CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 10142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura- in ordine alla assenza di consulenza sullo stupefacente non incluso negli atti del procedimento, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), rivelandosi la censura manifestamente infondata tenuto conto della pacifica giurisprudenza sul punto (da ultimo, v., Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 02, secondo cui il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione), avendo la Corte territoriale dato conto delle dichiarazioni rese sia dall'operante a conoscenza degli esiti delle analisi qualitative e quantitative effettuate che dall'acquirente che aveva affermato di aver comprato del "fumo"; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A na Pet zellis \y-jd OEPOStT Afl