CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40649/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XU Yujiao - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Forlì, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione essendo trascorsi oltre otto anni dai fatti, alla data di proposizione del ricorso; ritenuto che la censura sia del tutto priva di fondamento, avuto riguardo alla data di consumazione del reato (30/09/2016), alla pena edittale prevista, nonché all'aumento di un terzo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs : n. 74 del 2000: elementi che consentono di escludere che il reato sia prescritto anche alla data odierna, fermo restando - ovviamente -che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto in ordine all'unico motivo proposto, deve essere radicalmente esclusa; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024