CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2016
Cassazione n. 39301/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20536/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] (deceduto), presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, al viale Mazzini n.142; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura r-r077- Generale dello Stato; /2CM' -contro ricorrente- avverso la sentenza n.253/04/11 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, emessa il 19 aprile 2011, depositata il 15 giugno 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.253/04/11 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (in seguito C.T.R.), emessa il 19 aprile 2011, depositata il 15 giugno 2011 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva per l'anno di imposta 2001, determinate a seguito di ricostruzione induttiva del reddito ex art.39, comma 2, d.p.r. n.600/73; con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che l'accertamento dell'Ufficio fosse pienamente legittimo, poiché basato, non sull'applicazione degli studi di settore, ma sulla ricostruzione induttiva del reddito ex art.39, comma 2, d.p.r. n.600/73, avendo l'Ufficio riscontrato irregolarità tali da rendere inattendibile la contabilità; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con successiva istanza, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; con ordinanza del 29 gennaio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;successivamente, il ricorrente ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]: visto che il ricorrente ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così de