CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 26030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5096/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in MILANO V. SETTEMBRINI 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.3103/2022 depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 12 giugno 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 3.100,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/09