CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 17875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8789/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Teramo, via A. Gasbarrini, n. 9, presso l o studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, via Venezia n. 25, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 35/2018 depositata il 11/01/2018. Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] 2002 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva al T ribunale di Teramo di ingiungere alla immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] di pagare la somma di euro 59.661,46 in relazione alle fatture emesse dalla ditta individuale Edil 2002 di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Teramo emetteva il decreto ingiuntivo con ordine di pagare alla Edil 2002di [OSCURATO:PERSONA] C ompany s.a.s . 3. La società ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e,in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento deidanni per le opere realizzate da compensarsi in tutto o in parte con l’eventuale credito della ricorrente. 4. Si costituiva la società Edil 2022 di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’opposizione. 5. Il T ribunale di Teramo , all’esito dell’istruttoria , rigettava l’opposizione e la domanda di risarcimento dei danni e condannava l’opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell’opposta. 6. [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta individuale Edil 2002 di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, tra l’altro la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, al fine di sostituire l’indicazione dell’opposta quale società in accomandita semplice con l’indicazione della stessa quale impresa individuale deducendo che la società in accomandita semplice si era trasformata in impresa individuale già per effetto di un atto di cessione di quote del 2 settembre 2003 e che la partita Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Iva indicata negli atti processuali identificava l’impresa individuale enon già la società in accomandita semplice. 7. Si costituiva l’appellata chiedendo l a declaratoria di inammissibilità dell’appello. 8. La C orte d’ A ppello di L’ A quila dichiarava inammissibile l’appelloe revocava l’ammissione dell’appellante al patrocinio dello speso dello Stato.Secondo il giudice del gravame l’appello era stato proposto da una persona fisica e precisamente dall’imprenditore individuale mentre il giudizio di primo grado era stato iniziato da una società di persone e precisamente da una società che,sia nel ricorso per decreto ingiuntivo,che nella comparsa di costituzione e risposta, asseri va denominarsi Edil 2002 di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.se non già ditta individuale E dil 2002 di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello, richiamata la differenza tra un imprenditore che esercita professionalmente un’attività di produzione o scambio di beni e servizie una società in accomandita semplice che, come tutte le società, esercita un’attività di egual genere ma in forma societaria evidenziava c he il soggetto che aveva proposto l’appello era diverso da quello che era stato parte del primo grado di giudizio, a nulla rilevando che la partita Iva indicata dalla società in accomandita semplice si riferiva in realtà alla ditta individuale. La parte at trice in primo grado era chiaramente indicata con la ragione sociale riportata fedelmente nella sentenza impugnata e l’appello doveva dichiararsi inammissibile poiché in tema di impugnazione la legittimazione spettava solo alle partitra le quali la sentenza era stata pronunciata e non anche a colui che era rimast o estrane o al relativo giudizio , terzo rispetto alla pronuncia resa tra altri. Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 9. Quanto alle spese del giudizio , l’appellante era stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e l’ammissione doveva essere revocata avendo l’ appellante agito in giudizio con colpa grave atteso che non aveva partecipato al giudizio di primo grado. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 11. Immobiliare M.C.M.Srl ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nell a richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 125 (anche in relazione agli articoli 638, 414 e 167 c.p.c.) e 163, 164 c.p.c., 156 e 157 c.p.c. Il ricorrente,nel corso del giudizio, av eva chiesto la correzione dell’errore materiale, ave ndo preso coscienza dell’erronea indicazione nell’atto introduttivo del procedimento monitorio della locuzione “ [OSCURATO:SOCIETA].”,poi ripetuta nei successivi scritti. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado era incors o in una chiara violazione di legge non rispettando il dettato che impone l’accertamento dell’identità delle parti e, conseguentemente, e mettendo una sentenza che continuava a conten ere il refuso [OSCURATO:SOCIETA]. , rifiutando la correzione. Secondo il ricorrente, identica violazione è stata compiuta dal giudice del gravame che ha ome sso qualunque verific a e correzione. Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione degli articoli 81e 112 c.p.c. anche per error in procedendo. Il giudice del gravame avrebbeomesso qualunque valutazione in ordine alla richiesta di correzione dell’errore materiale sul presupposto che l’appello è stato avanzato da persona diversa rispetto a quella destinataria della sentenza di primo grado con conseguente inammissibilità dell’appello medesimo, tuttavia , la richiesta di correzione dell’errore riguardava proprio l’incertezza in ordine all’esatta identificazione del ricorrente convenuto opposto, incertezza determinatadal già segnalato refuso. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, omesso esame della documentazione, delle risultanze desumibili dagli atti e d e ll’attività processual e in ordine al la sussistenza di mero errore materiale. La censura è ripetitiva delle precedenti sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla documentazione allegata all’istanza di correzione e, in particolare , dalle visure storiche dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e della società di persone [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva con assoluta certezza che la società era già cessata nel 2003, quattro anni prima della proposizione del giudizio in primo grado. E peraltro negli atti del giudizio era sempre indicata la partita Iva riferibile alla ditta individuale, dunque , al la persona fisica. Peraltro, lo stesso rapporto contrattuale oggetto della controversia si era instaurato tra la ditta individuale e il debitore opponente che mai aveva dubitato o contestato la titolarit à del Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 suddetto rapporto. Il giudice era dunque tenuto ad accertare l’identità della parte processualeanche mediante la partita iva. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivazione inesistente con riferimento all’istanza di correzione, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile ed incoerente, error in procedendo con riferimento alle questioni giuridiche sottoposte algiudice d’appello. L’individuazione o identificazione della parte del giudizio di primo grado è stata fatta senza adeguata motivazione e valutazione degli elementi di fatto. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. avendo il giudice d’appello omesso completamente di pronunciarsi sulla domanda. Il ricorrente richiama il principio secondo cui qualora il giudice ometta completamente di pronunciarsi su una d omanda o un'eccezione dà luogo a nullità della sentenza per error in procedendo. 6. I cinque motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente , sono fondati. La vicenda processuale in esame è del tutto peculiare in quanto il giudice di primo grado ha omesso di esaminare l’istanza di correzione di errore materiale proposta dallaparte nel corso del giudizio (memoria del 30 settembre 2014) e ha rigettato la successivaistanza di correzione materiale ex art. 287 e ss c.p.c. proposta dalla medesima parte dopo la sentenza di primo grado. Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 In caso di rigetto della istanza di correzione dell’errore materiale è precluso il rimedio di cui all’art. 288, comma 4, c.p.c.. In proposito, infatti, si è detto che: «Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione)»(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017, Rv. 643831 -01). Il ricorrente, pertanto, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo la correzione dell’errore materiale e formulando anche un autonomo motivo di appello in ordine alla statuizione di rigetto della sua domanda ex art. 96 c.p.c.. 6.1 La Corte d'Appello, tuttavia, ha ritenuto inammissibile l’appello perché proposto da un terzo estraneo alla lite, in quanto proposto dal ricorrente in qualità di persona fisica, soggetto che Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 non aveva partecipato al giudizio di primo grado. Per questo motivo ha anche revocato l’ammissione al gratuito patrocinio per colpa grave dell’Altieri che ha appellato una sentenza pur senza essere stato parte del giudizio di primo grado. 6.2 Il collegio intende ribadire quanto affermato da questa Corte in una precedente pronuncia che ha approfondito il rapporto tra istanza di correzione dell’errore materiale e giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]. 19284 del 2014 , infatti, si è avuto modo di chiarire che: « L'istanza di correzione di errore materiale, anche quando oggetto di un motivo con cui si chiede la correzione dell'errore contenuto nella sentenza di primo grado, va tenuta distinta dai motivi d'appello.Ed invero, l'istanza per la correzione della sentenza non è mai diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione. Essa non riguarda l'aspetto volitivo del decisum, avendo ad oggetto gli errori estranei al processo formativo della volontà decisoria, qualificati, dall'art. 287 cod. proc. civ., come errori materiali - vale a dire errori nell'espressione - omissioni od errori di calcolo (cfr., Cass. n. 10129 /99, n.19040/03, n. 12035 /11, n. 19601 /11) . Questa configurazione è indiscussa nel caso in cui l'istanza sia proposta, ai sensi dell'art.287 cod. proc. civ.e segg., al giudice che ha emesso la sentenza da correggere, dando luogo all'autonomo procedimento speciale, disciplinato, nel titolo 1, separatamente dalle impugnazioni, collocate nel titolo 3, del libro 2. In tale eventualità, infatti, il procedimento di correzione dell'errore materiale, destinato a concludersi con un provvedimento che si afferma avere carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, comunque ordinatorio (cfr.Cass. n. 5950/07, n. 8060/07, tra le tante; Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 nonché,Cass. S.U. ord. n. 9432/02 ed altre, in tema di esclusione di pronuncia sulle spese), non si conforma alle procedure previste per le impugnazioni. Il provvedimento di correzione che lo conclude, a sua volta, non è autonomamente impugnabile, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., perché non ha natura decisoria, né se rigetta l'istanza né se l'accoglie, salvo, in questo secondo caso, l'impugnabilità della sentenza nella parte corretta (cfr., da ultimo,Cass. ord. n.16205/13). Orbene, quando l'istanza di correzione di errore materiale, anziché essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza, è rivolta al giudice d'appello dinanzi al quale la sentenza è impugnata, non dà luogo ad un autonomo procedimento, collocandosi in quello d'impugnazione, ma non per questo mutano la natura né gli effetti dell'istanza medesima, per come è presupposto anche dai summenzionati precedenti. Si tratta di una domanda (di correzione) che non ha natura impugnatoria; va qualificata, con autorevole dottrina, come istanza di sollecitazione del potere del giudice di intervenire per modificare il contenuto di un atto del processo senza revocarlo nèmutarne la portata decisoria. Anche quando rivolta al giudice d'appello, è intesa a sollecitare l'esercizio di questo potere di correzione; che si ritenga compreso o meno nel potere che consegue all'effetto pienamente devolutivo del gravame, da questo va tenuto distinto, pur se il provvedimento di correzione finisca per essere "assorbito" nella sentenza d'appello. La conclusione appena raggiunta trova riscontro nella dichiarazione di illegittimità dell'art. 287 cod. proc. civ., Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 pronunciata dallaCorte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 10 novembre 2004e nelle motivazioni che la sorreggono, che confermano la distinzione tra motivi d'appello e motivi di correzione. Corollario di quanto fin qui argomentato, è che l'istanza di correzione di errore materiale, in sé considerata, non costituisce mai oggetto di un mezzo di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere». 6.3 Ciò posto e venendo più specificamente al caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente aveva appellato la sentenza chiedendo oltre alla correzione dell’errore materiale consistente appunto nel refuso relativo alla denominazione dell’attore comeEdil 2002 [OSCURATO:SOCIETA]., anche l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.rigettata dal primo Giudice. Pertanto, sulla base della giurisprudenza sopra indicata era ammissibile richiedere la correzione contestualmente all’appello, vista anche la non esperibilità di altri mezzi avverso il rigetto della richiesta di correzioneproposta al giudice di primo grado come ad es. il rimedio di cui all’art. 288, comma 4, c.p.c.. Ciò risulta ancor più evidente nel caso in esamein quanto il rigetto della richiesta di correzione si è fondato sul fatto che non si trattava di un errore materiale ma di un errore di meritoe, dunque, appellabile . La Corte d'Appello, pertanto, ha errato nel ritenere non legittimato il ricorrente a proporre appello in quanto non era parte del giudizio di primo grado, essendo esattamente questo aspetto oggetto della richiesta di correzione di errore materiale contestuale Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 all’altro motivo di impugnazionesull’erroneo rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.. Nella specie, pertanto, l’unico mezzo che il ricorrente aveva per far emergere l’asserito errore della sentenza di primo grado era la riproposizione della istanza di correzione dell’errore materiale conl’appello avverso la sentenza di primo grado che, peraltro, non era integralmente satisfattiva della sua domanda. In conclusione, la Corte d'Appello ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di correzione dell’errore, riqualificando il motivo di appello nel senso sopra indicato. Deve, infine, ribadirsi che: L'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Sez.3, Ord . n. 6701 del 19/03/2018). 7. In conclusione,i l ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila in diversa composizione che dovrà valutare la possibilità di accedere alla richiesta di correzione della sentenza di primo grado e , in caso di suo accoglimento, esaminare l’appello proposto dal ricorrente sull’altro motivo di appello relativo al rigetto della domanda ex art.96 c.p.c.. Ric. 2018n. 8789sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 8. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate vista la particolarità della fattispecie. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di