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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28424/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata parzialmente rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa a otto sentenze irrevocabili, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce; escludendo detto vincolo soltanto per la sentenza indicata al punto 7, emessa dal Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2015.

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore avv.

A. Garcear (assenza di motivazione in ordine all'esclusione dal riconoscimento della continuazione, del reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 28 ottobre 2015, irrevocabile il 12 maggio 2017) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto rappresentata da mera doglianza di fatto.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, R'v. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata riconosciuta dal Giudice dell'esecuzione per gruppi di sentenze (cfr. pag. seconda e terza), con dirimente motivazione, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, escludendolo, invece, per il reato di cui alla sentenza sub punto 7 (ndr, relativa a fatto commesso il 20 ottobre 2015, quindi oltre tre anni dopo dall'ultimo degli episodi per i quali è stata ritenuta la continuazione per gruppi), Ritenuto che la censura sollevata si l'imita a segnalare l'omogeneità del titolo di reato e la conforme modalità del fatto, senza alcuna specifica deduzione circa la sussistenza del dedotto vincolo di medesimezza del disegno criminoso.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata parzialmente rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa a otto sentenze irrevocabili, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce; escludendo detto vincolo soltanto per la sentenza indicata al punto 7, emessa dal Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2015. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore avv. A. Garcear (assenza di motivazione in ordine all'esclusione dal riconoscimento della continuazione, del reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 28 ottobre 2015, irrevocabile il 12 maggio 2017) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto rappresentata da mera doglianza di fatto. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, R'v. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata riconosciuta dal Giudice dell'esecuzione per gruppi di sentenze (cfr. pag. seconda e terza), con dirimente motivazione, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, escludendolo, invece, per il reato di cui alla sentenza sub punto 7 (ndr, relativa a fatto commesso il 20 ottobre 2015, quindi oltre tre anni dopo dall'ultimo degli episodi per i quali è stata ritenuta la continuazione per gruppi), Ritenuto che la censura sollevata si l'imita a segnalare l'omogeneità del titolo di reato e la conforme modalità del fatto, senza alcuna specifica deduzione circa la sussistenza del dedotto vincolo di medesimezza del disegno criminoso. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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