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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38700/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed C 3.200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 23 comma 3

I. 110 del 1975 (capo 1), e 648 cod. pen (capo 2); considerato che i primi due motivi, con i quali il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità rispettivamente del capo 1) e del capo 2), sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (numerosi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); del pari, in punto dosimetria sanzionatoria, la Corte, con argomentare logico e quindi insindacabile in questa sede, ha valutato la pena inflitta congrua in considerazione dei precedenti penali del prevenuto e della circostanza che il medesimo avesse commesso i delitti contestatigli durante l'esecuzione di altra pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed C 3.200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 23 comma 3 I. 110 del 1975 (capo 1), e 648 cod. pen (capo 2); considerato che i primi due motivi, con i quali il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità rispettivamente del capo 1) e del capo 2), sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (numerosi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); del pari, in punto dosimetria sanzionatoria, la Corte, con argomentare logico e quindi insindacabile in questa sede, ha valutato la pena inflitta congrua in considerazione dei precedenti penali del prevenuto e della circostanza che il medesimo avesse commesso i delitti contestatigli durante l'esecuzione di altra pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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