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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34423/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato assertivo e aspecifico e dall'altro volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito, a fronte di quanto, tutt'altro che illogicamente, rilevato dalla Corte, che ha dato conto non solo del contenuto oltraggioso delle frasi pronunciate, ma anche della condotta violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente, non limitata a mera resistenza passiva, in conseguenza della quale ha riportato lesioni uno degli operanti, così da potersi configurare il concorso dei reati contestati, a prescindere dallo stato di alterazione etilica nella quale il ricorrente versava; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato assertivo e aspecifico e dall'altro volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito, a fronte di quanto, tutt'altro che illogicamente, rilevato dalla Corte, che ha dato conto non solo del contenuto oltraggioso delle frasi pronunciate, ma anche della condotta violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente, non limitata a mera resistenza passiva, in conseguenza della quale ha riportato lesioni uno degli operanti, così da potersi configurare il concorso dei reati contestati, a prescindere dallo stato di alterazione etilica nella quale il ricorrente versava; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend