CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 22813/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020; letta la rinuncia al ricorso, pervenuta telematicamente con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 18.01.2021 del tribunale di Milano, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta ad anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con quella temporanea, confermando nel resto l'appellata sen- tenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di illecita detenzione di so- stanza stupefacente del tipo cocaina (art. 73, TU Stup.), in relazione a fatti con- testi come commessi in data 30.102.2020. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso tramite il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito sinteticamente indicati: a) violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 7, [OSCURATO:PERSONA]. e correlato vizio di motivazione, in relazione al mancato rico- noscimento della circostanza attenuante del c.d. ravvedimento operoso; b) viola- zione di legge in relazione all'art. 671, c.p.p. ed all'art. 81, c.p., e correlato vizio di motivazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 20.03.2022, deposi- tata telematicarnente presso la cancelleria di questa Corte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con atto del 5.04.2022, depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è inam- missibile per intervenuta rinuncia. 2. Essendo la rinuncia intervenuta con l'osservanza della formalità pre- scritte, la stessa determina ex art. 591, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'im- pugnazione proposta in questa in sede.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014 - dep. 04/02/2015, Rv. 262478 - 01, riguardante una fattispecie, identica a quella in esame, relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, pertanto, la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere stensor