CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14354-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1577/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di CATANZARO , depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14354/2021 Numero sezionale 5193/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17696/2022Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il padre, [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Catanzaro, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di un immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1577/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta in prime cure dalla figlia. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a cinque motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il padre, [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Catanzaro, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, del diritto di proprietà di un immobile sito in Catanzaro. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda, con ordinanza del 22.1.2016. Con la sentenza impugnata, n. 1577/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda proposta dalla figlia per mancanza della prova di un atto di interversione del possesso del bene F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14354/2021 controverso. Numero sezionale 5193/2022Numero di raccolta generale 17696/2022 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di detta Data pubblicazione 31/05/2022 decisione, affidandosi a cinque motivi. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’odierna ricorrente, ha ritenuto che l’impugnazione spiegata dall’odierno intimato consentisse di individuare i temi sottoposti all’esame del giudice di secondo grado. Tale interpretazione, che è il frutto di un accertamento in fatto, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 183 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che il convenuto non aveva mai F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14354/2021 Numero sezionale 5193/2022 contestato i fatti posti a fondamento della domanda spiegaNumero di raccolta generale 17696/2022Data pubblicazione 31/05/2022ta dalla Ricciardi. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che i documenti allegati al fascicolo di merito -in particolare, alcune missive inviate alla ricorrente, a suo marito e alle altre figlie dal padre, odierno intimato- contenevano la dimostrazione della consapevolezza, in capo al genitore, del fatto che la figlia Iolanda possedesse uti dominus l’immobile oggetto di causa. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte calabrese avrebbe dovuto presumere il possesso in capo al soggetto che si trova in relazione di fatto con la cosa. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto la presunzione del possesso in capo a colui che esercita un potere di fatto sul bene non operante a favore della Ricciardi, posto che quest’ultima era andata a vivere nell’appartamento di cui è causa, intestato a suo padre, subito dopo essersi sposata, nel 1991, con il consenso del genitore, il quale -come dalla stessa Ricciardi riconosciuto- aveva acquistato l’immobile per destinarlo a casa familiare della figlia (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Secondo la Corte di Appello, la Ricciardi non avrebbe fornito la prova di un atto di interversione idoneo a mutare la sua originaria condizione di detenzione in possesso utile ad usucapionem. Tale statuizione, che costituisce il frutto di un accertamento in punto di fatto, non è scalfita in modo adeguato dai motivi di ricorso, poiché nessuno di essi contesta la circostanza considerata decisiva dalla Corte distrettuale, rappresentata dal fatto che la stessa odierna F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14354/2021 ricorrente avesse riconosciuto di aver esercitato la relazione con il Numero sezionale 5193/2022Numero di raccolta generale 17696/2022 bene sulla scorta di un originario atto di disponibilità del proprio Data pubblicazione 31/05/2022 genitore”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta di rigetto formulate dal Relatore, ravvisa i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che anche il quinto motivo, non esaminato nella proposta, con il quale la ricorrente si duole della scorretta applicazione, da parte del giudice di appello, dell’istituto della tolleranza, involge accertamenti di merito ed è pertanto, al pari delle altre censure, inammissibile. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. La deduzione, in essa contenuta, del mancato esame, da parte della Corte distrettuale, di due missive, non si confronta con la ratio della decisione, da rinvenire nel fatto che, all’esito della valutazione di fatto Condotta dal giudice di merito, quest’ultimo ha configurato l’origine del rapporto con la res intrattenuto dall’odierna ricorrente in un atto di consenso del suo genitore, proprietario del bene oggetto di causa. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14354/2021 Numero sezionale 5193/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Numero di raccolta generale 17696/2022Data pubblicazione 31/05/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A