CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29465/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende con procura speciale in atti; –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]; -INTIMATO- avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Perugia in data 21.11.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Perugia ha respinto la domanda di pagamento dei compensi professionali ava n zata dall ’ avv. G ina Oggetto: professioni Tralicci per la difesa del Pascucci in un giudizio di equa riparazione ex l. 89/2001, ritenendo insussistente la prova del conferimento del mandato professionale per l’avvenuto disconoscimento della firma apposta sul mandato, ponendo inoltre in rilievo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a redigere il ricorso per equa riparazione senza dar corso agli ulteriori adempimenti processuali. Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato adue motivi, illustrati con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha notificato atti difensivi. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,per manifesta infondatezza del ricorso. Su opposizione del ricorrente, che ha chiesto la decisione, è stata fissata l’adunanza camerale. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 83, 115, 116, 214, 215, 215 e 221 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 1362 c.c., per aver la Corte di merito escluso la sussistenza del mandato professionaleper effetto della contestazione della procura sull’atto difensivo, che dimostrava il conferimento del mandato professionale, non essendo stata impugnata con querela di falso. Si assume che l’instaurazione del rapporto con il conferimento dell’incarico darebbe luogo in ogni caso al pagamentodel compenso per le attività svolte. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2696, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per aver il giudiceomesso di considerare che la ricorrente aveva in ogni caso redatto il ricorso ex L. 89/2001, sicchéla mancata notifica alla controparte non comportava il venir meno del diritto al compenso. Il ricorso è infondato. La pronuncia si fonda su una doppia ratio, avendo il giudice respinto la domanda sia per mancanza di prova del conferimento del mandato professionale,sia per il fatto che l’attività si era comunque esaurita con la redazione del ricorso, senza la notifica e senza l’instaurazione del contraddittorio con il Ministero. Tale seconda argomentazione, genericamente censurata, resiste alle critiche della ricorrente, che non affronta il vero nucleo argomentativo della decisione, fondatasul fatto che la sola redazione del ricorso si era rivelata un’attività inutile, priva di utilità per il cliente e che non era stato correttamente espletato il mandato difensivo. Risulta per contro generico, priv o di aggancio agli atti di causa e di riscontri nella sentenza impugnata, l’assunto che la cancellazione della causa sarebbe dipesa da una scelta dell’assistito , che aveva revocato l’incarico. Dovendosi confermare tale statuizione, l’esame della prima ratio – che verte sulla sussistenza della procura e del rapporto professionale -non può da sola condurre a cassare la pronuncia. Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi"in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationesdecidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum". L'inammissibilità o l’infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile ( Cass. 11493/2018; Cass. 15399/2018; Cass.5102/2024). Le ragioni della presente decisione rendono superfluo rimettere la causa in pubblica udienzao alle Sezioni U nite , come richiesto nella memoria illustrativa della ricorrente, non essendo proposte questioni di rilievo nomofilatticoo oggetto di contrasto tra le Sezioni semplici, influenti sulla decisione della lite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali , non avendo l’intimato svolto difese. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., va applicat o – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass., sez. un., 27433/2023; Cass., sez. un., 27195/2023; Cass., sez. un., 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di € 2.000,00in favore della cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco