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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27174/2021

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eguente e_e ORDINANZA sul ricorso 35943-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PUNZO ,?,AFFAELE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2094/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della caus: svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/20:11. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fk :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quadà di procuratrice del [OSCURATO:SOCIETA], convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di simulazione o, n subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto di vendita, a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 2007, rep. n. 60326, rLìcc. n. 21694, con cui i predetti coniugi avevano alienato a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento e un posto auto siti in Cercola (NA) e meglio individuati nell'atto di citazione.

A fondamento della proposta domanda la società attrice dedusse che il [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., vantava nei confronti del Punzo, nonché, fino alla concorrenza di euro 20.000,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un credito pari a euro 22.207,25, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 13,75% annuo, a far data dal 22 giugno 2006, e oltre a spese di procedura liquidate con il d.i. n. 9862/2006, opposto dai debitori e confermato con sentenza definitiva n. 6729/2008, e che i debitori con l'atto sopra richinato avevano venduto in favore della Punzo (sorella del convenuto) gli unici cespiti di loro proprietà.

Si costituirono, con distinti atti, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tutti il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1992/2014, dichiarò inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l'atto di compravendita in questione e, a seguito di successivo ricorso ex art.288 c.p.c., dispose la correzhne dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di quella sentenza dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita in parola nei confronti del debitore sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale, costituendosi, [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto.

Non si costituirono in secondo grado i coniugi Punzo - [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 35943 sez.

M3 - ud. 30-03-202 -2- La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2094/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di lite in favore della società appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relato -e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuazione della data di insorgenza del credito del [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei coniugi Punzo-[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale credito sarebbe sorto nel momento in cui la banca ha effettuato l'anticipazione in denaro e, quindi, prima che la banca comunicasse lo scoperto con la missiva del

1. 2006, sicché, anche a voler far riferimento alla data di stipula del preliminare di vendita, l'atto di vendita sarebbe successivo al sorgere del credito.

Ad avviso della ricorrente, per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito non avrebbe considerato che la notifica del d.i., titolo in base al quale sarebbe sorto il credito di [OSCURATO:SOCIETA]., è avvenuta il 18 gennaio 2007, .Luccessivamente, quindi, alla stipula del detto preliminare, sottoscritto in data 27 dicembre 2006; inoltre, la semplice comunicazione da parte dell'istituto bancario di uno scoperto di conto corrente non sarebbe sufficiente a configurare un'esposizione debitoria, che sarebbe sancitE solo con un provvedimento dell'A.G., notificato, come già anticipato, dopo la stipula del preliminare di compravendita; comunque, la Punzo non sarebbe stata a conoscenza della situazione.

Ric. 2019 n. 35943 sez.

M3 - ud. 30-03-202 -3- A quanto precede la ricorrente aggiunge che difetterebbe, nella specie, il cd. animus nocendi da parte dei coniugi Punzo — [OSCURATO:PERSONA], in quanto la volontà di cedere i cespiti si sarebbe formata prima dell'insorgenza del credito; mancherebbe anche il presupposto del pregiudizio per il creditore e, trattandosi di atto di disposizione a titolo oneroso, sarebbe necessaria la sussistenza della cd. scientia damni del terzo, nel caso all'esame, indimostrata, e ritenuta, invece, sussistente dalla Corte terr toriale sul rilievo che il rapporto di parentela tra terzo e debitori costituirebbe presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, pur non essendo dimostrato l'animus nocendi della Punzo, che avrebbe versato l'importo di euro 190.000,00 per l'acquisto del bene, accendendo un mutuo bancario, richiesto già in data 5 giugno 2007, ed avrebbe utilizzato tale importo per estinguere le esposizioni debitorie in capo ai predetti coniugi di cui l'attu Ae ricorrente era a conoscenza.

Sostiene la Punzo che la Corte territoriale avrebbe, altresì, errato nel ritenere che la mede;ima avesse dichiarato, in sede di interrogatorio formale, «di essere a conoscenza della situazione di dissesto finanziario del fratOlo», in quanto la sua dichiarazione sarebbe stata parzialmente r )ortata e ribadisce di essere venuta a conoscenza dell'esposizione gebitoria del fratello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] 5.p.a. solo al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Inoltre, la Corte territoriale, «con scarsa motivazione», non avrebbe ritenuto rilevante la c.t.u. tecnico-valutativa e'ettuata sugli immobili in parola, che avrebbe sostanzialmente vali.itato congruo il prezzo di vendita dei beni.

Infine, la Punzo contest3 che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevante l'errore compit.':o dal Tribunale in sede di correzione materiale, evidenziando che successivamente al deposito della sentenza evidentemente di primo grado (anche se a p. 13 del ricorso si fa riferimento, per evide•ite lapsus calami, «al deposito della Ric. 2019 n. 35943 sez.

M3 - ud. 30-03-20; -4- sentenza oggi impugnata»), il procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato istanza di correzione con cui aveva chiesto la rettifica del dispositivo della sentenza di prime cure chiedendo dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., anziché di [OSCURATO:SOCIETA]., istanza contestata dall'attuale ricorrente ma accc Ita dal Tribunale.

1.1. Il motivo è inammissi:ile.

Nella specie, con le censu -e formulate nell'illustrazione del mezzo all'esame, la parte ricorrente lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua °recedente formulazione, inapplicabile ratione temporis (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

Inoltre, va evidenziato :ne la ricorrente ripropone le stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, tendendo sostanzialmente, in parte, ad una rivalutazione del merito e, in parte, a censurare la decisione impugnata in diritto senza tuttavia specificare le norme di legge eventualmente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impLgnata (Cass., sez. un., 28/10/2020, n. 23745).

Va poi rimarcato che anct e. in relazione alla censurata correzione di errore materiale non si decJce specificamente alcuna violazione di legge ma anche tale doglia9za è illustrata nell'ambito del motivo rubricato come sopra riportato.

Infine, e il rilievo assorbe ogni ulteriore considerazione, il motivo / è comunque inammissibile ex art. 348-ter u.c. c.p.c..

Ed invero, nell'ipotesi di cd.

"doppia conforme", prevista dalla norma appena Li ( richiamata, applicabile, ai ser si dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 Ric. 2019 n. 35943 sez.

M3 - ud. 30-03-20; -5- del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l'atto di citazione in appello è stato notificato il 22 gennaio 2015, come risulta dalla sentenza impugnata, v. p. 2 e come si evince dallo stesso ricorso, v. p. 5), la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528).

Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dalla ricorrente.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di ccntributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cc,-nma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 431.5), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligp non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 35943 sez.

M3 - ud. 30-03-202' -6- itre,i)aze_eAtric, ‘1'°7z)-1%.2(‘' La Corte dichiara inamm'ssibile il ricorso,q1 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente e_e ORDINANZA sul ricorso 35943-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PUNZO ,?,AFFAELE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2094/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della caus: svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/20:11. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fk :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quadà di procuratrice del [OSCURATO:SOCIETA], convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di simulazione o, n subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto di vendita, a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 2007, rep. n. 60326, rLìcc. n. 21694, con cui i predetti coniugi avevano alienato a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento e un posto auto siti in Cercola (NA) e meglio individuati nell'atto di citazione. A fondamento della proposta domanda la società attrice dedusse che il [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., vantava nei confronti del Punzo, nonché, fino alla concorrenza di euro 20.000,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un credito pari a euro 22.207,25, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 13,75% annuo, a far data dal 22 giugno 2006, e oltre a spese di procedura liquidate con il d.i. n. 9862/2006, opposto dai debitori e confermato con sentenza definitiva n. 6729/2008, e che i debitori con l'atto sopra richinato avevano venduto in favore della Punzo (sorella del convenuto) gli unici cespiti di loro proprietà. Si costituirono, con distinti atti, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tutti il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1992/2014, dichiarò inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l'atto di compravendita in questione e, a seguito di successivo ricorso ex art.288 c.p.c., dispose la correzhne dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di quella sentenza dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita in parola nei confronti del debitore sostanziale [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale, costituendosi, [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto. Non si costituirono in secondo grado i coniugi Punzo - [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 35943 sez. M3 - ud. 30-03-202 -2- La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2094/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di lite in favore della società appellata. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relato -e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuazione della data di insorgenza del credito del [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei coniugi Punzo-[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale credito sarebbe sorto nel momento in cui la banca ha effettuato l'anticipazione in denaro e, quindi, prima che la banca comunicasse lo scoperto con la missiva del 1. 2006, sicché, anche a voler far riferimento alla data di stipula del preliminare di vendita, l'atto di vendita sarebbe successivo al sorgere del credito. Ad avviso della ricorrente, per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito non avrebbe considerato che la notifica del d.i., titolo in base al quale sarebbe sorto il credito di [OSCURATO:SOCIETA]., è avvenuta il 18 gennaio 2007, .Luccessivamente, quindi, alla stipula del detto preliminare, sottoscritto in data 27 dicembre 2006; inoltre, la semplice comunicazione da parte dell'istituto bancario di uno scoperto di conto corrente non sarebbe sufficiente a configurare un'esposizione debitoria, che sarebbe sancitE solo con un provvedimento dell'A.G., notificato, come già anticipato, dopo la stipula del preliminare di compravendita; comunque, la Punzo non sarebbe stata a conoscenza della situazione. Ric. 2019 n. 35943 sez. M3 - ud. 30-03-202 -3- A quanto precede la ricorrente aggiunge che difetterebbe, nella specie, il cd. animus nocendi da parte dei coniugi Punzo — [OSCURATO:PERSONA], in quanto la volontà di cedere i cespiti si sarebbe formata prima dell'insorgenza del credito; mancherebbe anche il presupposto del pregiudizio per il creditore e, trattandosi di atto di disposizione a titolo oneroso, sarebbe necessaria la sussistenza della cd. scientia damni del terzo, nel caso all'esame, indimostrata, e ritenuta, invece, sussistente dalla Corte terr toriale sul rilievo che il rapporto di parentela tra terzo e debitori costituirebbe presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, pur non essendo dimostrato l'animus nocendi della Punzo, che avrebbe versato l'importo di euro 190.000,00 per l'acquisto del bene, accendendo un mutuo bancario, richiesto già in data 5 giugno 2007, ed avrebbe utilizzato tale importo per estinguere le esposizioni debitorie in capo ai predetti coniugi di cui l'attu Ae ricorrente era a conoscenza. Sostiene la Punzo che la Corte territoriale avrebbe, altresì, errato nel ritenere che la mede;ima avesse dichiarato, in sede di interrogatorio formale, «di essere a conoscenza della situazione di dissesto finanziario del fratOlo», in quanto la sua dichiarazione sarebbe stata parzialmente r )ortata e ribadisce di essere venuta a conoscenza dell'esposizione gebitoria del fratello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] 5.p.a. solo al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Inoltre, la Corte territoriale, «con scarsa motivazione», non avrebbe ritenuto rilevante la c.t.u. tecnico-valutativa e'ettuata sugli immobili in parola, che avrebbe sostanzialmente vali.itato congruo il prezzo di vendita dei beni. Infine, la Punzo contest3 che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevante l'errore compit.':o dal Tribunale in sede di correzione materiale, evidenziando che successivamente al deposito della sentenza evidentemente di primo grado (anche se a p. 13 del ricorso si fa riferimento, per evide•ite lapsus calami, «al deposito della Ric. 2019 n. 35943 sez. M3 - ud. 30-03-20; -4- sentenza oggi impugnata»), il procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato istanza di correzione con cui aveva chiesto la rettifica del dispositivo della sentenza di prime cure chiedendo dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., anziché di [OSCURATO:SOCIETA]., istanza contestata dall'attuale ricorrente ma accc Ita dal Tribunale. 1.1. Il motivo è inammissi:ile. Nella specie, con le censu -e formulate nell'illustrazione del mezzo all'esame, la parte ricorrente lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua °recedente formulazione, inapplicabile ratione temporis (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053). Inoltre, va evidenziato :ne la ricorrente ripropone le stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, tendendo sostanzialmente, in parte, ad una rivalutazione del merito e, in parte, a censurare la decisione impugnata in diritto senza tuttavia specificare le norme di legge eventualmente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impLgnata (Cass., sez. un., 28/10/2020, n. 23745). Va poi rimarcato che anct e. in relazione alla censurata correzione di errore materiale non si decJce specificamente alcuna violazione di legge ma anche tale doglia9za è illustrata nell'ambito del motivo rubricato come sopra riportato. Infine, e il rilievo assorbe ogni ulteriore considerazione, il motivo / è comunque inammissibile ex art. 348-ter u.c. c.p.c.. Ed invero, nell'ipotesi di cd. "doppia conforme", prevista dalla norma appena Li ( richiamata, applicabile, ai ser si dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 Ric. 2019 n. 35943 sez. M3 - ud. 30-03-20; -5- del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l'atto di citazione in appello è stato notificato il 22 gennaio 2015, come risulta dalla sentenza impugnata, v. p. 2 e come si evince dallo stesso ricorso, v. p. 5), la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528). Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dalla ricorrente. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di ccntributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cc,-nma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 431.5), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligp non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. Ric. 2019 n. 35943 sez. M3 - ud. 30-03-202' -6- itre,i)aze_eAtric, ‘1'°7z)-1%.2(‘' La Corte dichiara inamm'ssibile il ricorso,q1 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cass