CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35788/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8175/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Livorno, alla via Firenzen. 124, in persona dell’amministratore unicoGraziella Costagli, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Roma, alla via Piemonten. 39. - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron ol . 1775 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA] TORINOdepositata il 31 /0 7 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/11/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 6 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò, dinanzi alla Corte d'appello di Torino, i lodi, parziale e definitivo, emessi, rispettivamente, il 19 luglio 2013 ed il 13 maggio 2015, nella controversia arbitrale insorta con la [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a rapporti contrattuali, tra esse intercorsi a partire dal 2002, relativi a strumenti finanziari derivati e preceduti dalla stipulazione di un [OSCURATO:PERSONA] nel quale la società appena indicata era stata classificata come un “operatore qualificato” ai sensi dell’art. 31 della delibera Consob n. 11522/1998. 1.1. Ne dedusse la nullità: i) in quanto l'esame, da parte degli arbitri, delle nuove domande di [OSCURATO:SOCIETA]., ivi inclusa quella, poi accolta, di risoluzione di due contratti derivati, aveva leso, in danno della Banca, il principio del contraddittorio, il quale presupponeva che la controparte potesse esprimersi nell'ambito delle domande ritualmente proposte. Sostenne che se era vero che le parti non avevano indicato, anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri avrebbero dovuto osservare nel procedimento, tuttavia, avendo essi facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenevano più opportuno, con ordinanza del 13 settembre 2011, avevano assegnato a [OSCURATO:SOCIETA]. un preciso termine (il 28 ottobre 2011) per formulare, depositare e scambiare memorie contenenti le proprie domande, scaduto il quale non si sarebbero potute introdurre domande nuove; ii) per error in iudicando , assumendo che la clausola compromissoria era contenuta nell'art. 18 dell'[OSCURATO:PERSONA], volto a regolamentare i contratti derivati (interest rate swap), che era stato stipulato tra le parti il 17 settembre 2002, anteriormente, quindi,alla novella del 2006. Posto, allora, che, in mancanza di un'espressa deroga,il lodo sarebbe stato impugnabile per violazione di norme sostanziali, rappresentò che: ii-a) alla data di entrata in vigore della disciplina Mifid (direttiva 2004/39/CE, cui l’Italia aveva dato esecuzione con il [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007), modificativa della definizione di cliente al dettaglio e di operatore professionale, [OSCURATO:SOCIETA]. che, sulla base della nuova disciplina,doveva essere considerata come cliente al dettaglio, aveva ancora in essere due contratti derivati; ii-b)il menzionato [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che la Banca dovesse informare i clienti della nuova classificazione e che, tuttavia, lo stesso non aveva disposto che i contratti venissero modificati. Pertanto, sulla base del principio di irretroattività dellalegge, la dichiarazione prevista dal precedente [OSCURATO:PERSONA] del 1998 non aveva più effetto per le operazione compiute dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, ma non perdeva la sua efficacia rispetto alle operazioni concluse prima nel rispetto della disciplina vigente, rimarcandosiche, nel caso di specie, i due contratti predetti erano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della Mifid e del [OSCURATO:PERSONA] che ad essa si riferiva; ii-c) la decisione degli arbitri che avevano pronunciato la risoluzione dei contratti, dunque, era nulla. 1.1.1. Evidenziò, infine, ulteriori errori commessi dagli arbitri, diede atto di aver adempiuto a quanto stabilito nel lodo definitivo (che aveva dichiarato risolti i due contratti derivati, specificamente individuati, in essere tra le parti al 2 novembre 2007 e condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 100.500,00, oltre rivalutazione ed interessi, respingendo tutte le altre domande) e chiese, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la restituzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto ricevuto. 2. L’adita Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 31 luglio 2017, n. 1775, resa nel contraddittorio con la società da ultimo indicata: i) respinse l’impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il lodo parziale del 19 luglio 2013; ii) accolse l’impugnazione della medesima banca contro il lodo definitivo del 13 maggio 2015, e, per l’effetto: ii-a) rigettòtutte le domande di Finimotorss.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ii-b) dichiarò tenuta e condannò la prima a restituire alla seconda la somma di € 112.571,06, oltre interessi; ii-c) regolò le spese sia del processo arbitrale che di quello svoltosi innanzi ad essa.2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel giudice: i) ritenne ammissibili le domande nuove formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio arbitrale, dopo la scadenza del termine (28 ottobre 2011) fissato dagli arbitri “per il deposito e lo scambio di memorie contenenti le conclusioni, le difese e le eventuali istanze, anche istruttorie, nonché per la produzione di documenti”, sul duplice presupposto che (a) le parti non avevano stabilito che si applicassero le norme previste dal titolo I del codice di proceduracivile, ed in particolare di quella di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (né tale richiamo era stato fatto dagli arbitri), e che (b) la mancata espressa previsione della perentorietà del suddetto termine assegnato dagli arbitri impediva qualsivoglia decadenza, considerato, peraltro, che la banca, malgrado la formale non accettazione del contraddittorio sulle domande formulate dopo la sua scadenza, aveva comunque esplicitamente preso posizione su ciascuna di esse; ii) richiamato il tenore letterale degli artt. 35 e 113 del regolamento Consob del 29 ottobre 2007, n. 16190 (entrato in vigore il successivo 2 novembre 2007), indagò le conseguenze derivanti nel caso di omissione, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi,ivi previsti, sui contratto in corso. Opinò, in proposito, che «E', infatti, pacifico che i contratti IRS ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della disciplina MIFID erano due e precisamente quelli contraddistinti con il n. 37115 e 48688 e che entrambi erano stati stipulati in data anteriore al recepimento in Italia della predetta normativa. E’ parimenti pacifico che la Banca non ha provato di avere, in occasione del primo contatto utile e, comunque, entro il termine del 30 giugno 2008, comunicato al cliente che la sua classificazione era mutata. Si tratta indubbiamente di un inadempimento, atteso che le norme previste in materia finanziaria sono norme di ordine pubblico ed in particolare devono considerarsi tali quelle che prevedono obblighi informativi a carico dell'intermediario. […]. Hanno ritenuto gli Arbitri che l'omessa informazione costituisse grave inadempimento tale da comportare la risoluzione del contratto, ma tale argomentazione non è corretta alla lucedella disciplina in subiecta materia. Infatti tali norme, pur essendo norme di ordine pubblico, non incidono sulla validità né sull'efficacia dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e si applicano solo nel caso di contrattiinterest rate swap stipulati in data successiva al 2 novembre 2007, in relazione ai quali (qualora un cliente non possa più essere classificato come operatore qualificato) la Banca dovrà fornire tutte le informazioni previste dalla normativa. L'omessa informativa avrebbe, quindi, comportato la risoluzione dei contratti stipulati dopo l'entrata il 2 novembre 2007, in quanto la dichiarazione di essere operatore qualificato resa dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] con specifico atto in occasione della sottoscrizione del contratto quadro […] in data 17 settembre 2002 era stataresa priva di efficacia ex lege a far data dal 2 novembre 2007, giorno in cui era stata data attuazione in Italia alla Mifid. Non così per i contratti stipulati in data antecedente, essendo ininfluente, in relazione al rapporto sinallagmatico esistente tra le parti, la mancata comunicazione al cliente di non poter più essere considerato operatore qualificato. Ciò perché non era peraltro prevista alcuna disciplina transitoria in base alla quale i contratti stipulati dagli operatori qualificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina divenissero inefficaci: gli stessi avrebbero, quindi, esplicato i propri effetti fino alla loro naturale scadenza. E, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata,oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli anteriormente ancora in vita qualora le situazioni sopravvenute alla data della sua entrata in vigore siano collegate al fatto che li ha generati. […]. Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto giuridico è sorto in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina e che gli effetti che ne discendevano erano causalmente collegati alla regolamentazione che le parti avevano convenuto. Infatti,con il contratto definito IRS due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse. La posizione di ciascuna delle due parti puòessere interpretata come la contemporanea assunzione di una posizione relativa a un'attività che frutta interessi attivi e di una posizione relativa a una passività che comporta interessi passivi. Gli elementi del contratto vengono definiti al momento della sua conclusione e non vengono in seguito modificati: per effettuare la modifica è necessaria una rinegoziazione e cioè la risoluzione consensuale del contratto e la contemporanea stipulazione di un altro con elementi diversi (capitale nozionale e tassi). La circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] non potesse più considerarsi operatore qualificato non aveva alcuna incidenza su detto rapporto, atteso che gli oneri informativi nella disciplina ante Mifid ai clienti retail dovevano essere dati al momento in cui era concluso il contratto IRS. E tale disciplina non ha subito rilevanti modifiche a seguito del recepimento della Mifid, atteso che l'art. 34 Reg. Consob 16190/2007 prevede che gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32. Un obbligo informativo da parte della Banca successivo alla conclusione del contratto è previsto solo nel caso di modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32, cioè di quelle modifiche che possono comportare una significativa incidenza nel rapporto sinallagmatico tra le parti ovvero sul valore dell'investimento. La mancata informativa circa la diversa classificazione del cliente non aveva nessuna incidenza nel rapporto in corso, atteso che la circostanza che il cliente non potesse più essere considerato operatore qualificato non poteva comportare alcuna modifica sui contratti di swap ancora in essere tra parti, in quanto gli elementi fondamentali di tali contratti non erano eziologicamente connessi al fatto che il cliente fosse retail ovvero operatore qualificato. L'unica differenza riguardava il momento incui il contratto era stipulato,atteso che per la clientela retail era necessario che il cliente fosse informato delle caratteristiche dello strumento finanziario e dei rischi, mentre tale informativa non era necessaria per gli operatori qualificati. Pertanto, poiché l'inadempimento della Banca non solo non può considerarsi grave, ma soprattutto non ha alcuna incidenza con riferimento ai contratti per cui è causa, il [OSCURATO:PERSONA],nel dichiarare la risoluzione, è incorso in un errore per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia».3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestualmente proponendo anche ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, recante un motivo, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è rubricato «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Artt. 35 e 113 del [OSCURATO:PERSONA] 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.. Erroneità ed illegittimità della sentenza n. 1775/2017 della Corte di appello di Torino. Omessa interpretazione sistematica della norma transitoria in relazione alla norma di legge di cui all’art. 35 MIFID. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Errata valutazione della gravità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Violazione. Sussistenza». Si ascrive alla sentenza impugnata: i) di avere omesso ogni valutazione circa un elemento decisivo della controversia - ampiamente dedotto dalle parti e, in particolare, dall’odierna ricorrente principale -individuato nel non avere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provveduto, dal 2 novembre 2007 al 30 giugno 2008, a riclassificare il cliente ai sensi degli artt. 35 e 113 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, così incorrendo nella violazione delle nuove disposizioni dettate dal regolamento cd. Mifid. La colposa omissione di tale obbligo informativo previsto dalla legge aveva determinato un inadempimento contrattuale della banca, la quale, pertanto, doveva rispondere dei danni provocati alla controparte non avendo fornito la prova liberatoria, sulla prima incombente, di aver informato il cliente in ordine alle caratteristiche dell’operazione ed alle conseguenti implicazioni finanziarie degli investimenti; ii) di avere affermato che la normativa predetta non si applicherebbe ai contratti in essere in quanto gli effetti degli stessi, stipulati ante 2 novembre 2007, non potrebbero in alcun modo essere pregiudicati e/o modificati dalla disciplina contenuta nella Mifid che si applicherebbe ai soli contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa. Viene rimarcata, infine, la gravità della violazione delle norme predette poiché dalla loro inosservanza discende e deriva uno squilibrio contrattuale a favore dellabanca ed una impossibilità per il cliente finale di ricevere le informazioni necessarie ed adeguate al proprio “nuovo profilo”. 1.1. Una siffatta doglianza non merita accoglimento alla stregua delle argomentazioni tutte di seguito esposte. 1.2. Innanzitutto, non sussiste il lamentato vizio di omesso esame dell’elemento decisivo individuato dalla ricorrente principale nel non avere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provveduto, dal 2 novembre 2007 al 30 giugno 2008, a riclassificare il cliente ai sensi degli artt. 35 e 113 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, così incorrendo nella violazione delle nuove disposizioni dettate dal regolamento cd. Mifid. 1.2.1. In proposito, è sufficiente ribadire che - come si è già più ampiamente esposto nel § 2.1. dei “Fatti di causa” -la corte distrettuale ha ritenuto «… pacifico che la Banca non ha provato di avere, in occasione del primo contatto utile e, comunque, entro il termine del 30 giugno 2008, comunicato al cliente che la sua classificazione era mutata. Si tratta indubbiamente di un inadempimento, atteso che le norme previste in materia finanziaria sono norme di ordine pubblico ed in particolare devono considerarsi tali quelle che prevedono obblighi informativi a carico dell'intermediario» (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). E’ innegabile, dunque, che quella circostanza (l’inadempimento della banca all’obbligo informativo suddetto) sia stata valutata, come dimostrato, peraltro, dal fatto che la medesima corte ha concentrato, poi, la sua attenzione proprio sulle conseguenze derivanti da tale omissione sui contratti in corso. 1.2.2. Resta solo da aggiungere che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello per cui, in ogni caso, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la doglianza in esame), nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis(risultando impugnata una sentenza pubblicata il 31 luglio 2017), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass.n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 1.3. Deve osservarsi, poi, che, come è agevolmente ricavabile dallo stralcio della motivazione della sentenza impugnata già esaustivamente riprodotto nel § 2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi, qui, interamente richiamato), la corte torinese, in realtà, lungi dal negare l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 35 e 113 del [OSCURATO:PERSONA] predetto, ha opinato che un siffatto inadempimento, - consistito nella mancata informativa circa la diversa classificazione del cliente, rispetto al momento della stipulazione dei contratti de quibus, dovuta alla sopravvenuta entrata in vigore, il 2 novembre del 2007, del citato [OSCURATO:PERSONA] - «… non solo non può considerarsi grave, ma soprattutto non ha alcuna incidenza con riferimento ai contratti per cui è causa». Tanto perché «la circostanza che il cliente non potesse più essere considerato operatore qualificato non poteva comportare alcuna modifica sui contratti di swap ancora in essere tra parti, in quanto gli elementi fondamentali di tali contratti non erano eziologicamente connessi alfatto che il cliente fosse retail ovvero operatore qualificato. L'unica differenza riguardava il momento in cui il contratto era stipulato atteso che per la clientela retail era necessario che il cliente fosse informato delle caratteristiche dello strumento finanziario e dei rischi, mentre tale informativa non era necessaria per gli operatori qualificati» (cfr. pag. 20 della menzionata sentenza). 1.3.1. In altri termini, la stessa, al cospetto di un inadempimento della banca giudicato, concretamente, come privo di danno per la odierna ricorrente principale, ha respinto la domanda di risoluzione contrattuale per carenza del requisito della gravità dell’inadempimento stesso sancito dall’art.1455 cod. civ.. 1.4. Giova, allora, ricordare che, giusta il qui condiviso indirizzo ermeneutico di questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7187 del 2022, in motivazione; Cass. n. 19579 del 2021; Cass. n. 8220 del 2021; Cass. n. 10995 del 2015; Cass. n. 22346 del 2014; Cass. n. 6463 del 2008; Cass. n. 16084 del 2007; Cass. n. 9314 del 2007; Cass. n. 7083 del 2006; Cass. n. 1773 del 2001; Cass. n. 3823 del 1983, in cui si afferma che il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere fondato sopra un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata od inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, a sua volta consistente nell'interesse concreto della controparte all'esatta e tempestiva prestazione dedotta nel contratto), nel caso si verifichi una violazione negoziale - assimilabile a quella nota tra i giuristi di common law come breach of contract - il giudizio sulla gravità dell'inadempimento contrattuale va eseguito in base ad un duplice criterio, costituito da un parametro oggettivo, il cui fine è di verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto riguardante la sua entità e, in concreto, il pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, in grado di arrecare un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, a cui fa seguito la considerazione degli elementi di carattere soggettivo (cfr. Cass. n. 3954 del 2018), consistenti nel comportamento di entrambe le parti che eventualmente possano, in relazione alla particolarità nel singolo caso concreto, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della mancata o ritardata prestazione dedottanel contratto. 1.4.1. Inoltre, quanto all'elemento di carattere oggettivo, ossia l'accertamento della entità dell'inadempimento in relazione all'economia complessiva del rapporto, vi è anzitutto da evidenziare che la valutazione va effettuata rispetto alla intera prestazione promessa, quand'anche le parti ne abbiano pattuito il frazionamento in più tranches (cfr. Cass. n. 24003 del 2004, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7187 del 2022).1.4.2. In tale ottica complessiva, dunque, va ribadito che «l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi. L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa: in assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, dunque, non è possibile configurare un inadempimento grave, pur in presenzadi una condotta non collaborativa osservata da una delle parti del contratto» (cfr., anche in motivazione, Cass.n. 19579 del 2021, secondo la quale, peraltro, «Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art.1455 cod. civ., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi dare rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti»). 1.5. Fermo tutto quanto precede, ne deriva che, nella concreta vicenda in esame, non si tratta, in realtà, di indagare sulla applicabilità, o non, eventualmente anche in via retroattiva, della disciplina introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 2007 riguardante la diversa classificazione dei clienti e gli obblighi informativi a tal fine gravanti sull’intermediario- la stessa corte di appello, infatti, ha espressamente riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta inadempiente a quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 35 e 113 del menzionato Regolamento - quanto, piuttosto, di stabilire se l’inadempimento predetto sia stato grave ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., solo in tal caso legittimandosi una pronuncia di risoluzione contrattuale. 1.5.1. La corte distrettuale ha escluso una tale gravità sostanzialmente escludendo che dall’accertato inadempimento della banca sia scaturito, concretamente, un danno per l’odierna ricorrente principale alla stregua delle argomentazioni tutte di cui si è ampiamente già riferito (cfr. §§ 2.1. dei “Fatti di causa” e 2.3. e 2.3.1. di questa motivazione), ed è noto che la valutazione della gravità, o meno, dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 12182 del 2020; Cass. n. 6401 del 2015; Cass. n. 14974 del 2006). 1.6. L’odierna censura della [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica riguardante la portata dell'inadempimento contestato alla controparte e la sua rilevanza ai fini della valutazione cui l'art.1455 cod. civ. subordina la risoluzione del contratto, si appalesa come una richiesta di rivisitazione di quella valutazione fattuale effettuata dalla corte territoriale (quanto alla non gravità dell’inadempimento de quo), totalmente obliterando, però, che il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022).1.7. Resta solo da aggiungere, in via assolutamente dirimente, che questa Suprema Corte ha recentemente chiarito che, « nonostante il nuovo Regolamento MIFID prescriva in via transitoria, all'art. 113, la riclassificazione entro il 30.6.2008 degli operatori qualificati quali clienti al dettaglio tramite dichiarazione ex art. 35 (medesimo regolamento), se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, tuttavia la conseguenza di eventuali inadempimenti non può riverberarsi sui rapporti, contrattualigià in essere, in cui obblighi informativi erano stati già puntualizzati,dovendosi al più ritenere necessaria una modificazione dei contratti-quadroin vista della conclusione dei nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari.Né è possibile rintracciare nell'invocata normativa transitoria alcun meccanismo di risoluzione automatica dei contratti in corso di esecuzione» (cfr. Cass. n. 20249 del 2021, pag. 10, parag. 2.1. della sua motivazione). 2. L’esito negativo, per le ragioni tutte fin qui esposte, dell’unico motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. assorbe l’esame del parimenti unico motivo di ricorso incidentale condizionato -rubricato «Violazione dell’art. 816 (applicabile ratione temporis) cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» e volto a contestare l’ammissibilità, come ritenuta anche dalla corte distrettuale, delle domande nuove formulate in sede arbitrale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la scadenza del termine fissato dagli arbitri “per il deposito e lo scambio di memorie contenenti le conclusioni, le difese e le eventuali istanze, anche istruttorie, nonché per la produzione di documenti” -espressamente formulato da [OSCURATO:PERSONA] per la sola ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto fondata l’impugnazione della controparte. 3. In definitiva, quindi, il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere respinto, contestualmente dichiarandosi assorbito quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., restando le spese di questo giudizio di legittimità, a carico della prima, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiara assorbito quello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dell