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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21794/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16575/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro E- [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 407/2019 depositata il 7/3/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: I fratelli Felice e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Avezzano, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché, accertatone l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di somministrazione, fosse condannata all’adempimento ed al risarcimento di tutti i danni; a tal fine adducevano che: a) a partire dall’anno 2000 gli appartamenti di cui erano proprietari subivano continui sbalzi di tensione di flusso di energia tali da compromettere il funzionamento degli elettrodomestici e il sistema di illuminazione; b) detti black out, frequenti nelle fasce orarie tra le 10 e le 13 e tra le 18 e le 20, li avevano costretti a modificare le abitudini di vita; c) nel 2003 avevano chiesto un aumento della potenza elettrica; d) detto tentativo di ovviare ai problemi di tensione si era rivelato inefficace; e) Enel aveva riconosciuto la fondatezza delle difficoltà denunciate, ma, nonostante avesse affermato che era in progetto il rifacimento della linea, non aveva messo in atto interventi risolutori; Enel, costituitasi in giudizio, riconosceva che, a causa dell’incremento demografico della frazione, la datata linea elettrica era inadeguata, che nel 2003 aveva progettato il potenziamento della linea elettrica, che nel 2004 i lavori erano stati procrastinati, che i disagi erano stati lamentati solo dagli attori, che a seguito di controlli era emerso che i problemi dipendevano da un morsetto difettoso che era stato riparato, che detta circostanza costituiva fattore accidentale, eccezionale e imprevedibile come tale scriminante per la responsabilità, siccome previsto dall’art. 9 delle condizioni generali di contratto; il Tribunale, con la sentenza n. 232/12, rigettava la domanda attorea; la Corte d’Appello di L’Aquila, investita del gravame dai due fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 470/2019, pubblicata il 7 marzo 2019, confermava la decisione del Tribunale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; resistono con unico controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 1) con il primo motivo è dedotta “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 158-161 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.

Questione di legittimità costituzionale artt. 62-72 l. 98.2013 n. 98 di conv. con modifiche del dl 21.6.21013 n. 69 in relazione agli artt. 3, 25/1 102, 106/2, 111 Cost.”, per essere stata la sentenza impugnata emessa da un giudice ausiliario; il motivo è infondato per quanto sopravvenuto nelle more del giudizio: sulla questione è intervenuta la Consulta che, con la decisione n. 41 del 17 marzo 2021, ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa stessa Suprema Corte, con le ordinanze nn. 84 e 96 del 2020, cui fanno riferimento i ricorrenti, ed ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). [OSCURATO:PERSONA], con una pronuncia che essa stessa ha definito additiva, ha tuttavia inserito nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire ed ha statuito, per quanto di specifico rilievo nella vicenda per cui è causa, che «in tale periodo è legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario», giacché l’interazione dei valori in gioco evidenzia, nell’immediato, il pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, che deriverebbe da un’immediata espunzione dal sistema delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, essendo alla Corte ben presente l’esigenza di «evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria»; pertanto, ha reputato che fosse soluzione costituzionalmente adeguata alla protezione dei valori in gioco che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasciasse al legislatore un sufficiente lasso di tempo, onde assicurare la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale», segnatamente dell’art. 106, secondo comma, Cost.; 2) con il secondo motivo alla sentenza gravata si ascrive la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere “in maniera scolastica, preannunciato il rigetto dell’appello ritenendo non individuate con sufficiente chiarezza le statuizioni investite del gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modoche sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata”; la tesi prospettata è che l’atto di citazione in appello sia stato invece redatto con la specifica indicazione delle parti motivazionali della sentenza del Tribunale sottoposte a censura e le ragioni processuali per le quali se ne imponeva la riforma; anche senza considerare che detta tesi è affermata in maniera totalmente assertiva, va considerato – il che assume valore dirimente – che, sebbene abbia evocato l’art. 342 cod.proc.civ., la Corte d’Appello non ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per la violazione di detta disposizione, ma ha “rigettato” l’appello perché gli appellanti: i) non avevano efficacemente confutato che Enel non avesse rispettato i limiti garantiti; ii) non avevano dimostrato di avere subito un danno materiale per le riparazioni di elettrodomestici; iii) non avevano depositato le ricevute dei pagamenti di cui chiedevano il rimborso per i consumi dal 2000 al 2013; iv) non avevano confutato quanto affermato ne lla consulenza tecnica d’ufficio, cioè che i salti di tensione non avevano un’incidenza significativa sui consumi di energia elettrica; v) non avevano provato che gli sbalzi di tensione erano stati così gravi da determinare guasti e danni materiali; vi) non avevano provato la ricorrenza di danni non patrimoniali; il motivo quindi è inammissibile, perché non ha colto la ratio decidendidella sentenza impugnata; con il terzo motivo viene d en unci ata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 1560, 1218, 1223, 1226, 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di riesame sull’assunto che sull a parte attrice gravasse l’onere di dimostrare che l’inadempimento era stato superiore alla tolleranza contrattuale del 10%, in applicazione della clausola n. 9 delle condizioni generali di contratto, nonostante fosse stata eccepita la mancata accettazione di dette condizioni generali e la non specifica approvazione per iscritto della clausola n. 9 di natura vessatoria e nonostante fosse stato lamentato che Enel non aveva prodotto in giudizio i contratti debitamente controfirmati; non potendo trovare applicazione la suddetta clausola vessatoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 1218 cod.civ. e pretendere da Enel la prova dell’assenza di colpa a suo carico; inoltre, avrebbe dovuto ritenere dimostrato il danno patrimoniale, consistente nella maggiore quantità di energia che avevano dovuto pagare per ovviare, senza riuscirci, ai disservizi, passando da un consumo-prelievo annuo medio di 2500 Kw ad un consumo medio di 4800 Kw, e, inoltre, avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno non patrimoniale; il motivo non merita accoglimento; in primo luogo, si rileva che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 9 delle condizioni generali di contratto, ma ha ritenuto, desumendolo indirettamente dai fatti di causa, che gli sbalzi di tensione non avevano assunto una rilevanza tale da determinare guasti e danni materiali; deve, pertanto, escludersi che sia incorsa nella violazione delle norme denunciate nell’epigrafe del motivo, poiché per ottenere il richiesto risarcimento non era sufficiente che gli attori allegassero l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che l’inadempimento della somministrante avesse cagionato il danno lamentato; danno che la Corte territoriale, espletando la sua cognizione di merito qui ovviamente incensurabile, ha ritenuto invece non provato quanto alle apparecchiature elettriche e agli elettrodomestici presenti nelle abitazioni né quanto ai pagamenti effettuati a favore di Enel per i consumi dal 2000 al 2013 - essendosi i ricorrenti limitati a chiedere la somma di euro 4.283,40, ma senza tener conto che le somme pagate corrispondevano al consumo effettivo – ; parimenti indimostrati erano risultati ad avviso del giudice di merito tanto il maggior consumo attribuito agli sbalzi di tensione quanto i danni diversi (danno non patrimoniale), non potendo costituire elemento di prova una generica doglianza, basata solo sul fatto che un testimone avesse riferito genericamente di uno stato d’ansia della moglie di un attore; va aggiunto che del tutto erroneamente i ricorrenti invocano la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, perché la liquidazione equitativa, attinente al quantum, non assume valenza surrogatoria della prova dell’esistenza danno, né può sopperire la eventuale difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/4/2017, n. 10393); altrettanto erroneo è il richiamo del dato di comune esperienza, ai sensi dell’art. 115, 2° comma, cod.proc.civ., in ordine al fatto del passaggio da un consumo medio di 2500 Kw a 4800 Kw, non essendo stato provato che detto maggior consumo fosse in nesso di derivazione causale con l’inadempimento di Enel; 3) con il quarto motivo alla sentenza impugnata viene ascritta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per avere omesso di valutare se fosse stata raggiunta la prova che la disfunzione accertata rientrava nella tollerabilità della tensione del 10% in più o in meno; il motivo è inammissibile, anzitutto e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 5, in presenza di c.d. doppia conforme (art. 348-ter cod.proc.civ. , commi 4 e 5, introdotto dal D. L. n. 83 del 2012,art. 54, comma 1, let t. a) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità,il che nel caso di specie non risulta avvenuto; in ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuta egualmente dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso e neppure soddisfano gli oneri di allegazione posti a carico di chi lamenta il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.: l’emersione del fatto omesso dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia)(Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053); per di più la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. è stata dedotta in assenza dei presupposti individuati da questa Suprema Corte: la violazione dell'art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., (a tenore del quale "... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero...") è predicabile (solo) allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, "il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare in ordine al come il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti (principio affermato da Cass. 10/6/2016, n. 11892, successivamente avallato anche da Cass., S.U. 5/8/2016, n. 16598, in motivazione, e da ultimo enunciato in massima da S.U. 30/9/2020 n. 20867); 4) in conclusione il ricorso va rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e c ondanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16575/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro E- [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 407/2019 depositata il 7/3/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: I fratelli Felice e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Avezzano, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché, accertatone l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di somministrazione, fosse condannata all’adempimento ed al risarcimento di tutti i danni; a tal fine adducevano che: a) a partire dall’anno 2000 gli appartamenti di cui erano proprietari subivano continui sbalzi di tensione di flusso di energia tali da compromettere il funzionamento degli elettrodomestici e il sistema di illuminazione; b) detti black out, frequenti nelle fasce orarie tra le 10 e le 13 e tra le 18 e le 20, li avevano costretti a modificare le abitudini di vita; c) nel 2003 avevano chiesto un aumento della potenza elettrica; d) detto tentativo di ovviare ai problemi di tensione si era rivelato inefficace; e) Enel aveva riconosciuto la fondatezza delle difficoltà denunciate, ma, nonostante avesse affermato che era in progetto il rifacimento della linea, non aveva messo in atto interventi risolutori; Enel, costituitasi in giudizio, riconosceva che, a causa dell’incremento demografico della frazione, la datata linea elettrica era inadeguata, che nel 2003 aveva progettato il potenziamento della linea elettrica, che nel 2004 i lavori erano stati procrastinati, che i disagi erano stati lamentati solo dagli attori, che a seguito di controlli era emerso che i problemi dipendevano da un morsetto difettoso che era stato riparato, che detta circostanza costituiva fattore accidentale, eccezionale e imprevedibile come tale scriminante per la responsabilità, siccome previsto dall’art. 9 delle condizioni generali di contratto; il Tribunale, con la sentenza n. 232/12, rigettava la domanda attorea; la Corte d’Appello di L’Aquila, investita del gravame dai due fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 470/2019, pubblicata il 7 marzo 2019, confermava la decisione del Tribunale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; resistono con unico controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 1) con il primo motivo è dedotta “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 158-161 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Questione di legittimità costituzionale artt. 62-72 l. 98.2013 n. 98 di conv. con modifiche del dl 21.6.21013 n. 69 in relazione agli artt. 3, 25/1 102, 106/2, 111 Cost.”, per essere stata la sentenza impugnata emessa da un giudice ausiliario; il motivo è infondato per quanto sopravvenuto nelle more del giudizio: sulla questione è intervenuta la Consulta che, con la decisione n. 41 del 17 marzo 2021, ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa stessa Suprema Corte, con le ordinanze nn. 84 e 96 del 2020, cui fanno riferimento i ricorrenti, ed ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). [OSCURATO:PERSONA], con una pronuncia che essa stessa ha definito additiva, ha tuttavia inserito nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire ed ha statuito, per quanto di specifico rilievo nella vicenda per cui è causa, che «in tale periodo è legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario», giacché l’interazione dei valori in gioco evidenzia, nell’immediato, il pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, che deriverebbe da un’immediata espunzione dal sistema delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, essendo alla Corte ben presente l’esigenza di «evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria»; pertanto, ha reputato che fosse soluzione costituzionalmente adeguata alla protezione dei valori in gioco che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasciasse al legislatore un sufficiente lasso di tempo, onde assicurare la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale», segnatamente dell’art. 106, secondo comma, Cost.; 2) con il secondo motivo alla sentenza gravata si ascrive la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere “in maniera scolastica, preannunciato il rigetto dell’appello ritenendo non individuate con sufficiente chiarezza le statuizioni investite del gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modoche sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata”; la tesi prospettata è che l’atto di citazione in appello sia stato invece redatto con la specifica indicazione delle parti motivazionali della sentenza del Tribunale sottoposte a censura e le ragioni processuali per le quali se ne imponeva la riforma; anche senza considerare che detta tesi è affermata in maniera totalmente assertiva, va considerato – il che assume valore dirimente – che, sebbene abbia evocato l’art. 342 cod.proc.civ., la Corte d’Appello non ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per la violazione di detta disposizione, ma ha “rigettato” l’appello perché gli appellanti: i) non avevano efficacemente confutato che Enel non avesse rispettato i limiti garantiti; ii) non avevano dimostrato di avere subito un danno materiale per le riparazioni di elettrodomestici; iii) non avevano depositato le ricevute dei pagamenti di cui chiedevano il rimborso per i consumi dal 2000 al 2013; iv) non avevano confutato quanto affermato ne lla consulenza tecnica d’ufficio, cioè che i salti di tensione non avevano un’incidenza significativa sui consumi di energia elettrica; v) non avevano provato che gli sbalzi di tensione erano stati così gravi da determinare guasti e danni materiali; vi) non avevano provato la ricorrenza di danni non patrimoniali; il motivo quindi è inammissibile, perché non ha colto la ratio decidendidella sentenza impugnata; con il terzo motivo viene d en unci ata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 1560, 1218, 1223, 1226, 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di riesame sull’assunto che sull a parte attrice gravasse l’onere di dimostrare che l’inadempimento era stato superiore alla tolleranza contrattuale del 10%, in applicazione della clausola n. 9 delle condizioni generali di contratto, nonostante fosse stata eccepita la mancata accettazione di dette condizioni generali e la non specifica approvazione per iscritto della clausola n. 9 di natura vessatoria e nonostante fosse stato lamentato che Enel non aveva prodotto in giudizio i contratti debitamente controfirmati; non potendo trovare applicazione la suddetta clausola vessatoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 1218 cod.civ. e pretendere da Enel la prova dell’assenza di colpa a suo carico; inoltre, avrebbe dovuto ritenere dimostrato il danno patrimoniale, consistente nella maggiore quantità di energia che avevano dovuto pagare per ovviare, senza riuscirci, ai disservizi, passando da un consumo-prelievo annuo medio di 2500 Kw ad un consumo medio di 4800 Kw, e, inoltre, avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno non patrimoniale; il motivo non merita accoglimento; in primo luogo, si rileva che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 9 delle condizioni generali di contratto, ma ha ritenuto, desumendolo indirettamente dai fatti di causa, che gli sbalzi di tensione non avevano assunto una rilevanza tale da determinare guasti e danni materiali; deve, pertanto, escludersi che sia incorsa nella violazione delle norme denunciate nell’epigrafe del motivo, poiché per ottenere il richiesto risarcimento non era sufficiente che gli attori allegassero l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che l’inadempimento della somministrante avesse cagionato il danno lamentato; danno che la Corte territoriale, espletando la sua cognizione di merito qui ovviamente incensurabile, ha ritenuto invece non provato quanto alle apparecchiature elettriche e agli elettrodomestici presenti nelle abitazioni né quanto ai pagamenti effettuati a favore di Enel per i consumi dal 2000 al 2013 - essendosi i ricorrenti limitati a chiedere la somma di euro 4.283,40, ma senza tener conto che le somme pagate corrispondevano al consumo effettivo – ; parimenti indimostrati erano risultati ad avviso del giudice di merito tanto il maggior consumo attribuito agli sbalzi di tensione quanto i danni diversi (danno non patrimoniale), non potendo costituire elemento di prova una generica doglianza, basata solo sul fatto che un testimone avesse riferito genericamente di uno stato d’ansia della moglie di un attore; va aggiunto che del tutto erroneamente i ricorrenti invocano la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, perché la liquidazione equitativa, attinente al quantum, non assume valenza surrogatoria della prova dell’esistenza danno, né può sopperire la eventuale difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/4/2017, n. 10393); altrettanto erroneo è il richiamo del dato di comune esperienza, ai sensi dell’art. 115, 2° comma, cod.proc.civ., in ordine al fatto del passaggio da un consumo medio di 2500 Kw a 4800 Kw, non essendo stato provato che detto maggior consumo fosse in nesso di derivazione causale con l’inadempimento di Enel; 3) con il quarto motivo alla sentenza impugnata viene ascritta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per avere omesso di valutare se fosse stata raggiunta la prova che la disfunzione accertata rientrava nella tollerabilità della tensione del 10% in più o in meno; il motivo è inammissibile, anzitutto e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 5, in presenza di c.d. doppia conforme (art. 348-ter cod.proc.civ. , commi 4 e 5, introdotto dal D. L. n. 83 del 2012,art. 54, comma 1, let t. a) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità,il che nel caso di specie non risulta avvenuto; in ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuta egualmente dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso e neppure soddisfano gli oneri di allegazione posti a carico di chi lamenta il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.: l’emersione del fatto omesso dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia)(Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053); per di più la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. è stata dedotta in assenza dei presupposti individuati da questa Suprema Corte: la violazione dell'art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., (a tenore del quale "... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero...") è predicabile (solo) allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, "il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare in ordine al come il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti (principio affermato da Cass. 10/6/2016, n. 11892, successivamente avallato anche da Cass., S.U. 5/8/2016, n. 16598, in motivazione, e da ultimo enunciato in massima da S.U. 30/9/2020 n. 20867); 4) in conclusione il ricorso va rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e c ondanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ul
Sentenza Cassazione n. 21794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris