Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:373
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0070(01) - IT
Avis juridique important
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61988J0070(01)
SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 70/88.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04529
edizione speciale svedese pagina I-00405
edizione speciale finlandese pagina I-00423
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Atti delle istituzioni - Scelta del fondamento giuridico - Criteri
2. CEEA - Protezione sanitaria - Norme di sicurezza per la protezione della popolazione e dei lavoratori - Fissazione di livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari e gli alimenti per il bestiame - Divieto di messa in commercio delle derrate contaminate - Fondamento giuridico - Art. 31 del Trattato CEEA
((Trattato CEE, art. 100 A; Trattato CEEA, art. 31; regolamento (Euratom) del Consiglio n. 3954/87))
[OSCURATO:PERSONA]
1. Nell' ambito del sistema delle competenze comunitarie, la scelta del fondamento giuridico di un atto non può dipendere dal mero convincimento di un' istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto.
2. Il regolamento n. 3954/87 è inteso a dettare norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori, previste all' art. 2, lett. b), del Trattato CEEA. Esso fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari e per gli alimenti per il bestiame e fa obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare, in caso di incidenti nucleari o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva e se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili i detti livelli massimi ammissibili. Avendo per oggetto la protezione della popolazione contro i pericoli rappresentati dai prodotti alimentari e dagli alimenti per il bestiame che abbiano subito una contaminazione radioattiva, esso poteva essere adottato in base all' art. 31 del Trattato CEEA.
La circostanza che il regolamento preveda inoltre il divieto di smercio di prodotti alimentari e di alimenti per il bestiame la cui contaminazione radioattiva superi i livelli massimi ammissibili non rendeva indispensabile il ricorso simultaneo all' art. 100 A del Trattato CEE. Infatti, essendo tale divieto un semplice presupposto di efficacia dell' attuazione dei livelli massimi ammissibili, solo accessoriamente il regolamento ha come effetto quello di armonizzare le condizioni della libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, nell' evitare l' adozione di provvedimenti unilaterali ad opera dei vari Stati membri.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-70/88,
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato inizialmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, quindi dal sig. [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, con domicilio eletto presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato inizialmente dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, quindi esclusivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli Investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
sostenuto dal
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra J. Gensmantel, quindi dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt,
e dalla
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Ackere-Pietri, consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, l' esame nel merito di un ricorso proposto ai sensi degli artt. 173 del Trattato CEE e 146 del Trattato CEEA e diretto all' annullamento del regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371, pag. 11),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti all' udienza del 7 maggio 1991, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo è stato rappresentato dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. Dieter H. Scheuing, in qualità di agenti, il Consiglio dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, la [OSCURATO:PERSONA] dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e il [OSCURATO:PERSONA] dal sig. [OSCURATO:PERSONA], barrister, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 marzo 1988, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha proposto, ai sensi degli artt. 146 del Trattato CEEA e 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371, pag. 11).
2 Detto regolamento, fondato sull' art. 31 del Trattato CEEA, stabilisce la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame che possono essere smerciati in seguito ad un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva rilevante di tali prodotti e alimenti. I prodotti alimentari o gli alimenti per il bestiame la cui contaminazione superi i livelli massimi ammissibili, fissati con provvedimento adottato in conformità alle disposizioni del regolamento impugnato, non possono essere messi in commercio.
3 Con sentenza interlocutoria 22 maggio 1990, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C-70/88, Racc. pag. I-2041), la Corte ha respinto l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e ha disposto la prosecuzione del procedimento nel merito. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della suddetta sentenza, essa ha dichiarato in sostanza che il [OSCURATO:PERSONA] europeo è legittimato ad agire dinanzi alla Corte per l' annullamento di un atto del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste (punto 27 della motivazione).
4 A sostegno del proprio ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di annullamento, il primo dei quali trae argomento dal carattere erroneo della base giuridica prescelta per il regolamento impugnato, mentre il secondo ed il terzo sono dedotti, rispettivamente, dall' inadeguatezza della forma giuridica dell' atto controverso e dall' omessa delega, in tale atto, delle competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA].
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sul primo mezzo
6 Con il primo mezzo, il [OSCURATO:PERSONA] fa in sostanza valere che il regolamento impugnato è erroneamente fondato sull' art. 31 del Trattato CEEA, mentre base giuridica appropriata sarebbe stata l' art. 100 A del Trattato CEE, se del caso congiuntamente all' art. 31 del Trattato CEEA.
7 Giova preliminarmente ricordare che, nella sentenza interlocutoria dianzi richiamata (punti 28-31 della motivazione), la Corte ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA], nel sostenere che il regolamento impugnato, anziché sull' art. 31 del Trattato CEEA, che prevede soltanto la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere basato sull' art. 100 A del Trattato CEE, il quale esige l' espletamento della procedura di cooperazione con la detta istituzione, denuncia una violazione delle proprie prerogative come conseguenza della base giuridica prescelta. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso è ricevibile.
8 Occorre pertanto esaminare se il regolamento de quo potesse validamente essere adottato sul fondamento dell' art. 31 del Trattato CEEA.
9 Secondo una giurisprudenza costante, nell' ambito del sistema delle competenze comunitarie la scelta del fondamento giuridico di un atto non può dipendere dal mero convincimento di un' istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto (v. da ultimo sentenza 11 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, punto 10 della motivazione, causa C-300/89, Racc. pag. I-2867).
10 In ordine allo scopo perseguito, evincesi dal primo 'considerando' del citato regolamento n. 3954/87 che quest' ultimo è inteso a dettare norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, previste all' art. 2, lett. b), del Trattato CEEA. Il quinto 'considerando' sottolinea inoltre la necessità di "istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo ad una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva ai fini della protezione della popolazione".
11 Quanto al contenuto del regolamento impugnato, si deve rilevare che quest' ultimo, nell' allegato, fissa i detti livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari e per gli alimenti per il bestiame. [OSCURATO:PERSONA], qualora riceva comunicazioni ufficiali di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui trattasi possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili i detti livelli massimi ammissibili (art. 2). Entro un termine di tre mesi, le disposizioni dell' atto della [OSCURATO:PERSONA] devono essere o adattate o confermate da un regolamento del Consiglio (art. 3). Il regolamento n. 3954/87 prevede inoltre una procedura da espletare per la revisione o l' integrazione dei livelli massimi ammissibili (art. 5).
12 Gli elementi testé richiamati pongono in evidenza il fatto che il controverso regolamento, avuto riguardo al suo scopo ed al suo contenuto quali emergono dalla sua stessa formulazione, ha per oggetto la protezione della popolazione contro i pericoli rappresentati dai prodotti alimentari e dagli alimenti per il bestiame che abbiano subito una contaminazione radioattiva.
13 Nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] assume che gli artt. 30 e seguenti del Trattato CEE, per un verso, non riguardano le radiazioni cosiddette "secondarie", vale a dire quelle provenienti dai prodotti contaminati, e, per l' altro, concernono unicamente la protezione delle persone direttamente interessate dall' industria nucleare.
14 Tale interpretazione restrittiva non trova alcun riscontro nel dettato normativo e va pertanto disattesa. Si deve, al contrario, rilevare come i summenzionati articoli mirino a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni.
15 Occorre poi esaminare se, come il [OSCURATO:PERSONA] sostiene in subordine, il regolamento n. 3954/87 non avrebbe dovuto essere fondato anche sull' art. 100 A del Trattato CEE, giacché esso, oltre a riguardare la protezione della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, concernerebbe pure l' instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ai sensi dell' art. 8 A del Trattato CEE.
16 E' bensì vero che l' impugnato regolamento vieta, all' art. 6, n. 1, lo smercio di prodotti alimentari e di alimenti per il bestiame la cui contaminazione radioattiva superi i livelli massimi ammissibili fissati a livello comunitario e che l' undicesimo 'considerando' del regolamento n. 3954/87 precisa che "l' adozione di un regolamento che fisa i livelli massimi ammissibili permetterebbe inoltre di mantenere l' unicità del mercato comune e di prevenire le deviazioni di traffico all' interno della Comunità".
17 Tuttavia, contrariamente alla tesi del [OSCURATO:PERSONA], i suddetti elementi non autorizzano a concludere che il regolamento de quo presenti del pari il carattere di una misura di armonizzazione ex art. 100 A del Trattato CEE. Infatti, il divieto di messa in commercio sancito nell' art. 6, n. 1, costituisce solo un presupposto di efficacia dell' attuazione dei livelli massimi ammissibili, talché il regolamento solo accessoriamente ha come effetto quello di armonizzare le condizioni della libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, evitando, attraverso l' adozione di misure di protezione uniformi, che gli scambi di prodotti alimentari e di alimenti per il bestiame che abbiano subito una contaminazione radioattiva siano disciplinati da provvedimenti nazionali unilaterali.
18 Discende dai suddetti rilievi che il regolamento impugnato è stato validamente adottato alla stregua del solo articolo 31 del Trattato CEEA. Il mezzo relativo all' erroneità della scelta di questa base giuridica va conseguentemente respinto.
Sul secondo e sul terzo mezzo
19 Con il secondo ed il terzo mezzo il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Consiglio, da un lato, l' avere adottato un regolamento mentre l' art. 31 del Trattato CEEA lo abilitava unicamente all' adozione di una direttiva, e, dall' altro, l' avere omesso, nell' atto impugnato, di delegare alla [OSCURATO:PERSONA] competenze di esecuzione.
20 Al riguardo, è sufficiente rilevare come il [OSCURATO:PERSONA] non abbia addotto, per suffragare tali mezzi, alcun elemento atto a dimostrare la sussistenza di una lesione arrecata alle proprie prerogative. I relativi mezzi vanno pertanto considerati irricevibili.
21 Poiché nessuno dei mezzi del [OSCURATO:PERSONA] europeo ha potuto essere accolto, il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] europeo è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese, ivi comprese quelle delle parti intervenute a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese, ivi comprese quelle delle parti intervenienti.