CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1947 avverso la sentenza n. 3689/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 22 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona il 31 marzo 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per 5 delitti di riciclaggio di autovetture. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui all'art. 648 bis cod. pen., indicati ai capi a), b), c) e d), con riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo, nonché violazione dell'art. 533, secondo comma, cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe considerato non rilevanti tutte le deduzioni difensive, senza esplicitarne le ragioni, essendosi fermata a mere asserzioni e formule di stile ed essendo giunta ad ipotizzare "ragionevolmente", senza alcuna prova al riguardo, che le firme sulle fatture erano state apposte da un dipendente dell'imputato. La Corte d'appello non si sarebbe confrontata poi con le censure svolte in relazione alla corretta individuazione della presunta attività di occultamento delle auto, provento di furto, avendo trascurato che nell'attività della società rientravano non solo la raccolta di vestiti ma anche la rivendita di veicoli usati e non era infrequente, dunque, che nel piazzale della cooperativa si trovassero delle automobili in relazione alle quali veniva esibita da [OSCURATO:PERSONA] documentazione attinente la cancellazione dal PRA dei suddetti veicoli per l'esportazione. Il semplice ritrovamento delle autovetture in containers, dove erano presenti altri beni, senza che sulle stesse fossero state compiute operazioni di taroccamento della targa o del telaio escluderebbe che possa dirsi integrato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che le intercettazioni riguardassero l'organizzazione dell'attività lavorativa e che l'imputato conoscesse [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe trascurato poi che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere stato inizialmente contattato dall'imputato, suo conoscente da anni, ma poi i rapporti erano stati intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], il quale, concorrente nel reato, aveva dichiarato "sulla contestazione [OSCURATO:PERSONA] non centra niente"; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., indicato al capo e), con riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo, nonché violazione dell'art. 533, secondo comma, cod. proc. pen.. La Corte d'appello avrebbe desunto la sussistenza del reato di cui al capo e) dal fatto che era stata contestata una condotta di riciclaggio in altre quattro precedenti occasioni, nelle quali la condotta tipica, consistita nell'occultamento delle autovetture, era stata ritenuta configurata tramite l'apposizione delle auto nei containers insieme ad altra merce, considerata di copertura, e il successivo trasporto presso il porto di Genova, per la spedizione in Africa. Avrebbe omesso poi di confrontarsi con i motivi di appello e ritenuto sussistente il reato, pur avendo premesso che il giudice di primo grado era stato carente nell'esposizione dei fatti; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione a tutti i reati con riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi secondo cui l'elemento psicologico del reato era stato desunto puramente dalla presenza dell'elemento materiale e avrebbe trascurato che l'imputato era stato rassicurato da [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza lecita delle auto e le ragioni del loro trasporto in Africa; 4) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche nella loro massima estensione, atteso che la riduzione non sarebbe stata effettuata nella misura di 1/3. La menzionata Corte, nel partire da una pena base superiore al minimo edittale, avrebbe trascurato che l'imputato, soggetto pensionato, di 74 anni, non in buone condizioni di salute, avrebbe rivestito un ruolo marginale nella vicenda. Nel richiamare solo i precedenti penali dell'imputato, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, che risulterebbero sproporzionati rispetto ai fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso che in essi sono state formulate censure avverso la motivazione con cui sono stati ritenuti integrati, negli elementi oggettivi e soggettivi, i reati contestati. Al riguardo deve premettersi che la Corte territoriale, dopo avere esposto le argomentazioni del giudice di primo grado, ha passato in rassegna le deduzioni difensive, che ha disatteso con diffusa motivazione (v. f. 12, 13, 14 e 15 della pronuncia impugnata), pervenendo così a ribadire che dal compendio probatorio, costituito, tra l'altro, dalle relazioni di servizio dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza di Genova, dalle intercettazioni telefoniche e dalla documentazione acquisita, emergeva che "i delitti di riciclaggio sussistevano nei loro elementi oggettivi, poiché l'occultamento delle autovetture, di provenienza furtiva, nei containers, sotto il materiale usato, oggetto delle bollette doganali, costituiva un'operazione idonea ad ostacolare l'identificazione dei beni provenienti da delitto". Con particolare riferimento al riciclaggio dell'autovettura indicata nel capo e), la Corte del merito ha precisato che da quanto riferito dai verbalizzanti si evinceva come anche l'automobile in questione, provento di furto, celata e chiusa in un container assieme a merce di copertura, era destinata alla spedizione in Africa. "Anche in questo caso risultavano compiute in relazione a un bene proveniente da delitto non colposo operazioni tali da ostacolare l'identificazione di tale provenienza, così configurandosi la fattispecie prevista e punita dall'articolo 648 bis cod. pen.". Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha rimarcato che dagli atti emergevano due circostanze di rilievo, idonee a contribuire in maniera decisiva alla dimostrazione della sussistenza del dolo. La prima consisteva nel ritrovamento negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di documentazione relativa alla vettura menzionata nel capo d): evenienza non spiegabile se non con un coinvolgimento attivo dell'imputato nella ricezione di questa auto con tutte le operazioni connesse; la seconda era costituita "dal camuffamento delle auto, trasportate nei containers, mediante collocamento dei vestiti e dell'altro materiale, che la società [OSCURATO:PERSONA] cedeva regolarmente a [OSCURATO:PERSONA]". A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Giova inoltre ricordare che l'art. 533 cod proc. pen., evocato dal ricorrente, nel disporre che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio, detta un canone epistemologico e valutativo, che si correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e volto alla conferma dell'ipotesi di accusa (cfr. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222139). In tale prospettiva il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e che dia conto delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, Rv. 275290). Siffatta valutazione, per quanto sopra esposto, è stata compiuta dalla Corte d'appello, con la conseguenza che la sentenza impugnata resiste a tutti i rilievi censori, formulati dal ricorrente. 1.2 Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio non colgono nel segno. Pur dovendosi convenire sul fatto che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale - le attenuanti generiche non sono state concesse dal Giudice di prime cure nella massima estensione, deve tuttavia rimarcarsi che il Collegio del merito ha ritenuto che la pena - così come determinata e, dunque, con la riduzione della pena base, per effetto dell'art. 62 bis cod. pen., di poco meno di 1/3 - era adeguata alla gravità dei fatti, consistiti nel riciclaggio di nove automobili di elevato valore. L'errore, in cui è incorsa la Corte territoriale laddove ha affermato che le attenuanti generiche erano state concesse nella massima estensione, non ha avuto, quindi, nessuna incidenza sulle valutazioni dalla medesima effettuata in relazione all'adeguatezza della pena complessivamente inflitta all'imputato. Anche gli aumenti a titolo di continuazione sono stati ritenuti congrui in ragione della gravità dei fatti. In tal modo la Corte d'appello ha dato conto degli elementi valorizzati al fine dell'esercizio del suo potere discrezionale, con conseguente incensurabilità delle statuizioni assunte in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so