Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 44329/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di parte civile, Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e quella dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando l'abnormità dell'ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 24 aprile 2023 con cui il giudice monocratico presso il tribunale di Foggia ha revocato l'ordinanza di apertura del dibattimento provocando la regressione del dibattimento ed ha dichiarato nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] disponendo la rinnovazione dell'incombente, a cura della cancelleria, presso la residenza di costui in Foggia alla via [OSCURATO:PERSONA], nuovo domicilio eletto, disponendo altresì la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio a favore dell'altra persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Con lo stesso provvedimento il giudice, rilevata la presenza in udienza delle due persone offese ammetteva la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] (unico richiedente).

Unitamente all'ordinanza è stato altresì impugnato il verbale stenografico dell'udienza.

2. Con il ricorso di chiede l'annullamento dell'ordinanza e del verbale per i seguenti motivi.

Un primo profilo di abnormità è costituito dalla dichiarazione di nullità delle notifiche alle persone offese, nonostante la loro regolarità originaria, consentendo conseguentemente ad [OSCURATO:PERSONA] di costituirsi parte civile.

La decisione del giudice ha provocato la inammissibile retrocessione del processo e della costituzione di parte civile oltre il termine previsto dall'articolo 79 c.p.p..

Un secondo profilo di abnormità del provvedimento e del verbale stenografico dell'udienza consiste nell'aver ammesso immediatamente la costituzione di parte civile, dopo aver respinto l'istanza formulata dalle persone offese di remissione in termini e con provvedimento redatto al di fuori e prima dell'udienza, in assenza di contraddittorio e quindi senza l'intervento e senza la rappresentanza dell'imputato.

3. Con memoria la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La difesa del ricorrente ha inviato memoria per confutare le conclusioni di controparte e chiedere l'accoglimento del ricorso.

Con memoria il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo ... l'abnormità ... può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01).

Sulla stessa linea, più di recente le sentenze Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01 nonché Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 hanno ritenuto l'abnormità "una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti".

Pertanto «il fatto che un provvedimento sia illegittimo ... non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01).

2. Nel caso in esame, a prescindere dal corretto apprezzamento da parte del Giudice dei presupposti delle notifiche della richiesta di rinvio a giudizio alle parti offese, rientrava tra i poteri giudiziali la verifica della regolare costituzione delle parti (art.484 c.p.p), atteso che la mancanza o l'invalidità di detto adempimento determina potenziali nullità dibattimentali ex art.178 lett. c) c.p.p.; conseguentemente il provvedimento adottato non è stato reso in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti.

Né il medesimo provvedimento ha comportato una stasi processuale dato che il dibattimento ha ripreso il proprio corso, su basi rinnovate.

Ragion per cui la denunciata irritualità del provvedimento non può integrare alcuna ipotesi di abnormità e il ricorso, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) è inammissibile (cfr. cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 24633/2020, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867).

Esclusa pertanto la possibilità del ricorso ad abnormitatem, rimane la possibilità di impugnare l'ordinanza nelle forme ordinarie, vale a dire in occasione dell'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata a conclusione del dibattimento (art.586 c.p.p.).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

La regolazione delle spese tra le parti relative alla presente fase è lasciata al giudice di merito che procede, secondo le regole generali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di parte civile, Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e quella dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando l'abnormità dell'ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 24 aprile 2023 con cui il giudice monocratico presso il tribunale di Foggia ha revocato l'ordinanza di apertura del dibattimento provocando la regressione del dibattimento ed ha dichiarato nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] disponendo la rinnovazione dell'incombente, a cura della cancelleria, presso la residenza di costui in Foggia alla via [OSCURATO:PERSONA], nuovo domicilio eletto, disponendo altresì la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio a favore dell'altra persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Con lo stesso provvedimento il giudice, rilevata la presenza in udienza delle due persone offese ammetteva la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] (unico richiedente). Unitamente all'ordinanza è stato altresì impugnato il verbale stenografico dell'udienza. 2. Con il ricorso di chiede l'annullamento dell'ordinanza e del verbale per i seguenti motivi. Un primo profilo di abnormità è costituito dalla dichiarazione di nullità delle notifiche alle persone offese, nonostante la loro regolarità originaria, consentendo conseguentemente ad [OSCURATO:PERSONA] di costituirsi parte civile. La decisione del giudice ha provocato la inammissibile retrocessione del processo e della costituzione di parte civile oltre il termine previsto dall'articolo 79 c.p.p.. Un secondo profilo di abnormità del provvedimento e del verbale stenografico dell'udienza consiste nell'aver ammesso immediatamente la costituzione di parte civile, dopo aver respinto l'istanza formulata dalle persone offese di remissione in termini e con provvedimento redatto al di fuori e prima dell'udienza, in assenza di contraddittorio e quindi senza l'intervento e senza la rappresentanza dell'imputato. 3. Con memoria la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa del ricorrente ha inviato memoria per confutare le conclusioni di controparte e chiedere l'accoglimento del ricorso. Con memoria il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo ... l'abnormità ... può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01). Sulla stessa linea, più di recente le sentenze Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01 nonché Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 hanno ritenuto l'abnormità "una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti". Pertanto «il fatto che un provvedimento sia illegittimo ... non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01). 2. Nel caso in esame, a prescindere dal corretto apprezzamento da parte del Giudice dei presupposti delle notifiche della richiesta di rinvio a giudizio alle parti offese, rientrava tra i poteri giudiziali la verifica della regolare costituzione delle parti (art.484 c.p.p), atteso che la mancanza o l'invalidità di detto adempimento determina potenziali nullità dibattimentali ex art.178 lett. c) c.p.p.; conseguentemente il provvedimento adottato non è stato reso in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti. Né il medesimo provvedimento ha comportato una stasi processuale dato che il dibattimento ha ripreso il proprio corso, su basi rinnovate. Ragion per cui la denunciata irritualità del provvedimento non può integrare alcuna ipotesi di abnormità e il ricorso, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) è inammissibile (cfr. cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 24633/2020, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867). Esclusa pertanto la possibilità del ricorso ad abnormitatem, rimane la possibilità di impugnare l'ordinanza nelle forme ordinarie, vale a dire in occasione dell'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata a conclusione del dibattimento (art.586 c.p.p.). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. La regolazione delle spese tra le parti relative alla presente fase è lasciata al giudice di merito che procede, secondo le regole generali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
Decreto Cassazione n. 44329/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris