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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02292/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mijjstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha cojØtrhiedendo udito il d nsore Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bari (sent. n. 1220/15), esclusa l'aggravante della transnazionalità, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ha rideterminata la pena a lui inflitta dal primo giudice in quella di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

L'imputato era ritenuto responsabile di plurimi episodi riguardanti l'illecita detenzione, l'importazione ed il trasporto d'ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina, in concorso con altri, separatamente giudicati (capo 1, riguardante una partita di kg. 22,5 di eroina; capo 15, riguardante una partita di stupefacente il cui quantitativo è rimasto indeterminato; capo 17, riguardante un quantitativo pari a due panetti di eroina al prezzo di eruo 9.000 al chilogrammo).

I giudici di merito consideravano integrata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 relativamente al primo episodio.

Escludevano l'aggravante in parola con riferimento agli ulteriori due episodi, riguardanti la detenzione ed il trasporto di sostanza stupefacente del tipo eroina in quantitativi non potuti determinare.

La sentenza avverso la quale l'imputato ricorre è stata emessa dopo l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la pronuncia del Tribunale di Bari n. 1220/15 del 27/3/2014.

A seguito dell'impugnazione, nell'udienza svoltasi innanzi alla Corte d'appello, l'imputato dichiarava di rinunciare ai motivi di appello riguardanti la nullità del decreto di latitanza e degli atti conseguenti, nonché quelli concernenti la penale responsabilità, manifestando la volontà di volere coltivare soli i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio (esclusione delle aggravanti di cui all'art. 80 dpr 309/90 e art. 3

I. 146/2006), come da dichiarazione a firma dei suoi difensori.

Tutto ciò premesso, la difesa articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 in relazione al capo 1) della rubrica; difetto e contraddittorietà della relativa motivazione.

La Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la suddetta aggravante in modo apodittico, essendo del tutto carente l'accertamento chimico sulla sostanza caduta in sequestro ai fini della individuazione del THC e delle dosi ricavabili da essa.Pur dando atto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre ad "indicatiori" di valore meramente presuntivi.

Si tratta di un approccio ermeneutico contrastante con i requisiti normativi e gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità.

Trascura poi di considerare che, in base ai più recenti arresti giurisprudenziali, la circostanza in questione può essere riconosciuta soltanto ove si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen. la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia stata da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa.

II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 15 della rubrica; violazione degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen.; intervenuta prescrizione del reato.

In relazione al capo 15 della rubrica, dal tenore dello stesso capo d'imputazione si evince come non sia stata accertata la tipologia e la quantità della sostanza stupefacente oggetto di contestazione.

Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio, in base al quale, per il favor rei, la situazione d'incertezza debba risolversi a favore del reo.

La corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto ravvisare nei fatti la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 o, in subordine, quella di cui al quarto comma del medesimo articolo.

Di conseguenza, poiché l'epoca di commissione del reato risale al 25/8/2008, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

III) Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen, anche i relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Con requisitoria scritta, il PG. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di doglianza, sulla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie e conforme ai principi stabiliti in questa sede, ha correttamente valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza caduto in sequestro (oltre 22 kg. di eroina), ritenendo logicamente ricavabile da esso un quantitativo di principio attivo superiore a grammi 500 (tale è il valore-soglia individuato per l'eroina sulla base delle indicazioni contenute nella pronuncia a Sezioni Unite Biondi n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150 - 01, la quale ha stabilito il seguente principio:"In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata").

Questa Corte ha avuto modo più volte di evidenziare come, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è indispensabile l'esito degli accertamenti qualitativi, ben potendo il giudice di merito desumere il superamento del valore- soglia da altri indici rivelatori.

Sull'argomento, sia pure in tema di "droga parlata", si richiama quanto condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512-01:"In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore".

Parimenti privi di pregio sono i rilievi che riguardano il profilo soggettivo dell'aggravante.

Nella sentenza di primo grado è ben descritto il ruolo principale rivestito dal ricorrente nella vicenda e la sua attiva partecipazione nell'importazione della sostanza stupefacente caduto in sequestro (la macchina sulla quale fu rinvenuto lo stupefacente fu imbarcata su un traghetto dall'Albania con un biglietto intestato al ricorrente).

Le condotte illustrate dai giudici di merito sono rivelatrici della piena consapevolezza da parte dell'imputato della consistenza della partita di droga importata.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la difesa invoca la dichiarazione di prescrizione del reato sub capo 15 della rubrica, prospettando la diversa qualificazione del fatto ivi contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5 o 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Ebbene, l'imputato, in sede di appello, ha rinunciato a fare valere questioni riguardanti la sua responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati; in tal caso, non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr. Sez. 2, n. 47698 -7D del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006, che, in motivazione, ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale).

Peraltro, la questione riguardante la diversa qualificazione giuridica del fatto sub capo 15 della rubrica non era stata nemmeno devoluta nei motivi di appello.

Per completezza argomentativa si precisa che, secondo orientamento consolidato, la Corte di Cassazione può accedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ove sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.

Dalla motivazione offerta dal Tribunale in merito all'episodio in questione si desumono le ragioni per le quali non è ipotizzabile una diversa qualificazione del fatto.

Invero, in sentenza si pone in evidenza come l'episodio aveva riguardato l'importazione di una partita di sostanza stupefacente dall'estero realizzata con modalità del tutto analoghe a quelle che avevano riguardato le altre contestazioni, aventi ad oggetto quantitativi ingenti e rilevanti di sostanza stupefacente del tipo eroina.

4. Le critiche sul trattamento sanzionatorio si appalesano del tutto generiche.

Occorre ricordare che una specifica, e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 5.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle • spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mijjstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha cojØtrhiedendo udito il d nsore Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bari (sent. n. 1220/15), esclusa l'aggravante della transnazionalità, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ha rideterminata la pena a lui inflitta dal primo giudice in quella di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'imputato era ritenuto responsabile di plurimi episodi riguardanti l'illecita detenzione, l'importazione ed il trasporto d'ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina, in concorso con altri, separatamente giudicati (capo 1, riguardante una partita di kg. 22,5 di eroina; capo 15, riguardante una partita di stupefacente il cui quantitativo è rimasto indeterminato; capo 17, riguardante un quantitativo pari a due panetti di eroina al prezzo di eruo 9.000 al chilogrammo). I giudici di merito consideravano integrata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 relativamente al primo episodio. Escludevano l'aggravante in parola con riferimento agli ulteriori due episodi, riguardanti la detenzione ed il trasporto di sostanza stupefacente del tipo eroina in quantitativi non potuti determinare. La sentenza avverso la quale l'imputato ricorre è stata emessa dopo l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la pronuncia del Tribunale di Bari n. 1220/15 del 27/3/2014. A seguito dell'impugnazione, nell'udienza svoltasi innanzi alla Corte d'appello, l'imputato dichiarava di rinunciare ai motivi di appello riguardanti la nullità del decreto di latitanza e degli atti conseguenti, nonché quelli concernenti la penale responsabilità, manifestando la volontà di volere coltivare soli i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio (esclusione delle aggravanti di cui all'art. 80 dpr 309/90 e art. 3 I. 146/2006), come da dichiarazione a firma dei suoi difensori. Tutto ciò premesso, la difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 in relazione al capo 1) della rubrica; difetto e contraddittorietà della relativa motivazione. La Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la suddetta aggravante in modo apodittico, essendo del tutto carente l'accertamento chimico sulla sostanza caduta in sequestro ai fini della individuazione del THC e delle dosi ricavabili da essa.Pur dando atto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre ad "indicatiori" di valore meramente presuntivi. Si tratta di un approccio ermeneutico contrastante con i requisiti normativi e gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità. Trascura poi di considerare che, in base ai più recenti arresti giurisprudenziali, la circostanza in questione può essere riconosciuta soltanto ove si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen. la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia stata da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 15 della rubrica; violazione degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen.; intervenuta prescrizione del reato. In relazione al capo 15 della rubrica, dal tenore dello stesso capo d'imputazione si evince come non sia stata accertata la tipologia e la quantità della sostanza stupefacente oggetto di contestazione. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio, in base al quale, per il favor rei, la situazione d'incertezza debba risolversi a favore del reo. La corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto ravvisare nei fatti la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 o, in subordine, quella di cui al quarto comma del medesimo articolo. Di conseguenza, poiché l'epoca di commissione del reato risale al 25/8/2008, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. III) Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen, anche i relazione all'art. 62-bis cod. pen. Con requisitoria scritta, il PG. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza, sulla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie e conforme ai principi stabiliti in questa sede, ha correttamente valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza caduto in sequestro (oltre 22 kg. di eroina), ritenendo logicamente ricavabile da esso un quantitativo di principio attivo superiore a grammi 500 (tale è il valore-soglia individuato per l'eroina sulla base delle indicazioni contenute nella pronuncia a Sezioni Unite Biondi n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150 - 01, la quale ha stabilito il seguente principio:"In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata"). Questa Corte ha avuto modo più volte di evidenziare come, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è indispensabile l'esito degli accertamenti qualitativi, ben potendo il giudice di merito desumere il superamento del valore- soglia da altri indici rivelatori. Sull'argomento, sia pure in tema di "droga parlata", si richiama quanto condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512-01:"In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore". Parimenti privi di pregio sono i rilievi che riguardano il profilo soggettivo dell'aggravante. Nella sentenza di primo grado è ben descritto il ruolo principale rivestito dal ricorrente nella vicenda e la sua attiva partecipazione nell'importazione della sostanza stupefacente caduto in sequestro (la macchina sulla quale fu rinvenuto lo stupefacente fu imbarcata su un traghetto dall'Albania con un biglietto intestato al ricorrente). Le condotte illustrate dai giudici di merito sono rivelatrici della piena consapevolezza da parte dell'imputato della consistenza della partita di droga importata. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la difesa invoca la dichiarazione di prescrizione del reato sub capo 15 della rubrica, prospettando la diversa qualificazione del fatto ivi contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5 o 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Ebbene, l'imputato, in sede di appello, ha rinunciato a fare valere questioni riguardanti la sua responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati; in tal caso, non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr. Sez. 2, n. 47698 -7D del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006, che, in motivazione, ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale). Peraltro, la questione riguardante la diversa qualificazione giuridica del fatto sub capo 15 della rubrica non era stata nemmeno devoluta nei motivi di appello. Per completezza argomentativa si precisa che, secondo orientamento consolidato, la Corte di Cassazione può accedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ove sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Dalla motivazione offerta dal Tribunale in merito all'episodio in questione si desumono le ragioni per le quali non è ipotizzabile una diversa qualificazione del fatto. Invero, in sentenza si pone in evidenza come l'episodio aveva riguardato l'importazione di una partita di sostanza stupefacente dall'estero realizzata con modalità del tutto analoghe a quelle che avevano riguardato le altre contestazioni, aventi ad oggetto quantitativi ingenti e rilevanti di sostanza stupefacente del tipo eroina. 4. Le critiche sul trattamento sanzionatorio si appalesano del tutto generiche. Occorre ricordare che una specifica, e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle • spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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