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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00834/2023

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ORDINANZA sul ricorso 33342/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 187 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1781/2016, emesso da Tribunale di Siena, con il quale le era stato ingiunto di rimborsare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quanto versato nel corso di una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Milano in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 746/2009, provvisoriamente esecutivo, ma revocato con sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015.

Assunse l'opponente che il pagamento degli importi richiesti in restituzione costituiva adempimento di un accordo transattivo raggiunto il r.12.2014 nell'ambito della procedura esecutiva, e non del decreto ingiuntivo n. 746/2009. e che, in ogni caso, l'eventuale credito del Salvi doveva essere compensato con il credito oggetto del medesimo decreto ingiuntivo n. 746/2009, il cui giudizio di opposizione era pendente in appello.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza dell'opposizione.

Dedusse in particolare che la transazione raggiunta in sede esecutiva non aveva determinato la rinuncia delle parti alle ragioni creditorie e alle pretese azionate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'accordo era limitato alle questioni oggetto della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 383/2018, accolse l'opposizione, osservando che, pur essendo venuto meno il decreto ingiuntivo, il credito di [OSCURATO:PERSONA] si fondava su un titolo diverso e sopravvenuto, ovvero l'accordo transattivo intervenuto nella causa esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Milano, con il quale le parti avevano definito la pendenza in essere in via definitiva e novativa.

Il pagamento già effettuato doveva ritenersi compreso nel predetto programma novativo che si sostituiva alle pregresse pendenze giudiziarie.2.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 698/2019, depositata il 26 marzo 2019. 1,a Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti nella procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Milano aveva chiara natura novativa, con la conseguenza che il Salvi non aveva titolo a pretendere la restituzione delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo n. 746/2009 poi revocato, dal momento che il pagamento trovava il fondamento giustificativo ex post nella predetta transazione.

Ciò emergeva sia dalla lettera dell'accordo, da cui risultava che il Salvi aveva sottoposto ai creditori procedenti e intervenuti nella menzionata procedura esecutiva una proposta di "definizione a saldo e stralcio delle rispettive esposizioni creditorie e di estinzione della procedura" stessa e che i creditori avevano rinunciato a "gualsivoglia eventuale ed ulteriore somma dovuta dal debitore esecutato in forza degli atti e dei titoli azionati nella procedura esecutiva".

Né, secondo la Corte d'appello, rilevava che le parti non avessero espressamente menzionato che la transazione estingueva anche il contenzioso ancora pendente, relativo al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del decreto ingiuntivo 746/2009).

Era infatti evidente che l'interesse del Salvi attraverso la transazione non fosse solo quello di estinguere la procedura esecutiva, ma anche di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] perdesse interesse all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo.

3. \v-verso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di uii unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]./ ' • Considerato che:4.

Con l'unico motivo di ricorso, il d Salvi lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione agli arti. 1362 c.c. e seguenti, nonché 1965 e ss. c.c.". (2k-w.CC \i' Contrariamente a quanto sostengono i Giudici del merito, la volontà del ricorrente stata unicamente quella di definire la procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Milano, evitando) la vendita forzosa di un compendio immobiliare di sua proprietà..

Già dal tenore letterale dell'accordo risultava che lo stesso fosse mirato a definire la fase esecutiva, senza incidere sulle ragioni creditorie collegate alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Siena.

Si sarebbe pertanto trattato di una transazione speciale, avente ad oggetto la definizione di un affare determinato.

Inoltre, secondo il ricorrente, rilevava il fatto che nell'accordo transattivo non si fosse fatto riferimento al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Siena. i'11 riguardo, erroneamente la Corte aveva ritenuto che 'l'interesse attraverso la transazione, fosse (anche) quello di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] perdesse interesse all'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015, che aveva revocato il decreto) ingiuntivo 746/2009.

In realtà, ( non ,,r-,=93,aLto alcun interesse alla definizione di tale giudizio, essendo risultato vincitore in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015 in appello, consapevole che l'accordo transattivo intercorso in sede esecutiva era destinato ad esaurire i suoi effetti limitatamente a detta sede.

Non vi era peraltro nell'accordo alcun riferimento ad una volontà di estinguere l'originario rapporto, ma, al contrario, era espressa la precisa volontà di definire la posizione creditoria per i titoli azionati.

5. 11 motivo è fondato.Questa Corte ribadisce il principio per il quale, "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transitivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 23064 del 11/11/2016; Cass. n. 15444 del 14/07/2011).

I ,a novazione oggettiva si configura infatti come un contratto che è nel contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, Panig"- noTandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'a/iguid nom., inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. n. 7194 del 13/03/2020; Cass.n. 4670 del 26/02/2009).

Ebbene il giudice di merito, con provvedimento che si espone a critica in sede di legittimità ha ritenuto erroneamente, con motivazione apparente ed in alcuni casi apodittica, la natura novativa dell'accordo stipulato tra le parti, sulla base del tenore testuale dell'accordo stesso, dal quale emergeva, oltre che la volontà del Salvi di estinguere la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Milano, anche quella dello stesso debitore di raggiungere una "definizione a saldo e stralcio delle rispettive posizioni creditorie" dei creditori procedenti.N' noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisam.

E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error iii rocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. n. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del deciJwna (Cass. 18/09(2009 n. 20112).

Tali carenze sono riscontrabili nella sentenza impugnata nella quale non è agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a riformare la sentenza del Tribunale ed a rigettare, conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente. 1,a sentenza impugnata non specifica da dove si ricava, e sulla base di quali canoni ermeneutici, la volontà del ricorrente di voler sottoscrivere una transazione novativa.

Né tantomeno spiega per quale motivo ha ritenuto di non qualificare quell'accordo come transazione speciale, avente ad oggetto un solo affare. 1,a Corte territoriale, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente che 'benché le parti non abbiano espressamente menzionato che quella transazione estingueva anche il contenzioso nel procedimento n. 1/10 pendente tra le parti ancora in appello, la circostanza è del tutto irrilevante perché è evidente che l'interesse del Salvi attraverso la transazione era non solo quello di estinguere la procedura esecutiva ma anche di realizzare il risultato di farsi che il creditore perdesse interesse all'appello (Cfr. sentenza impugnata pag. 4)Ì C77 >L, -(1, (-L-C Pertanto la C )rte accoglie l'unico motivo di ricorso per quanto di 97 ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione personale.

P.Q.M. , la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso per quanto di ragione, €91117 in motivazione • cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudiziovailla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 33342/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 187 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1781/2016, emesso da Tribunale di Siena, con il quale le era stato ingiunto di rimborsare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quanto versato nel corso di una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Milano in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 746/2009, provvisoriamente esecutivo, ma revocato con sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015. Assunse l'opponente che il pagamento degli importi richiesti in restituzione costituiva adempimento di un accordo transattivo raggiunto il r.12.2014 nell'ambito della procedura esecutiva, e non del decreto ingiuntivo n. 746/2009. e che, in ogni caso, l'eventuale credito del Salvi doveva essere compensato con il credito oggetto del medesimo decreto ingiuntivo n. 746/2009, il cui giudizio di opposizione era pendente in appello. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza dell'opposizione. Dedusse in particolare che la transazione raggiunta in sede esecutiva non aveva determinato la rinuncia delle parti alle ragioni creditorie e alle pretese azionate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'accordo era limitato alle questioni oggetto della procedura esecutiva. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 383/2018, accolse l'opposizione, osservando che, pur essendo venuto meno il decreto ingiuntivo, il credito di [OSCURATO:PERSONA] si fondava su un titolo diverso e sopravvenuto, ovvero l'accordo transattivo intervenuto nella causa esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Milano, con il quale le parti avevano definito la pendenza in essere in via definitiva e novativa. Il pagamento già effettuato doveva ritenersi compreso nel predetto programma novativo che si sostituiva alle pregresse pendenze giudiziarie.2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 698/2019, depositata il 26 marzo 2019. 1,a Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti nella procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Milano aveva chiara natura novativa, con la conseguenza che il Salvi non aveva titolo a pretendere la restituzione delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo n. 746/2009 poi revocato, dal momento che il pagamento trovava il fondamento giustificativo ex post nella predetta transazione. Ciò emergeva sia dalla lettera dell'accordo, da cui risultava che il Salvi aveva sottoposto ai creditori procedenti e intervenuti nella menzionata procedura esecutiva una proposta di "definizione a saldo e stralcio delle rispettive esposizioni creditorie e di estinzione della procedura" stessa e che i creditori avevano rinunciato a "gualsivoglia eventuale ed ulteriore somma dovuta dal debitore esecutato in forza degli atti e dei titoli azionati nella procedura esecutiva". Né, secondo la Corte d'appello, rilevava che le parti non avessero espressamente menzionato che la transazione estingueva anche il contenzioso ancora pendente, relativo al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del decreto ingiuntivo 746/2009). Era infatti evidente che l'interesse del Salvi attraverso la transazione non fosse solo quello di estinguere la procedura esecutiva, ma anche di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] perdesse interesse all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo. 3. \v-verso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di uii unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]./ ' • Considerato che:4. Con l'unico motivo di ricorso, il d Salvi lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione agli arti. 1362 c.c. e seguenti, nonché 1965 e ss. c.c.". (2k-w.CC \i' Contrariamente a quanto sostengono i Giudici del merito, la volontà del ricorrente stata unicamente quella di definire la procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Milano, evitando) la vendita forzosa di un compendio immobiliare di sua proprietà.. Già dal tenore letterale dell'accordo risultava che lo stesso fosse mirato a definire la fase esecutiva, senza incidere sulle ragioni creditorie collegate alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Siena. Si sarebbe pertanto trattato di una transazione speciale, avente ad oggetto la definizione di un affare determinato. Inoltre, secondo il ricorrente, rilevava il fatto che nell'accordo transattivo non si fosse fatto riferimento al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Siena. i'11 riguardo, erroneamente la Corte aveva ritenuto che 'l'interesse attraverso la transazione, fosse (anche) quello di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] perdesse interesse all'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015, che aveva revocato il decreto) ingiuntivo 746/2009. In realtà, ( non ,,r-,=93,aLto alcun interesse alla definizione di tale giudizio, essendo risultato vincitore in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Siena n. 987/2015 in appello, consapevole che l'accordo transattivo intercorso in sede esecutiva era destinato ad esaurire i suoi effetti limitatamente a detta sede. Non vi era peraltro nell'accordo alcun riferimento ad una volontà di estinguere l'originario rapporto, ma, al contrario, era espressa la precisa volontà di definire la posizione creditoria per i titoli azionati. 5. 11 motivo è fondato.Questa Corte ribadisce il principio per il quale, "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transitivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 23064 del 11/11/2016; Cass. n. 15444 del 14/07/2011). I ,a novazione oggettiva si configura infatti come un contratto che è nel contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, Panig"- noTandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'a/iguid nom., inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. n. 7194 del 13/03/2020; Cass.n. 4670 del 26/02/2009). Ebbene il giudice di merito, con provvedimento che si espone a critica in sede di legittimità ha ritenuto erroneamente, con motivazione apparente ed in alcuni casi apodittica, la natura novativa dell'accordo stipulato tra le parti, sulla base del tenore testuale dell'accordo stesso, dal quale emergeva, oltre che la volontà del Salvi di estinguere la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Milano, anche quella dello stesso debitore di raggiungere una "definizione a saldo e stralcio delle rispettive posizioni creditorie" dei creditori procedenti.N' noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisam. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error iii rocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del deciJwna (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Tali carenze sono riscontrabili nella sentenza impugnata nella quale non è agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a riformare la sentenza del Tribunale ed a rigettare, conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente. 1,a sentenza impugnata non specifica da dove si ricava, e sulla base di quali canoni ermeneutici, la volontà del ricorrente di voler sottoscrivere una transazione novativa. Né tantomeno spiega per quale motivo ha ritenuto di non qualificare quell'accordo come transazione speciale, avente ad oggetto un solo affare. 1,a Corte territoriale, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente che 'benché le parti non abbiano espressamente menzionato che quella transazione estingueva anche il contenzioso nel procedimento n. 1/10 pendente tra le parti ancora in appello, la circostanza è del tutto irrilevante perché è evidente che l'interesse del Salvi attraverso la transazione era non solo quello di estinguere la procedura esecutiva ma anche di realizzare il risultato di farsi che il creditore perdesse interesse all'appello (Cfr. sentenza impugnata pag. 4)Ì C77 >L, -(1, (-L-C Pertanto la C )rte accoglie l'unico motivo di ricorso per quanto di 97 ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione personale. P.Q.M. , la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso per quanto di ragione, €91117 in motivazione • cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudiziovailla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione personale. Così deciso in Roma, ne
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