltanto con la riforma del2012, come detto inapplicabile alla specie, è anche vero che la medesimaprescrizione era fin da allora contemplata dal terzo comma dell’art. 1105c.c., applicabile anche al condominio in virtù del richiamo contenuto nellanorma di chiusura di cui all’art. 1139 c.c., che richiedeva (e richiede) che ipartecipanti siano preventivamente informati dell’oggetto delladeliberazione.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese, nonavendo l’intimato spiegato attività difensiva.Numero registro generale 30145/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 10522/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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