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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 05805/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3709/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 279/2019 depositata il 13/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] un avviso d’accertamento e irrogazione di sanzioni con richiesta di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi relativo agli anni 2010, per € 135.155,09, 2011 per € 109.805,85, 2012 per € 178.416,00, per un totale di € 353.147,56.

Avverso il predetto avviso propose ricorso la contribuente avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza eccependo la prescrizione del credito tributario e per sanzioni, sostenendo di avere già adempiuto e sollevando questioni di nullità degli avvisi stessi.

Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e con la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]-23/1/2018, accolse il ricorso quanto agli anni 2010 e 2011, respingendolo quanto al 2012, ritenuto non prescritto.

Su appello della contribuente e in relazione al solo anno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la Regione, respinse il gravame.

Secondo il giudice d’appello, applicando l’art. 4, comma 12, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 5/2005, il termine finale di prescrizione non si era compiuto atteso che lo stesso doveva identificarsi, quanto all’anno d’imposta 2012, nel 31 dicembre del terzo anno decorrente dal 31 gennaio 2013 e, pertanto, il 31/12/2016.

Avendo notificato l’accertamento a mezzo di raccomandata A.R. il 30/12/2016, il diritto della Regione non poteva ritenersi prescritto,e ciò nonostante la notifica dell’avviso fosse pervenuta allacontribuente solo il 9/1/2017.

La CRT ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che la scissione degli effetti tra notificante e notificato dovesse estendersi oltre i confini degli atti processuali e arrivare a ricomprendere ogni ipotesi di “partecipazioni comunicative” non avendo rilevanza, a tal fine, neppure la natura recettizia o meno dell’atto notificato.

Ricorre la società contribuente sulla base di un unico motivo, integrato da successiva memoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata previa rimessione dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della l.reg. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5 art. 4, comma 7 in merito al termine di versamento del tributo, fissato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA].

Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzi tutto respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controcorrente, che sostiene avere ricevuta la notifica solamente il 14/1/2018 (rectius 2020).

Dalle documentazioni in calce al ricorso risulta che lo stesso fu invi ato per notifica in giornata il 13/1/2020 e fu effettivamente notificato in giornata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché il termine semestrale decorrente dal 13/6/2019, sospeso dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale, non era in quel momento scaduto.

A prescindere dal giorno effettivo di ricezione, deve ritenersi comunque che il ricorrente abbia tempestivamente inviato il gravame per la notifica, dovendosi fare applicazione dei principi di cui alla pronuncia della Corte Cost. 26/11/2002 n. 477 in ordine alla scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato.

2. Con l’unico motivo di censura laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 12, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/05, 117 lett. e) e 119 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7, della stessalegge regionale, sia: - rilevante in quanto l’avviso d’accertamento impugnato sarebbe fondato sulla predetta disposizione; -non manifestamente infondata in quanto essa sarebbe identic a all’art. 6 della legge reg.

Molise n. 34/05, la cui incostituzionalità fu dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 412/2006.

Evidenzia come la materia del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientri nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

La competenza regionale sarebbe solo in relazione alle determinazioni espressamente attribuitele dalla norma statale.

Il tributo speciale in oggetto (c.d. ecotassa) sarebbe infatti un tributoproprio dello Stato e per tale ragione rientrerebbe nella predetta competenza esclusiva.

Segnala poi come la fissazione delle modalità di versamento del tributo debba avvenire con legge regionale e non con atto della [OSCURATO:PERSONA].

Rimarca inoltre che il comma 12 del medesimo art. 4 (l. reg. 5/05), come richiamato dalla Corte di merito, prevede che gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Avrebbe pertanto errato la stessa Corte a far decorrere il triennio dal 31/1/2013 ove la violazione sia riferita all’anno d’imposta 2012, confondendo: - il termine per il versamento del tributo, che ex art. 4, comma 7, della citata legge va versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]; -il termine per l’accertamento, che ex art. 4, comma 12, della stessa legge, come testé detto, si compieentro la fine del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Argomenta la ricorrente che l’effetto prodotto dal complesso normativo è quello di divaricare i due termini, di fatto attribuendo la regolamentazione a norme regionali in spregio agli artt. 117 e 119 della Costituzione, ribadito che non si tratta di un tributo proprio della Regione (Cass. 17245/13) dovendo anzi essergli riconosciuta una natura “statale”.

Evidenzia che, pertanto, il triennio in questione, facendolo decorrere dal 31 dicembre 2012, sarebbe scaduto il 31/12/2015 e la prescrizione non sarebbe stata pertanto interrotta dalla notifica del 29/12/16.

3. Il motivo è infondato così come irrilevante è l’eccezione di costituzionalità proposta. 3.1 Secondo il comma 12 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2005 (si numerano gli alinea per maggiore chiarezza n.d.r.), “

12. Il termine per l’accertamento del tributodovuto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributariosi prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.

Per le fattispecie di cui al comma 4, terzo periodo, del presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo e delle sanzioni decorre dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono, dello scarico o del deposito.

Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.

La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.

Entro lo stesso termine previsto al sesto periodo del presente comma devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472”. 3.2 Quanto al termine per la presentazione della dichiarazione annuale, il comma 8del medesimo art. 4, come richiamata dal primo alinea del comma 12, la prevede : “

8. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno,..”. 3.3 Deve convenirsi con la controricorrente come, dalla lettura degli otto capoversi (alinea) del comma 12 sopra riportato, emerga come i primi cinque siano riferiti ad atti d’accertamento del tributo e gli altri tre alle sanzioni.

Osserva però la Regione come la distinzione procedurale tra accertamento e sanzioni, ivi regolata, fosse giustificata dal sistema di riscossione disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 472/97 che consentiva la contestazione separata delle sanzioni rispetto altributo.

Tale impianto normativo è stato modificato con intervento sull’art. 17 dello stesso d.lgs., a opera dell’art. 9 del decreto-legge n. 16/2012 conv. con mod. dalla legge n. 44/2012.

In esso si è stabilito (art. 17 comma 1 d.lgs. 472/97) che: “In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributomedesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

È pertanto corretto ritenere che le sanzioni specifiche siano necessariamente irrogate unitamente al tributo, con l’osservanza delle stesse norme che “regolano il procedimento d’accertamento del tributo medesimo” e superando pertanto la previsione degli ultimi tre alineadel comma 12 sopra riportato. 3.4 Ne deriva che l’operazione effettuata dalla Corte di merito si palesa corretta, identificando la norma sulla prescrizione nella prima frase del citato comma 12, art. 4 della legge regionale, essendo ormai desueti l’invocato sesto alinea che regolava la decadenza per gli specifici atti di separata contestazione e irrogazione delle sanzioni, ora non più ammissibili ai sensi del citato art. 17, comma 1, d. lgs. 472/92. 3.5 Atteso che anche le sanzioni vanno applicate con l'osservanza delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimoe con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, deve pertanto ritenersi che anch’esse, come l’accertamento del tributo, si prescrivano entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. 3.6 Atteso che, in base al già riportato comma 8 del citato art. 4, tale termine è alla fine del mese successivo all’ultimo trimestre di ciascun anno, per l’anno d’imposta 2012 la dichiarazione andava presentata entro il 31/1/2013 e il termine per la notifica dell’atto d’accertamento del tributo e delle sanzioni è stato correttamente individuato nel 31/12/2016, interrotto dall’invio per notifica dell’avviso impugnato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. Altrettanto e manifestamente è infondata l’eccezione di legittimità costituzionale proposta.

La richiamata sentenza del giudice delle leggi n. 412/2006, pur relativa alla medesima materia del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni regionali del Molise in tema - disparità tra la sanzione per omessa e infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ritenendo la disciplina sanzionatoria di competenza dello Stato; - autorizzazione alla adozione della regolamentazione delle modalità di versamento con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA], e non con legge regionale. 4.1 Non è infatti dubbio ed è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (v. infra), che in relazione a tale tributo - istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell'art. citato, la legge regionale destinata a regolarne l'applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo - manca il requisito d’esigibilità del tributo medesimo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l'intero sistema tributario; con la conseguenza che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni.

In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha però confermato la decisione di merito sfavorevole al contribuente, per avere la Regione Molise regolamentato la materia, con legge 13 gennaio 2003, n. 1 (Cass. Sez. 5, 12/07/2013, n. 17245, Rv. 627269 –01). 4.2 Nel caso qui in esame, come nel caso testé indicato, la legge regionale è stata adottata sicché, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale già richiamata, può solamente dubitarsi della costituzionalità dell’art. 4, comma 7, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/05, ove rimette alla [OSCURATO:PERSONA] le modalità di versamento del tributo.

Va ricordato come la disposizione reciti: “7.

Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati dal comma 4 del presente articolo, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]”.

È pertanto evidente come alla [OSCURATO:PERSONA] sia delegata unicamente la regolamentazione delle modalità di versamento del tributo, mentre i termini per il versamento sono fissati dalla legge regionale medesima.

L’eventuale incostituzionalità dell’art. 4, comma 7, di tale legge, sotto il profilo esaminato dalla Corte Costituzionale, che investe l’irritualità della delega alla Giunta anziché all’organo legislativo regionale, risulterebbe comunque irrilevante atteso che, per il presente procedimento, rileva unicamente la decorrenza del termine triennale da quello la presentazione della dichiarazione annuale che è fissata, come si è detto, dal comma 8 dello stesso articolo entro il mese successivo dalla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno.

5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della Regione resistente.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3709/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 279/2019 depositata il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] un avviso d’accertamento e irrogazione di sanzioni con richiesta di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi relativo agli anni 2010, per € 135.155,09, 2011 per € 109.805,85, 2012 per € 178.416,00, per un totale di € 353.147,56. Avverso il predetto avviso propose ricorso la contribuente avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza eccependo la prescrizione del credito tributario e per sanzioni, sostenendo di avere già adempiuto e sollevando questioni di nullità degli avvisi stessi. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e con la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]-23/1/2018, accolse il ricorso quanto agli anni 2010 e 2011, respingendolo quanto al 2012, ritenuto non prescritto. Su appello della contribuente e in relazione al solo anno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la Regione, respinse il gravame. Secondo il giudice d’appello, applicando l’art. 4, comma 12, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 5/2005, il termine finale di prescrizione non si era compiuto atteso che lo stesso doveva identificarsi, quanto all’anno d’imposta 2012, nel 31 dicembre del terzo anno decorrente dal 31 gennaio 2013 e, pertanto, il 31/12/2016. Avendo notificato l’accertamento a mezzo di raccomandata A.R. il 30/12/2016, il diritto della Regione non poteva ritenersi prescritto,e ciò nonostante la notifica dell’avviso fosse pervenuta allacontribuente solo il 9/1/2017. La CRT ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che la scissione degli effetti tra notificante e notificato dovesse estendersi oltre i confini degli atti processuali e arrivare a ricomprendere ogni ipotesi di “partecipazioni comunicative” non avendo rilevanza, a tal fine, neppure la natura recettizia o meno dell’atto notificato. Ricorre la società contribuente sulla base di un unico motivo, integrato da successiva memoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata previa rimessione dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della l.reg. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5 art. 4, comma 7 in merito al termine di versamento del tributo, fissato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzi tutto respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controcorrente, che sostiene avere ricevuta la notifica solamente il 14/1/2018 (rectius 2020). Dalle documentazioni in calce al ricorso risulta che lo stesso fu invi ato per notifica in giornata il 13/1/2020 e fu effettivamente notificato in giornata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché il termine semestrale decorrente dal 13/6/2019, sospeso dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale, non era in quel momento scaduto. A prescindere dal giorno effettivo di ricezione, deve ritenersi comunque che il ricorrente abbia tempestivamente inviato il gravame per la notifica, dovendosi fare applicazione dei principi di cui alla pronuncia della Corte Cost. 26/11/2002 n. 477 in ordine alla scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato. 2. Con l’unico motivo di censura laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 12, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/05, 117 lett. e) e 119 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7, della stessalegge regionale, sia: - rilevante in quanto l’avviso d’accertamento impugnato sarebbe fondato sulla predetta disposizione; -non manifestamente infondata in quanto essa sarebbe identic a all’art. 6 della legge reg. Molise n. 34/05, la cui incostituzionalità fu dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 412/2006. Evidenzia come la materia del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientri nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. La competenza regionale sarebbe solo in relazione alle determinazioni espressamente attribuitele dalla norma statale. Il tributo speciale in oggetto (c.d. ecotassa) sarebbe infatti un tributoproprio dello Stato e per tale ragione rientrerebbe nella predetta competenza esclusiva. Segnala poi come la fissazione delle modalità di versamento del tributo debba avvenire con legge regionale e non con atto della [OSCURATO:PERSONA]. Rimarca inoltre che il comma 12 del medesimo art. 4 (l. reg. 5/05), come richiamato dalla Corte di merito, prevede che gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Avrebbe pertanto errato la stessa Corte a far decorrere il triennio dal 31/1/2013 ove la violazione sia riferita all’anno d’imposta 2012, confondendo: - il termine per il versamento del tributo, che ex art. 4, comma 7, della citata legge va versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]; -il termine per l’accertamento, che ex art. 4, comma 12, della stessa legge, come testé detto, si compieentro la fine del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. Argomenta la ricorrente che l’effetto prodotto dal complesso normativo è quello di divaricare i due termini, di fatto attribuendo la regolamentazione a norme regionali in spregio agli artt. 117 e 119 della Costituzione, ribadito che non si tratta di un tributo proprio della Regione (Cass. 17245/13) dovendo anzi essergli riconosciuta una natura “statale”. Evidenzia che, pertanto, il triennio in questione, facendolo decorrere dal 31 dicembre 2012, sarebbe scaduto il 31/12/2015 e la prescrizione non sarebbe stata pertanto interrotta dalla notifica del 29/12/16. 3. Il motivo è infondato così come irrilevante è l’eccezione di costituzionalità proposta. 3.1 Secondo il comma 12 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2005 (si numerano gli alinea per maggiore chiarezza n.d.r.), “ 12. Il termine per l’accertamento del tributodovuto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributariosi prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo. Per le fattispecie di cui al comma 4, terzo periodo, del presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo e delle sanzioni decorre dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono, dello scarico o del deposito. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto. Entro lo stesso termine previsto al sesto periodo del presente comma devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472”. 3.2 Quanto al termine per la presentazione della dichiarazione annuale, il comma 8del medesimo art. 4, come richiamata dal primo alinea del comma 12, la prevede : “ 8. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno,..”. 3.3 Deve convenirsi con la controricorrente come, dalla lettura degli otto capoversi (alinea) del comma 12 sopra riportato, emerga come i primi cinque siano riferiti ad atti d’accertamento del tributo e gli altri tre alle sanzioni. Osserva però la Regione come la distinzione procedurale tra accertamento e sanzioni, ivi regolata, fosse giustificata dal sistema di riscossione disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 472/97 che consentiva la contestazione separata delle sanzioni rispetto altributo. Tale impianto normativo è stato modificato con intervento sull’art. 17 dello stesso d.lgs., a opera dell’art. 9 del decreto-legge n. 16/2012 conv. con mod. dalla legge n. 44/2012. In esso si è stabilito (art. 17 comma 1 d.lgs. 472/97) che: “In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributomedesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”. È pertanto corretto ritenere che le sanzioni specifiche siano necessariamente irrogate unitamente al tributo, con l’osservanza delle stesse norme che “regolano il procedimento d’accertamento del tributo medesimo” e superando pertanto la previsione degli ultimi tre alineadel comma 12 sopra riportato. 3.4 Ne deriva che l’operazione effettuata dalla Corte di merito si palesa corretta, identificando la norma sulla prescrizione nella prima frase del citato comma 12, art. 4 della legge regionale, essendo ormai desueti l’invocato sesto alinea che regolava la decadenza per gli specifici atti di separata contestazione e irrogazione delle sanzioni, ora non più ammissibili ai sensi del citato art. 17, comma 1, d. lgs. 472/92. 3.5 Atteso che anche le sanzioni vanno applicate con l'osservanza delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimoe con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, deve pertanto ritenersi che anch’esse, come l’accertamento del tributo, si prescrivano entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. 3.6 Atteso che, in base al già riportato comma 8 del citato art. 4, tale termine è alla fine del mese successivo all’ultimo trimestre di ciascun anno, per l’anno d’imposta 2012 la dichiarazione andava presentata entro il 31/1/2013 e il termine per la notifica dell’atto d’accertamento del tributo e delle sanzioni è stato correttamente individuato nel 31/12/2016, interrotto dall’invio per notifica dell’avviso impugnato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Altrettanto e manifestamente è infondata l’eccezione di legittimità costituzionale proposta. La richiamata sentenza del giudice delle leggi n. 412/2006, pur relativa alla medesima materia del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni regionali del Molise in tema - disparità tra la sanzione per omessa e infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ritenendo la disciplina sanzionatoria di competenza dello Stato; - autorizzazione alla adozione della regolamentazione delle modalità di versamento con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA], e non con legge regionale. 4.1 Non è infatti dubbio ed è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (v. infra), che in relazione a tale tributo - istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell'art. citato, la legge regionale destinata a regolarne l'applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo - manca il requisito d’esigibilità del tributo medesimo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l'intero sistema tributario; con la conseguenza che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha però confermato la decisione di merito sfavorevole al contribuente, per avere la Regione Molise regolamentato la materia, con legge 13 gennaio 2003, n. 1 (Cass. Sez. 5, 12/07/2013, n. 17245, Rv. 627269 –01). 4.2 Nel caso qui in esame, come nel caso testé indicato, la legge regionale è stata adottata sicché, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale già richiamata, può solamente dubitarsi della costituzionalità dell’art. 4, comma 7, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/05, ove rimette alla [OSCURATO:PERSONA] le modalità di versamento del tributo. Va ricordato come la disposizione reciti: “7. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati dal comma 4 del presente articolo, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]”. È pertanto evidente come alla [OSCURATO:PERSONA] sia delegata unicamente la regolamentazione delle modalità di versamento del tributo, mentre i termini per il versamento sono fissati dalla legge regionale medesima. L’eventuale incostituzionalità dell’art. 4, comma 7, di tale legge, sotto il profilo esaminato dalla Corte Costituzionale, che investe l’irritualità della delega alla Giunta anziché all’organo legislativo regionale, risulterebbe comunque irrilevante atteso che, per il presente procedimento, rileva unicamente la decorrenza del termine triennale da quello la presentazione della dichiarazione annuale che è fissata, come si è detto, dal comma 8 dello stesso articolo entro il mese successivo dalla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno. 5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della Regione resistente. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame
Sentenza Cassazione n. 05805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris