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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47296/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modena in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen commesso in Modena, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2015, con la recidiva reiterata aggravata.

Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 16 novembre 2021 con termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi e il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato il 2 marzo 2022.

Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità senza spiegare le ragioni di tale ipotizzata carenza.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, perché tardivo (l'ultimo giorno utile per impugnare era il 1° marzo 2022) e perché generico.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modena in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen commesso in Modena, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2015, con la recidiva reiterata aggravata. Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 16 novembre 2021 con termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi e il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato il 2 marzo 2022. Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità senza spiegare le ragioni di tale ipotizzata carenza. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, perché tardivo (l'ultimo giorno utile per impugnare era il 1° marzo 2022) e perché generico. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris