CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 dicembre 2020
Cassazione n. 44930/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Antonietta PICARDI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della confisca dei conti correnti bancari operata dalla Corte d'Appello e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 dicembre 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma del decreto del locale Tribunale - nella parte in cui aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni (disponibilità finanziarie, quote di società di capitali e di società cooperative, aziende agricole, beni mobili registrati e beni immobili) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (ed intestati al medesimo, alla madre, alla moglie, ai figli, all'[OSCURATO:PERSONA], alle srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e F.11i Spanò) - revocava il vincolo apposto in riferimento alle società a r.I., fallite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermandolo nel resto. Su istanza avanzata dal Procuratore Generale nella memoria conclusiva del grado disponeva il vincolo sulle somme depositate in due conti correnti bancari (meglio indicati in dispositivo) intestati, rispettivamente, alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla srl [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello, osservava quanto segue. Il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto si era correttamente fondato sulle pronunce di condanna del prevenuto per i reati fiscali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 commesso nel 2004 e di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504/1995 commesso dal 2007 al 2012 e sulle circostanze emerse nel procedimento, pur chiusosi con la declaratoria di prescrizione del reato, per i numerosi episodi di truffa consumati ai danni di vari istituti bancari, a partire dall'anno 2004, truffe realizzate portando a sconto fatture relative ad operazioni inesistenti, ottenendone il conseguente credito. Annotava inoltre, la Corte di merito, come l'ulteriore pronuncia, assolutoria, per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 - di cui, in considerazione dell'esito, non teneva comunque conto ai fini del giudizio di pericolosità sociale - fosse dipesa solo dalla mera impossibilità, per il Tribunale giudicante, di accertare, verificata la sussistenza della contestata condotta, l'avvenuto superamento delle soglie di rilevanza penale. Risultava poi nell'attualità pendente, a carico del proposto, un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione di rilevanti somme dalla società amministrate. Nulla, rilevava la Corte di merito, il prevenuto aveva contestato circa la quantificazione dei debiti tributari accumulati, tali da determinare l'emissione di numerose cartelle per tutte le annualità, dal 2004 al 2015. Era pertanto evidente che tali somme, non versate al fisco, erano state reimpiegate nell'acquisto dei beni ottenuti nel medesimo lasso di tempo. Realizzando anche, lo stesso proposto, una continua confusione fra proventi leciti ed illeciti: come era avvenuto per i contributi ricevuti per l'attività agricola che non apparivano essere stati a questa esclusivamente destinati, non assolvendo così, la difesa, neppure l'onere di allegazione dei fatti alternativi. Neppure nulla si era allegato circa i mezzi finanziari che avevano consentito di costituire - anche negli anni in cui maggiore era stata la sproporzione fra redditi leciti ed impieghi - le società di capitali che al proposto facevano riferimento. I beni vincolati, pertanto, non erano solo il frutto della sproporzione fra i redditi leciti e l'acquisto dei medesimi ma anche l'oggetto del reimpiego dei capitali illeciti conseguiti, in specie con i proventi dell'ingente evasione fiscale consumata dal 2004 al 2012, la cui entità complessiva era stata valutata in circa 28 milioni di euro. Nella tabella alternativa proposta dalla difesa erano poi contenuti plurimi errori. La sproporzione "schizofrenica" rilevata dal Tribunale era del tutto compatibile con l'attività imprenditoriale svolta dal prevenuto. Non si era neppure precisato come si fossero colmate le perdite maturate dalle società negli esercizi ad esse successivi e certo tale lacuna non poteva essere superata con la mera affermazione di avere provveduto a vari rifinanziamenti, senza poi precisare la fonte dei medesimi. Quanto agli immobili di Sinalunga, acquistati nel 2000, la Corte distrettuale osservava come parte del prezzo fosse stato corrisposto con un mutuo trentennale i cui ratei ricadevano nel perimetro temporale dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto. Il proposto peraltro non aveva neppure giustificato la lecita provenienza della parte del dovuto immediatamente versata. Né aveva assolto all'onere di allegare la lecita provenienza delle somme utilizzate per assolvere alle rate del mutuo. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione della legge processuale, ed in particolare degli artt. 7, comma 3, e 9 d.lgs. n. 159/2011 e 127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., determinata dalla acquisizione della memoria depositata dal pubblico ministero all'udienza del 3 dicembre 2020.Il deposito era infatti intempestivo, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 159/2011, essendo avvenuto solo il 30 novembre 2020, non operando, nel giudizio di prevenzione, la regola generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen. e dovendosi anche applicare il disposto dell'art. 666 codice di rito. Memoria che era risultata decisiva nel dettare il percorso argomentativo dell'impugnato decreto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1 e 24 d.lgs. n. 159/2011, in ordine al giudizio di pericolosità sociale del prevenuto. La pericolosità "generica" del medesimo era stata desunta da tre sentenze pronunciate nei suoi confronti, una delle quali di assoluzione ed un'altra di intervenuta prescrizione del delitto contestatogli. Il procedimento conclusosi per prescrizione, invero, non aveva consentito né di superare il dubbio circa la penale responsabilità del proposto né di accertare l'esistenza e la misura dell'eventuale profitto ricavato dalla contestata truffa ai danni di istituti di credito. Non si era poi dimostrato che la condotta del prevenuto fosse abituale e gli avesse consentito di generare profitti tali da poter con essi acquistare i beni sottoposti al vincolo reale. Non si era tenuto conto del fatto che, fra il 2000 ed il 2015, il proposto aveva pur sempre generato redditi leciti per oltre 13 milioni di euro ed aveva ricevuto contributi per altri 7 milioni. Si erano poi individuati altri 800.000 di euro di versamenti effettuali alla srl [OSCURATO:PERSONA] che avevano finito per compensare le restituzioni operate dalla medesima società. L'esistenza di debiti verso l'erario era stata smentita da una sentenza assolutoria del Tribunale di Siena che aveva eliminato i relativi titoli. Un giudicato assolutorio che pure la Corte di merito aveva erroneamente utilizzato contro il prevenuto. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1, 7, comma 2, 23 e 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'avvenuto mutamento degli elementi oggettivi del giudizio. Si era richiesto il vincolo reale sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza relativi agli anni dal 2000 al 2014 in cui si era ipotizzata una sperequazione progressiva tra introiti leciti ed acquisti. Non si era però tenuto conto dei contributi pubblici ottenuti dal prevenuto nella gestione dell'attività agricola. Presone atto, il Tribunale aveva ravvisato un diverso "andamento schizofrenico della sproporzione" fra redditi ed acquisti. La Corte di merito, invece, aveva ulteriormente modificato il quadro di riferimento dell'ipotesi d'accusa, deducendo la sproporzione da una asserita, ingente, evasione fiscale. Si era così, continuamente, mutato il quadro dell'accusa mossa al prevenuto, non consentendogli di congruamente esercitare il diritto di difesa. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla ritenuta sproporzione fra gli acquisti ed i redditi leciti del proposto. Si era fatto ancora riferimento ad una insussistente evasione fiscale, senza appunto tenere conto delle obiezioni della difesa che tale evasione contestavano. Non si erano scorporati i ricavi leciti da quelli illeciti e non si era fissato il termine ultimo del giudizio di pericolosità. Non si erano individuati i reati fiscali che avrebbero generato il reddito di illecita provenienza, tanto più che, in ordine agli stessi, il proposto era stato assolto. Una distinzione che era tanto più necessaria trattandosi di ablazioni conseguenti ad una presunta pericolosità generica e non alla diversa pericolosità qualificata. 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1, 4, 16, 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011, e l'omessa motivazione in relazione al vincolo apposto sugli immobili di Sinalunga. Il giudizio di pericolosità, infatti, era stato circoscritto agli anni dal 2004 al 2015 mentre gli stessi erano stati acquistati nel 2000 e si era ritenuto di sottoporli al vincolo sulla base del solo fatto che, nell'atto di compravendita, non era stata indicata la provenienza della somma immediatamente versata e, per gli anni successivi, non si era precisata la provenienza delle disponibilità utilizzate per corrispondere le rate del mutuo. Non si poteva però pretendere che il proposto avesse conservato la documentazione bancaria di anni così risalenti e le rate del mutuo erano di importo così contenuto da essere perfettamente compatibili con i redditi leciti dello Spanò. Il proposto poi aveva allegato alla memoria depositata in appello la documentazione da cui doveva trarsi la disponibilità lecita di quei mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto ed il pagamento delle rate. La Corte, non tenendone conto, aveva omesso di motivare su un punto decisivo della decisione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione al vincolo apposto sui conti correnti delle srl [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto richiesti, dalla pubblica accusa, solo nella fase di appello del giudizio di prevenzione e il rigetto del ricorso nel resto, assumendo che la motivazione della Corte sulla pericolosità del proposto e sul giudizio di sproporzione fra redditi e mezzi utilizzati per l'acquisto dei beni vincolati non incorresse nei lamentati vizi di violazione di legge. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria in cui ha argomentato tre nuovi motivi collegati alle censure dedotte nel ricorso originario. 4.1. Così, in relazione al primo motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla ritenuta pericolosità del proposto. Si era giudicato anche sulla base delle contestate plurime violazioni fiscali, coperte però dal giudicato assolutorio, così contraddicendolo. Né le condotte accertate con le diverse pronunce consentivano di affermare che il proposto vivesse, abitualmente, con i proventi dei delitti oggetto di quelle sentenze. I dimostrati ricavi leciti del periodo fra il 2000 ed il 2015, e i contributi lecitamente ottenuti, erano certamente tali da giustificare l'acquisto dei beni sottoposti alla misura di prevenzione. Si contestavano poi i dati numerici ed aritmetici utilizzati nel provvedimento impugnato. Quanto ai fatti ipotizzati nel processo definito con la sentenza di proscioglimento per l'intervenuta prescrizione del reato, si ricordava come non si fosse affatto determinato quale potesse essere stato il provento ricavato dallo Spanò da tali condotte. Sempre poi dovendosi considerare omessa una congrua motivazione sul fatto che Spanò vivesse dei proventi della sua attività illecita. 4.2. In relazione al terzo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione al mancato accertamento della pericolosità secondo l'ipotesi formulata nella proposta iniziale. Si era infatti dato illegittimo ingresso alle circostanze evidenziate nella memoria del Procuratore generale. Le cui emergenze, peraltro, si confutavano nel dettaglio. 4.3. In relazione al quarto motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di incongruità degli acquisti dei beni vincolati rispetto ai dimostrati introiti lecitamente acquisiti dal proposto. Del tutto apodittica era la pretesa che, nel patrimonio del proposto, si fossero confusi i proventi illeciti con quelli leciti e si era inoltre omesso di considerare che i proventi dell'azienda agricola (esercitata nella forma di ditta individuale) costituivano diretti proventi personali dello Spanò ed erano di per sé idonei a giustificare gli acquisti. La difesa aveva comunque sempre dimostrato, adattandosi alle modifiche apportate dall'accusa ai termini economici della sproporzione reddituale, che i proventi leciti erano tali da ampiamente consentire al proposto di acquistare i beni oggetto, invece, del vincolo. Delle relative deduzioni difensive non si era però tenuto conto alcuno nel percorso argonnentativo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei soli limiti che si illustreranno. Nel resto va dichiarato inammissibile. 1. Va, innanzitutto, affrontata la censura, di carattere essenzialmente processuale ma con ovvi riflessi sostanziali, relativa alla ammissibilità della memoria presentata dal Procuratore generale all'udienza del 3 dicembre 2020. Se ne è dedotta, infatti, l'intempestività, ai sensi degli artt. 127 e 666 cod. proc. pen., per il mancato rispetto del termine di deposito di cinque giorni prima dell'udienza. Il rilievo è fondato posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 della I. n. 1423 del 1956 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259875). Ciò premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la Corte di merito si fosse riservata di decidere sull'ammissibilità della memoria, senza poi decidere e senza che la difesa del proposto insistesse per lo scioglimento della riserva e come, comunque, la difesa non si fosse opposta alla produzione ed all'utilizzo dell'ulteriore materiale documentale offerto in allegato alla memoria stessa, affrontandone il portato, così che, in conclusione, la sola parte argomentativa della memoria della pubblica accusa deve essere espunta. Parte che, in sé, non emerge sia stata decisiva nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato, decisività che neppure nel ricorso, se non con affermazioni meramente apodittiche, si illustra adeguatamente, compiendo quella "prova di resistenza" in assenza della quale la doglianza relativa alla produzione e all'utilizzazione di un atto difetta di specificità. Con una sola eccezione: è la stessa Corte di merito, infatti, che chiarisce come si sia determinata ad apporre il vincolo sulle somme depositate nei conti correnti intestati a due delle srl le cui quote erano state anch'esse confiscate ([OSCURATO:PERSONA] e F.11i Spanò) in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale nella citata memoria. Ed è allora evidente che - oltre a non rinvenirsi alcuna acquiescenza della difesa sul punto (che non attiene peraltro all'utilizzabilità di un elemento di prova o di Of discussione ma al non consentito allargamento del thema decidendum) — tale decisione è stata adottata in palese violazione dell'effetto devolutivo che connota il giudizio di appello anche in tema di misure di prevenzione (così da ultimo: Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272520 in cui si afferma, appunto, come la regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello si applica anche al procedimento di prevenzione, sicché in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame, salve le questioni rilevabili d'ufficio, ha cognizione limitata ai punti delle decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti). Ed anzi, nel caso di specie, a quanto è dato dedurre dalla motivazione della Corte territoriale, la richiesta di ulteriore vincolo non era stata neppure sottoposta al primo giudice, così che la sua apposizione finisce per violare anche il principio, deducibile dalle norme processuali del d.lgs. n. 159/2011, gli artt. 10 e 27, del doppio grado di giudizio. Ne consegue, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione alla confisca, direttamente ordinata dalla Corte di merito, dei conti correnti, meglio individuati in dispositivo, delle srl [OSCURATO:PERSONA] e F.11i Spanò. 2. Quanto alle doglianze proposte dal ricorrente con gli ulteriori motivi di ricorso, deve innanzitutto ricordarsi quale sia il perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione reali. Questa Corte, infatti, ha chiarito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed ora dall'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per le misure reali, del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (così la pronuncia delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 in cui si è anche precisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). In alcune pronunce successive, adesive a tale orientamento, si precisavano ulteriori casi in cui doveva ravvisarsi la violazione di legge: - per Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 e Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080, il vizio ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio; - per Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. 3. Così chiariti i limiti della presente fase di giudizio, risultano, di conseguenza, inammissibili le doglianze proposte nel ricorso in ordine al giudizio di pericolosità sociale, generica, del proposto, ed in riferimento alla ritenuta sproporzione fra i redditi leciti e l'acquisto, nel periodo interessato, dei beni sottoposti a confisca, avendo la Corte offerto su tali punti una motivazione che non può considerarsi né assente né meramente apparente (ad eccezione delle sole osservazioni che si illustreranno in merito all'acquisto dei beni immobili siti in Sinalunga). 3.1. Quanto al giudizio sulla pericolosità sociale del proposto (contestata nel secondo motivo di ricorso, con gli ulteriori argomenti offerti nei primi due punti della memoria), la Corte distrettuale aveva osservato quanto segue. In relazione al periodo di tempo - dal 2004 al 2015 - in riferimento al quale il proposto era stato giudicato pericoloso socialmente, questi aveva riportato condanna per la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, in relazione all'anno 2004, e dell'art. 40 d.lgs. n. 504/1995, per gli anni dal 2007 al 2012, ed era stato prosciolto, per la sola prescrizione dei delitti contestatigli, per le truffe consumate ai danni di istituti bancari, sempre a partire dall'anno 2004, realizzate portando a sconto fatture per operazioni inesistenti (vd. sentenze citate ai punti 1, 2 e 3 dell'originario decreto di confisca), procedimento che si era comunque chiuso con il positivo accertamento della sussistenza delle condotte truffaldine, solo non avendone determinato, il giudice del merito, gli esatti importi. A tale ultimo proposito, la Corte territoriale aveva fatto applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato (da ultimo: Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266364; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo, Rv. 276917), trovandosi pronunce divergenti sull'utilizzazione dei fatti accertati in una sentenza di proscioglimento solo nel caso in cui questa sia di assoluzione piena (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319; contra le pronunce sopra citate), ipotesi che però non ricorre, smentendo così le censure difensive sul punto, nell'odierno caso concreto, posto che la stessa Corte di merito, quanto all'ulteriore procedimento intentato nei confronti del proposto e definito con sentenza di assoluzione (sentenza citata al punto 6 dell'originario decreto), aveva sottolineato come la medesima non fosse stata neppure "analizzata", e quindi utilizzata, dal primo giudice. A tali dati - da cui si era desunta la pericolosità generica del proposto - la Corte territoriale aggiungeva quanto era dato ricavare, circa le modalità, illecite, con le quali il prevenuto era solito amministrare le società a lui facenti capo, le emergenze del procedimento penale citato al n. 5 del decreto genetico, nel quale efrd si era dato conto di un solido quadro indiziario circa le ingenti distrazioni realizzate dal proposto a loro danno, il continuo travaso di somme fra le società in oggetto ed il patrimonio personale dello Spanò ed i costanti, ingenti, debiti (suoi e della moglie) verso l'erario, maturati sempre nella annualità dal 2004 al 2005 ed in particolare dal 2009 al 2012. Così che la motivazione del complessivo giudizio di pericolosità sociale, generica, del proposto non poteva affermarsi essere, come preteso nel ricorso, assente o meramente apparente. E ciò anche in ordine al requisito del "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", posto che la Corte territoriale aveva osservato come la continuità temporale nel consumare delitti economici della più varia natura, ed in specie le truffe (rese possibili dalla utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti) ai danni degli istituti bancari, consentiva di concludere per l'utilizzo sistematico dei proventi che ne erano derivati, per la vita personale e familiare del proposto e per le attività imprenditoriali nel periodo intraprese. Ricordava, peraltro, correttamente la Corte di merito come questa Corte avesse avuto modo di affermare che la rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità generica della violazione delle norme tributarie, quando, come era avvenuto nell'odierno caso concreto, ciò abbia comportato la realizzazione di condotte di appropriazione indebita aziendale e di evasione fiscale sistematica, di rilievo penale, e la conseguente reimmissione nel circuito economico di capitali di provenienza non lecita, rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul punto non inciso dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (da ultimo: Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771). Ne deriva la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso e dei due primi motivi della memoria successiva. 3.2. Era, poi, proprio dalla sopra rilevata continua commistione, fra redditi leciti e redditi illeciti, che la Corte distrettuale aveva desunto il nesso fra gli acquisti dei beni sottoposti al vincolo ed i redditi illeciti (che non era stato, appunto, possibile discernere dai redditi leciti per dedurne la non sproporzione rispetto agli acquisti dei beni sottoposti al vincolo). Si era così seguito l'indirizzo interpretativo tracciato da questa Corte (e da ultimo confermato dalla pronuncia della Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 29/01/2020, Ponnilio, Rv. 278679) secondo cui, in tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti - nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi. A fronte di tale deduzione, corroborata dagli elementi di fatto enucleati nel primo decreto ed illustrati, ancora, nel decreto impugnato, il ricorso, enumerando una serie di dati reddituali, privi di coordinamento logico ed economico, e comunque volti ad una riconsiderazione del fatto non consentita in sede di legittimità, al più coglie un difetto di motivazione che non può assurgere al rango della denunciata violazione di legge, l'omessa o l'apparente motivazione sul punto. Così da risultare manifestamente infondati anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, oltre che il terzo argomento sviluppato in memoria. 4. Si è invece già detto della ritenuta fondatezza del quinto motivo di ricorso, relativo al vincolo apposto sugli immobili di Sinalunga. La Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione del tutto apparente. Considerando, infatti, che il loro acquisto era avvenuto nell'anno 2000 e, quindi ben quattro anni prima dell'inizio del periodo di tempo in relazione al quale era stata perimetrata la pericolosità sociale del proposto - e di conseguenza la provenienza, almeno in parte, illecita dei suoi redditi - non si poteva certo osservare, al fine di rigettare la censura difensiva sul punto, che il proposto non aveva dimostrato, o allegato, la lecita provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per corrispondere la parte del corrispettivo versata al momento della stipulazione del contratto di compravendita, visto che la loro produzione era comunque estranea al presupposto giudizio di pericolosità. Quanto al residuo prezzo - versato con un mutuo la cui durata era tale da rientrare, almeno in parte, negli anni rispetto ai quali era stata ritenuta la pericolosità dello Spanò, dal 2004 al 2015 - la Corte di merito non aveva affrontato, se non, come detto, in modo meramente apparente, la questione (una volta esclusa la rilevanza del versamento della somma anticipata) della possibilità di corrisponderne le rate - di non particolare impegno economico - con i soli redditi leciti che la Corte distrettuale stessa aveva chiarito essere stati comunque conseguiti dallo Spanò in quegli anni. Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimen