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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24785/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 15 settembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato commesso il 28 luglio 2018 di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lg:s. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, a seguito della lunga durata della detenzione di [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione della misura di prevenzione doveva considerarsi sospesa, almeno sino a una rivalutazione della pericolosità sociale dell'interessato.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare al caso di specie la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il minimo della pena, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova evidenziare che rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche.

In particolare, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non era necessaria la rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], posto che tra il momento dell'applicazione della misura e quello di cassazione dello stato detentivo era trascorso un lasso di tempo inferiore a due anni.

Infatti, l'art. 4 legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto il comma 2-ter nel corpo dell'art. 14 d.lgs. 159 del 2011, con il quale è stato previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, solo dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni.

La norma, pertanto, ha positivizzato il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, quantificandolo in due anni.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente inammissibile: anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva posto in essere un'inosservanza radicale di una precisa prescrizione a lui applicata al fine di contenere la sua pericolosità sociale, desumibile dai precedenti penali.

Secondo il giudice di merito, quindi, l'imputato non aveva perfezionato il reato in forza di un mero ritardo, ma aveva realizzato una condotta che, alla luce della intensità del dolo, della modalità esecutiva dell'azione e dell'offesa recata all'interesse statuale tutelato attraverso gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, aveva realizzato un fatto non qualificabile come particolarmente tenue.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha applicato all'imputato il minimo della pena edittale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i r-: AR spese processuali e grelv---ganterte, della somma di tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 15 settembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato commesso il 28 luglio 2018 di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lg:s. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, a seguito della lunga durata della detenzione di [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione della misura di prevenzione doveva considerarsi sospesa, almeno sino a una rivalutazione della pericolosità sociale dell'interessato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare al caso di specie la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il minimo della pena, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche. In particolare, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non era necessaria la rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], posto che tra il momento dell'applicazione della misura e quello di cassazione dello stato detentivo era trascorso un lasso di tempo inferiore a due anni. Infatti, l'art. 4 legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto il comma 2-ter nel corpo dell'art. 14 d.lgs. 159 del 2011, con il quale è stato previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, solo dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. La norma, pertanto, ha positivizzato il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, quantificandolo in due anni. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente inammissibile: anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva posto in essere un'inosservanza radicale di una precisa prescrizione a lui applicata al fine di contenere la sua pericolosità sociale, desumibile dai precedenti penali. Secondo il giudice di merito, quindi, l'imputato non aveva perfezionato il reato in forza di un mero ritardo, ma aveva realizzato una condotta che, alla luce della intensità del dolo, della modalità esecutiva dell'azione e dell'offesa recata all'interesse statuale tutelato attraverso gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, aveva realizzato un fatto non qualificabile come particolarmente tenue. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha applicato all'imputato il minimo della pena edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i r-: AR spese processuali e grelv---ganterte, della somma di tre
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