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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 08222/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21134/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma,il 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21134/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,il 26/
Decreto Cassazione n. 08222/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris