Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06618/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza del detenuto ergastolano [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liberazione condizionale, e rigettava l'istanza subordinata, intesa alla concessione della detenzione domiciliare speciale.

Secondo il giudice adito, l'accesso alla liberazione condizionale era precluso, essendo l'interessato in espiazione di pena inflitta per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), e non avendo il medesimo prestato collaborazione con la giustizia, né essendosi trovato nell'impossibilità di farlo.

Sussisterebbe comunque, in caso di rientro del condannato nel contesto socio-ambientale di riferimento, il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata.

Quanto alla detenzione domiciliare speciale, farebbe difetto il necessario presupposto dell'impossibilità materna all'accudimento della prole.

Sarebbero inoltre prevalenti, in senso ostativo, le menzionate esigenze di tutela della collettività dal pericolo di reiterazione di condotte criminose.

2. Perrone ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo e il secondo motivo, tra loro complementari, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la liberazione condizionale.

Elevare la mancata collaborazione con la giustizia ad indice legale di persistenza di legami con la criminalità organizzata sarebbe contrario al sistema CEDU, come affermato dalla Corte di Strasburgo, a proposito dell'ergastolo c.d. ostativo previsto dal nostro ordinamento giuridico, nella pronuncia 13 giugno 2019, Viola c.

Italia; la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 27 del 2021; con riferimento al condannato all'ergastolo istante per la liberazione condizionale, avrebbe ritenuto il principio incompatibile con la nostra Carta fondamentale.

Di qui l'esigenza di valutare nel merito la posizione del richiedente.

Il giudice a quo non si sarebbe, in fin dei conti, sottratto al compito, ma l'avrebbe svolto giungendo ad esiti inaccettabili.

Perrone non era più, da tempo, sottoposto al regime penitenziario differenziato; aveva addirittura beneficiato, nel 2009, di un permesso premio; dall'osservazione penitenziaria poteva desumersi il sicuro ripudio, da parte sua, delle pregresse condotte devianti e l'intervenuto ravvedimento.

Le investigazioni più recenti permettevano di escludere ogni suo coinvolgimento nelle dinamiche associative del territorio di provenienza.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la detenzione domiciliare speciale.

Lo stato di salute della moglie e gli impegni lavorativi di lei renderebbero gravoso per la donna lo svolgimento dei compiti genitoriali e, quindi, imprescindibile la presenza del condannato al domicilio, in funzione dell'accudimento della prole, ancorché concepita a seguito di fecondazione medicalmente assistita.

Non potrebbe a tanto sopperire la suocera ottantenne, già impegnata a seguire l'altro suo figlio, disabile.

L'evidenziata progressione trattamentale di Perrone escluderebbe ogni rischio di recidiva e sosterrebbe validamente la possibilità di concessione della misura alternativa gradata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

L'ordinanza impugnata non si è arrestata al dato storico, invero incontroverso, della mancata, ancorché possibile, collaborazione del condannato con la giustizia.

Pur in presenza di un quadro legale ancora formalmente ostativo (la preclusione assoluta all'ottenimento della liberazione condizionale, per i detenuti per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non collaboranti, è venuta meno solo con l'emanazione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, avvenuta nelle more della pubblicazione della presente decisione di legittimità), l'ordinanza ha infatti valutato gli indici di eventuale cessata pericolosità del richiedente, idonei, in prospettiva costituzionalmente orientata, a superare il regime presuntivo.

In questa chiave, essa ha richiamato recente decisione del locale Magistrato di sorveglianza, datata 21 settembre 2021, che. aveva negato il beneficio del permesso premio sul rilievo della carenza di validi e convincenti elementi da cui desumere il venir meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'inesistenza del pericolo di un loro ripristino.

In tal senso si era espressa, del resto, la Direzione nazionale antimafia competente nel parere da essa formulato, mentre la relazione penitenziaria di sintesi non solo delineava un'ipotesi trattamentale esclusivamente intramuraria, ma optava per il mantenimento della detenzione nel circuito di alta sicurezza.

L'ordinanza impugnata è perfettamente coerente con tali valutazioni e si sottrae pertanto a censura in sede di legittimità.

2. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 47-quinquies Ord. pen. - cui non si applicano le preclusioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, in virtù della sentenza della Corte cost., n. 239 del 2014 - dà rilievo al padre come fruitore del beneficio penitenziario solo in funzione vicaria rispetto alla madre, chiamata dal legislatore ad assicurare in via prioritaria la cura e l'assistenza dei figli in tenera età, o disabili, con previsione non incongrua rispetto alla principale finalità dell'istituto, che è quella della tutela del soggetto debole; tale ratio, preordinata a garantire il mantenimento della relazione del figlio almeno con un genitore, si è tradotta in una formulazione normativa che richiede, per applicare l'istituto al padre, che l'assistenza ai figli da parte della madre manchi in assoluto, per morte o per altra causa (Sez. 1, n. 25164 del 19/12/2017, dep. 2018, Troia, Rv. 273122- 01).

L'esistenza dell'impedimento materno ad accudire la prole deve essere accertata in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni, anche attraverso la verifica dell'esistenza di strutture pubbliche di sostegno, ovvero della disponibilità all'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, affiancare e coadiuvare la madre (Sez. 1, n. 13021 del 28/01/2009, Parrino, Rv. 243550- 01).

L'attività lavorativa della donna non determina, di per sé, una ragione di impedimento, mentre la valutazione del giudice di merito, su questo aspetto specifico o di natura conclusiva, è discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 44910 del 28/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251480-01).

L'ordinanza impugnata, fedele a tali principi, ha dato atto della valida presenza della madre, ancorché impegnata in concorrente attività lavorativa, e dell'aiuto della nonna materna al bisogno, e ha valutato, con assorbente e non irragionevole apprezzamento, che, nonostante le segnalate criticità, dovute all'età e allo stato di salute dei soggetti deputati all'assistenza, nonché alla presenza nel nucleo di altro familiare bisognoso di assistenza, non fossero integrati i presupposti materiali della fattispecie normativamente prevista.

Il motivo è dunque privo di pregio, a fronte della esaustività e non manifesta illogicità del ragionamento giudiziale al riguardo.

3. Segue la reiezione del ricorso.

Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza del detenuto ergastolano [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liberazione condizionale, e rigettava l'istanza subordinata, intesa alla concessione della detenzione domiciliare speciale. Secondo il giudice adito, l'accesso alla liberazione condizionale era precluso, essendo l'interessato in espiazione di pena inflitta per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), e non avendo il medesimo prestato collaborazione con la giustizia, né essendosi trovato nell'impossibilità di farlo. Sussisterebbe comunque, in caso di rientro del condannato nel contesto socio-ambientale di riferimento, il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, farebbe difetto il necessario presupposto dell'impossibilità materna all'accudimento della prole. Sarebbero inoltre prevalenti, in senso ostativo, le menzionate esigenze di tutela della collettività dal pericolo di reiterazione di condotte criminose. 2. Perrone ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo e il secondo motivo, tra loro complementari, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la liberazione condizionale. Elevare la mancata collaborazione con la giustizia ad indice legale di persistenza di legami con la criminalità organizzata sarebbe contrario al sistema CEDU, come affermato dalla Corte di Strasburgo, a proposito dell'ergastolo c.d. ostativo previsto dal nostro ordinamento giuridico, nella pronuncia 13 giugno 2019, Viola c. Italia; la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 27 del 2021; con riferimento al condannato all'ergastolo istante per la liberazione condizionale, avrebbe ritenuto il principio incompatibile con la nostra Carta fondamentale. Di qui l'esigenza di valutare nel merito la posizione del richiedente. Il giudice a quo non si sarebbe, in fin dei conti, sottratto al compito, ma l'avrebbe svolto giungendo ad esiti inaccettabili. Perrone non era più, da tempo, sottoposto al regime penitenziario differenziato; aveva addirittura beneficiato, nel 2009, di un permesso premio; dall'osservazione penitenziaria poteva desumersi il sicuro ripudio, da parte sua, delle pregresse condotte devianti e l'intervenuto ravvedimento. Le investigazioni più recenti permettevano di escludere ogni suo coinvolgimento nelle dinamiche associative del territorio di provenienza.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la detenzione domiciliare speciale. Lo stato di salute della moglie e gli impegni lavorativi di lei renderebbero gravoso per la donna lo svolgimento dei compiti genitoriali e, quindi, imprescindibile la presenza del condannato al domicilio, in funzione dell'accudimento della prole, ancorché concepita a seguito di fecondazione medicalmente assistita. Non potrebbe a tanto sopperire la suocera ottantenne, già impegnata a seguire l'altro suo figlio, disabile. L'evidenziata progressione trattamentale di Perrone escluderebbe ogni rischio di recidiva e sosterrebbe validamente la possibilità di concessione della misura alternativa gradata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. L'ordinanza impugnata non si è arrestata al dato storico, invero incontroverso, della mancata, ancorché possibile, collaborazione del condannato con la giustizia. Pur in presenza di un quadro legale ancora formalmente ostativo (la preclusione assoluta all'ottenimento della liberazione condizionale, per i detenuti per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non collaboranti, è venuta meno solo con l'emanazione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, avvenuta nelle more della pubblicazione della presente decisione di legittimità), l'ordinanza ha infatti valutato gli indici di eventuale cessata pericolosità del richiedente, idonei, in prospettiva costituzionalmente orientata, a superare il regime presuntivo. In questa chiave, essa ha richiamato recente decisione del locale Magistrato di sorveglianza, datata 21 settembre 2021, che. aveva negato il beneficio del permesso premio sul rilievo della carenza di validi e convincenti elementi da cui desumere il venir meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'inesistenza del pericolo di un loro ripristino. In tal senso si era espressa, del resto, la Direzione nazionale antimafia competente nel parere da essa formulato, mentre la relazione penitenziaria di sintesi non solo delineava un'ipotesi trattamentale esclusivamente intramuraria, ma optava per il mantenimento della detenzione nel circuito di alta sicurezza. L'ordinanza impugnata è perfettamente coerente con tali valutazioni e si sottrae pertanto a censura in sede di legittimità. 2. Il terzo motivo è parimenti infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 47-quinquies Ord. pen. - cui non si applicano le preclusioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, in virtù della sentenza della Corte cost., n. 239 del 2014 - dà rilievo al padre come fruitore del beneficio penitenziario solo in funzione vicaria rispetto alla madre, chiamata dal legislatore ad assicurare in via prioritaria la cura e l'assistenza dei figli in tenera età, o disabili, con previsione non incongrua rispetto alla principale finalità dell'istituto, che è quella della tutela del soggetto debole; tale ratio, preordinata a garantire il mantenimento della relazione del figlio almeno con un genitore, si è tradotta in una formulazione normativa che richiede, per applicare l'istituto al padre, che l'assistenza ai figli da parte della madre manchi in assoluto, per morte o per altra causa (Sez. 1, n. 25164 del 19/12/2017, dep. 2018, Troia, Rv. 273122- 01). L'esistenza dell'impedimento materno ad accudire la prole deve essere accertata in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni, anche attraverso la verifica dell'esistenza di strutture pubbliche di sostegno, ovvero della disponibilità all'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, affiancare e coadiuvare la madre (Sez. 1, n. 13021 del 28/01/2009, Parrino, Rv. 243550- 01). L'attività lavorativa della donna non determina, di per sé, una ragione di impedimento, mentre la valutazione del giudice di merito, su questo aspetto specifico o di natura conclusiva, è discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 44910 del 28/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251480-01). L'ordinanza impugnata, fedele a tali principi, ha dato atto della valida presenza della madre, ancorché impegnata in concorrente attività lavorativa, e dell'aiuto della nonna materna al bisogno, e ha valutato, con assorbente e non irragionevole apprezzamento, che, nonostante le segnalate criticità, dovute all'età e allo stato di salute dei soggetti deputati all'assistenza, nonché alla presenza nel nucleo di altro familiare bisognoso di assistenza, non fossero integrati i presupposti materiali della fattispecie normativamente prevista. Il motivo è dunque privo di pregio, a fronte della esaustività e non manifesta illogicità del ragionamento giudiziale al riguardo. 3. Segue la reiezione del ricorso. Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 06618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris