CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 03309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3164-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CARAITOLI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] AMICONI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1 9, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controric-orrente - avverso la sentenza n. 588/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto che Mario I,ni ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 960/21, del 18 agosto 2021, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 78/18, del 96 febbraio 9018, del Giudice di pace di Pescina — ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della predetta Regione; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente alla collisione tra la propria autovettura ed un capriolo, avvenuta il 23 maggio 2017 lungo la strada provinciale n. 19 che da Trasacco conduce a Collelongo; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, liquidando il danno nella misura di f, 1.957.81: - che il gravame proposto dalla Regione veniva accolto dal giudice di appello, il quale — pur rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa — respingeva la domanda risarcitoria, suinnvo ciie _I anegaziom 11 • • attore- e non fossero suincienti comprovare la responsabilità colposa della convenuta; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — UI tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione "delle norme 1.11/%.,11....11LI 11 1A_hlill\- chstin "• LA. Clii. LJLt \-n I • Ric. 2022 n. 03164 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- - che il motivo non contesta l'inquadramento della fattispecie metto di causa nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (piuttosto che dell'art. 9059 cod. civ.), non ipotizzando, dunque, un vizio di sussunzione; - che si addebita, invece, alla sentenza impugnata "una fallacia avendo essa reinterpretato "in modo assolutamente censurabile oltre che insufficiente gli esiti delle prove offerte in primo C.A.VT-12, grado", così addebitando al giudice di seconde*Kdi aver "fatto malgoverno della regola sulla responsabilità e_x art, 9043 cod. civ,"; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "omesso esame di un fatto decisivo relativo al concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.": - che, in particolare, il ricorrente assume che "l'omesso esame della dinamica del fatto, della constatazione del contegno insindacabile del danneggiato e della insidiosità dell'azione dell'animale nella circostanza di luogo e di tempo Si potrebbe sussumere anche in detto motivo ai fini del compiuto riparto dell'onere probatorio"; - che, infine, il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto circa i profili di addebito ex art. 2052 cod. civ."; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione Lincuenuy tAIL la stessa ;sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle unitamente -1 decreto ," fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria. Ric 2022 n 03164 se7 M3 - nc1 23-11-2022 -3- Considerato in diritto -- che il ricorso va dichiar,tr, inammissibile; - che ritiene, infatti, questo 6)11egio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del ébnsigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria Px art. 380-his, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui si addebita alla sentenza impugnata di aver "fatto malgoverno della regola sulla responsabilità ex art. 9043 cod. civ." — è inammissibile, deducendo violazione e/o falsa applicazione di tale norma; - che, infatti, il vizio di violazione di legge "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa: 11 11allegazione d • ' i Un ' erronea ricognizione uelia I 11 rainspecie concreta a C mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice ui /-"' Mel:110, SOLIfittla sinuaCato tal legittifruta i: ‘ ex muitts , I.: 7, 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, D. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postilla che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica ,che investa la ricostruzion.e del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01); - che, dunque, il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta Ric 2022 n 03164 s7 M3 - ud 23-11-2022 -4- normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che sok) quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2091, n. 442); - che inammissibile è, del pari, il secondo motivo di ricorso; - che, per un verso, non si comprende quale esattamente sia il "fitto orrieqgo", d'Al momento che l'omissione — rilevante ai fini ed effetti di cui all'art. 360, comma I, n. 5), cod. proc. civ. — deve investire un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, seni. 8 settembre 2016, n. 17761, R.V. 6411774-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storieo-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobfe 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Ca.ss. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. )2397, Rv. 655413-01) 1 neppure "deduzioni difensive" (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01); - che, per altro verso, anche a ritenere che tale fatto si identifichi nella condotta di guida dello Iani, il ricorrente neppure ha chiarito Ric._ 2022 n. 03164 sez M3 - 23-11-2022 -5- quale sia il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione rrocessuale (efr Cass. se, t in sent. 7 annle 2014. n. 8054 629831-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, P (4;359-01), fioriti% p,,re sotto questo ! T') l'inammissibilità del presente motivo; - che inammissibile, infine, è pure il terzo motivo di ricorso, esito che s'impone _a prescindere dall'eccezione ( -1; giudicato interno sollevata dalla Regione (secondo cui lo Tarli non avrebbe messo in discussione, in appello, la riconduzione operata dal primo giudice, della fattispecie sottoposta al suo esame, all'art. 2043 cod. civ.) — ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; - che il motivo si risolve, invero, nel semplice rilievo che. "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti a specie protette [...] va applicato il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 in capo alla Regione come proprietario o utilizzatore dell'animale che fa parte del suo patrimonio indisponibile", assumendo che 'ra Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha né provato né allegato ilil caso fortuito; - che il motivo, tuttavia, risulta privo di specificità, essendo neci soio stigrnatizzarc le difese della Regione, senza individuare le affermazioni contenute nella sentenza impugnata che avrebbero disatteso l'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. (affermazioni neppure riportate, per vero, nell'illustrazione del motivo); - che deve, quindi, darsi seguito al principio secondo cui "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non Ric. 2022 n. 03164 Sez M3 - ud 23-11-2022 -6- solo "di indicare le norme di leme di cui intende lamentare la violazione" ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenz -, impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. C9ss. Se-,. Un., I-3ent. 98 ottobre 9090, n. 23745, Rv. 69448-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 66I0- 01); - che le spese geo-onno la soccombenza e vanno liquidate come dg dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -rivater, del d.P.R. 30 magi() 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione (Cass. Sez. sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Mario lani a rifondere, alla Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di leOttirp;t',, licr;dandole in 1 900,00 per ,.sborsi, 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1P0-0-e 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2022 n. 03164 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -7- versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il. ricorso, a norma COITITTY1 1-bis dello s