CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 19/11;1977 avverso la sentenza emessa il 20/02/9023 dai Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Mascheroni, con atto de: prop.rlo difensore, per cassazione ;E.0.1,../dT5o la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 ; cod. v-po. pen,„ gln applicato su richiesta la pena per il delitto di cui agii artt. 73, commi 4 e 6 ; ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 dei 1990. Egli denuncia violazione, di icgig-2, non :mre il giudk.e correttamente qualificato il fatto, escludendo iiraiy.ante dei citate , 3.7L 30„ ioer difetto di consapevolezza della quantità ingente di costanza detenuta. 2.. Si procede a norma dell'art. 610, cornrin2. cod orco en ricorso inammissibile, ai sensi del precedPntc, ad, 60(-,, ceJrnrna: 3. ,:;- ,-olché ornoortn per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «i pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro a Senten73 solo per motivi attinenti all'espressione celia volontà deli':rrioutiato, a difett:ci cS correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresen -a'a dai ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. In caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta dì parte, la possibWt, di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione aiuridica dei fatto limitata ai casi in cui quesrultirna risulti„ con indiscussa irr:>nazzza palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei Ca DC di imputazione, clov.rn-mdc: escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, oliale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probater che non risuhanc con immediatezza dalla contestazione. La verifica sula corretta cuald'icazion ,:-:-2 giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base de) capi 1 imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motjv dedottj n ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Pe.e 272619; Sez. 6, n 3108 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Tutto questo non si ravvisa nel caso specifico, incui ì I un'indagine sull'elemento psicologico, che peraltro presupporrebbe- accertarnert: in fatto, preclusi a questa Corte, e per ah n+U se circostanze dei tutte ip,otetich.:. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente sensi 616, cod. proc. pen. - !a condanna del proponente alle spese del proc.eqirrientp al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammence; non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione del;a causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost e sent. n. 186 del 13 diuono, 2000) Detta somma, considerando la manifesta estraneità della dogiianza al sindacato ai legittimità, va fissata in tremila euro. P.QM, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento (.;::(.:e spese processuali e della somma di euro tremila in favore deha Cassa de;ie ammende. Così deciso in R