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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIANNINO Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di prodotti presso eser- cizio commerciale con la circostanza aggravante dei beni esposti alla pubblica fede e la recidiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente escluso il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della assenza di profili di meritevolezza, sia in ragione dei precedenti penali anche specifici.

In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distret- tuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valo- rizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti„ anche specifici.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o !sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo clisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000,n, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIANNINO Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di prodotti presso eser- cizio commerciale con la circostanza aggravante dei beni esposti alla pubblica fede e la recidiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente escluso il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della assenza di profili di meritevolezza, sia in ragione dei precedenti penali anche specifici. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distret- tuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valo- rizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti„ anche specifici. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o !sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo clisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000,n, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris