CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 8/10/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; latta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 14 settembre 2021 il Gip del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto gravemente indiziato di aver posto in essere, fino al dicembre 2019, le condotte ex articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 4, descritte nei capi 52, 53, e 54 dell'imputazione provvisoria. Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale, sezione per il riesame, in data 8/10/2021. Avverso quest'ultima ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274, cod. proc. pen. I giudici partenopei, in maniera erronea, avrebbero ritenuto l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274, cod. proc. pen, salvaguardabile solo ed esclusivamente con la misura della custodia in carcere, nonostante fossero trascorsi due anni dalla commissione dei reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in espiazione di pena definitiva. Sul punto si evidenzia che il ricorrente, tratto in arresto nel gennaio del 2020 per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato nella medesima indagine dalla quale è scaturito il provvedimento cautelare per cui è ricorso, aveva all'epoca beneficiato, sin da subito, della custodia domiciliare, ed era stato sottoposto all'espiazione in ambiente inframurario solo a seguito della irrevocabilità della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. In premessa giova ribadire che, nel sistema processualpenalistico vigente, non è conferite a questa Corte di legittimità alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del Tribunale del riesame. Tanto premesso, nella specie, non essendo in discussione la gravità indiziaria ma il dato dell'attualità delle esigenze cautelari è sufficiente ricordare che l'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, stabilisce che le misure cautelari personali, con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, evenienza ravvisata nel caso in esame, possono essere disposte soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche in modalità e circostanze del fatto e dalla personalità del soggetto sottoposto alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, con l'ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Ebbene, in ordine alla scelta del presidio cautelare idoneo a scongiurare il rischio di condotte recidivanti, il Tribunale, in maniera coerente e scevra da vizi rilevabili in sede di legittimità, ha evidenziato che all'esito della discovery è emersa la non occasionalità della condotta posta in essere dal prevenuto ma la sua professionale dedizione all'attività illecita e il suo persistente legame con i contesti criminali, rescindibile solo con la misura custodiale in carcere. In maniera coerente ha anche aggiunto che la circostanza dell'aver beneficiato della misura degli arresti domiciliari per il reato del 2020 senza mai violare tale misura non può di per sé costituire argomento finalizzato a giungere a diverse conclusioni, posto che la complessiva vicenda portata all'attenzione del Tribunale ha fatto emergere una pericolosità di gran lunga superiore a quella emersa in occasione dell'arresto in flagranza che gli ha consentito di beneficiare del più mite trattamento degli arresti domiciliari. Quanto allo stato detentivo, va evidenziato che, a differenza di quanto prospettato in sede di ricorso, il Tribunale, non lo ha considerato di per sé ostativo ad una rivisitazione della misura in termini più favorevoli; con motivazione logica e coerente ha semplicemente sottolineato che, attesa l'attuale condizione, l'eventuale mitigazione della misura cautelare in atto potrebbe essere determinata solo da un "percorso carcerario, di rieducazione e di seria resipiscenza". 2.Per tali ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]