Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25666/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057G36U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YTGWE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 4 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e di lesione personale in concorso.

Rilevato che il primo motivo di ricorso del Khokerashvili, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della consumata violenza consistita nel presunto calcio sferrato in danno del commesso Pedennonte, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, riconosciuto la piena attendibilità del teste "secondo il quale dopo che i due giovani entrati per primi si erano diretti verso l'uscita del negozio senza acquistare nulla, egli udiva un rumore sordo, tipico di un'effrazione e, voltandosi, notava allontanarsi gli altri due giovani che erano rimasti all'interno del negozio ... egli si accorgeva che la vetrina era aperta, mancante del nottolino di sicurezza nonché di alcuni degli oggetti in essa esposti, per cui si dirigeva verso uno degli uomini che stavano uscendo tentando di bloccarlo, ma quest'ultimo, sferrandogli un calcio, ne provocava la caduta riuscendo così a fuggire unitamente all'altro individuo"; Considerato che il secondo motivo di ricorso del Khokerashvili, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione della diminuente di cui all'art.116 cod. pen., è manifestamente infondata e non tiene conto del fatto che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018,3amarishvili, Rv. 274467); Considerato che il primo motivo di ricorso del Tatuashvili relativo al vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per difetto di elementi probatori è del tutto aspecifico e reiterativo di non consentite censure in fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso del Tatuashvili relativo al vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione adesiva a quella assunta in primo grado in relazione al praticato trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057G36U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YTGWE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 4 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e di lesione personale in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso del Khokerashvili, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della consumata violenza consistita nel presunto calcio sferrato in danno del commesso Pedennonte, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, riconosciuto la piena attendibilità del teste "secondo il quale dopo che i due giovani entrati per primi si erano diretti verso l'uscita del negozio senza acquistare nulla, egli udiva un rumore sordo, tipico di un'effrazione e, voltandosi, notava allontanarsi gli altri due giovani che erano rimasti all'interno del negozio ... egli si accorgeva che la vetrina era aperta, mancante del nottolino di sicurezza nonché di alcuni degli oggetti in essa esposti, per cui si dirigeva verso uno degli uomini che stavano uscendo tentando di bloccarlo, ma quest'ultimo, sferrandogli un calcio, ne provocava la caduta riuscendo così a fuggire unitamente all'altro individuo"; Considerato che il secondo motivo di ricorso del Khokerashvili, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione della diminuente di cui all'art.116 cod. pen., è manifestamente infondata e non tiene conto del fatto che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018,3amarishvili, Rv. 274467); Considerato che il primo motivo di ricorso del Tatuashvili relativo al vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per difetto di elementi probatori è del tutto aspecifico e reiterativo di non consentite censure in fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso del Tatuashvili relativo al vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione adesiva a quella assunta in primo grado in relazione al praticato trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 25666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris