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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13969/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8986/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali PEC e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – revocazione ordinanza della Cassazione N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza n. 20333/2019della Corte di Cassa- zione, depositata in data 26 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte ha rigettato il ri- corso proposto dalla società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della CTR della Lombardia, depositata in data 7 giugno 2011.

Il giudizio ha avuto ad oggetto –per quanto qui di inte- resse -un avviso di irrogazione sanzioni per effetto della tardiva emis- sione della fattura relativa alla cessione di un immobile in Comune di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il cui trasferimento era stato sottopo- sto a condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo entro quattro mesi dalla stipula.

2. Il giudice di appello, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto, interpretando le pattuizioni contrattuali, che l’effetto trasla- tivo si fosse verificato al momento della stipula del rogito notarile (24 novembre 2005) e non anche al momento dell’integrale versamento del prezzo (25 marzo 2005).

3. La pronuncia di questa Corte, qui impugnata, ha rigettato l’ecce- zione di giudicato esterno in relazione a due distinte pronunce di me- rito, la prima riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente in- corporata nella società contribuente, avente ad oggetto altra compra- vendita formalizzata con il medesimo rogito, la seconda avente ad og- getto – come nota parte ricorrente – omessa autofattura da parte dell’acquirente della medesima compravendita, ritenendo che non po- tesse operare il giudicato esterno in quanto i provvedimenti impugnati N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino erano diversi, come anche le parti dei giudizi.Nel merito, questa Corte ha ritenuto che i motivi con cui si censurava la sentenza di appello per avere ritenuto il momento impositivo legato alla stipulazione del con- tratto e non al verificarsi dell’evento dedotto sotto condizione (versa- mento dell’intero prezzo) fossero inammissibili, in quanto il giudice di appello avevaindividuato quale ratio decidendi la sussistenza nel caso di specie di una vicenda negoziale analoga al contratto di compraven- dita con riserva della proprietà, in cui il momento impositivo coincide con il trasferimento dell’immobile e non con il pagamento del prezzo.

4. Propone ricorso per revocazione la società contribuente, affidato a tre motivi di revocazione, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla statuizione di rigetto del giudicato esterno.

Deduce parte ricorrente che, in relazione alla prima pronuncia per la quale è stato invocato il giudicato esterno (sentenza CTR Abruzzo, Sez. staccata Pescara, n. 882/11), le parti del giudizio sarebbero le stesse del presente giudizio anche in relazione a parte contribuente ([OSCURATO:SOCIETA].) e tale pronuncia riguarderebbe la medesima questione (applicazione dell’art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione al rogito del 24 novembre 2004), relativamente alla sanzione per ritardata emissione della fattura di compravendita.

Deduce, inoltre, che in relazione alla seconda pronuncia (CTR Abruzzo, Sez. staccata Pescara, n. 191/2013), la pronuncia attiene al medesimo rapportoobbligatorio (compravendita del 24 novembre 2004).Vi sarebbe, inoltre , errore di fatto per ave re escluso, in relazione alla seconda compravendita,l’efficacia riflessa del giudicato relativo all’acquirente sul venditore.

N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

2. Con il secondo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe qualificato il rap- porto come vendita con riserva di proprietà, laddove la sentenza di appello avrebbe inteso il rapporto contrattuale come compravendita sottoposta a condizione sospensiva, per cui la sentenza impugnata sa- rebbe incorsa in errore percettivo sulla qualificazione del contratto ope- rata dal giudice di appello.

3. Con il terzo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla statuizione di inammissibilità del secondo motivo, nella pare in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto correttamente individuato il percorso argomentativo del giudice di appello sotto il profilo logico-giuridico.

Os- serva parte ricorrente che vi sarebbe errore di percezioneda parte della sentenza impugnata, non avendo questa Corte rilevato che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione.

4. Fondata èl’eccezione di inammissibilità del controricorrente, per inesistenza di errori percettivi nella ordinanza impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi posti a base della decisione (Cass., Sez.

U., 7 marzo 2016, n. 4413) e presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza im- pugnata e l'altra dagli atti processuali(atti interni). 5.Detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argo- mentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., Sez.

VI , 10 giugno 2021, n. 16439); d) non deve avere costituito un punto contro- verso sul quale la sentenza si è pronunciata (Cass., Sez.

I , 4 aprile 2019, n. 9527); e) né, infine, deve costituire un mero omesso esame di alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dal ricor- rente (Cass., Sez.

U., 27 novembre 2019, n. 31032).

6. Sussiste, pertanto, errore revocatorio quando la decisione è fon- data sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ciò risultando dagli atti processuali, dai quali deve essere evincibile una diversa rappresentazione del fatto rispetto a quanto emergente dalla sentenza impugnata, purché la realtà desu- mibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio e,inoltre, quella risultante dagli atti e documenti processuali non sia stata oggetto di contestazioni tra le parti.

Questo errore può cadere anche sulla supposta esistenza di un documento la cui inesi- stenza risulti dagli atti processuali e, al contrario, la sentenza ritenga che tale documento sia stato prodotto in giudizio e sia stato oggetto di valutazione.

7. Essenziale, peraltro, ai fini della fondatezza dei dedotti errori re- vocatori è (oltre alla natura percettiva dell’errore e alla assoluta evi- denza e immediata rilevabilità) la decisivitàdell’errore ai fini della de- cisionecompiuto dal giudice di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ossia la rilevanza eziologica del fatto supposto come tale (e in realtà inesistente) rispetto al contenuto e al fondamento N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino della decisione (Cass., Sez.

Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez.

III, 14 febbraio 2022, n. 4678).

8. Non vi è errore percettivo in relazione all’eccezione di giudicato esterno relativa alla prima sentenza di merito (CTR Abruzzo, Sez. stac- cata Pescara, n. 882/11), essendo la circostanza che la società contri- buente, già destinataria dell’avviso di accertamento ivi impugnato , fosse stata successivamente incorporata nella società contribuente og- getto di specifica valutazione da parte della ordinanza impugnata e, quindi, non oggetto di svista percettiva; questa Corte ha, inoltre, de- ciso l’eccezione di giudicato articolata dall’odierna ricorrente in rela- zione alla diversità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto relativo ad altro atto negoziale, benché atto negoziale contenuto nel medesimo rogito notarile, per cui la circostanza evidenziata dal ricor- rente non è neanche decisivaai fini della decisione della controversia.

Né emergono ulteriori indicazioni dalla memoria depositata da parte ricorrente.

9. Non vi è errore percettivo neanche in relazione all’eccezione di giudicato esterno formulata in relazione alla seconda sentenza di me- rito invocata da parte contribuente (CTR Abruzzo, Sez. staccata Pe- scara, n. 191/2013), avendo questa Corte rilevato, oltre alla diversità soggettiva delsoggetto di imposta, la diversità anche dell’atto imposi- tivo oggetto di impugnazione.

Anche sotto tale profilo, la memoria di parte ricorrente non aggiunge ulteriori utili argomenti di discussione.

10. Non vi è errore revocatorio –sempre in relazione al primo mo- tivo di revocazione - in relazione alla dedotta erronea valutazione dell’efficacia riflessa del giudicato, predicabile –peraltro - nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico(Cass., Sez.

V, 23 ottobre 2023, n. 29301), trattandosi di va- lutazione di carattere giuridico e non di errore percettivo.

N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

11. Quanto al secondo motivo di revocazione, l’inammissibilità è resa evidente dal fatto che questa Corte, con l’ordinanza impugnata, non ha assunto come presupposto che il giudice di appello avesse qua- lificato il contratto come vendita con riserva di proprietà, ma ha offerto una ricostruzione giuridica della interpretazione data al contratto di compravendita sottostante da parte del giudice di appello («il giudice di appello […] nella sostanza, ha individuato nell'operazione un mecca- nismo in tuttoequivalente alla vendita con riserva di proprietà, di modo che il momento impositivo coincide con il trasferimento e non con il pagamento del prezzo»).

Il motivo di parte ricorrente non coglie, per- tanto, pienamente la ratio decidendi della ordinanza qui impugnatacon revocazione e ha, anche in questo caso, a oggetto una questione di valutazione giuridica, ossia di equivalenza degli effetti del contratto ori- ginario a un contratto di compravendita con riserva della proprietà.

12. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo, ove si deduce er- rore percettivo per non avere la sentenza impugnata ritenuto insussi- stente la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, trat- tandosi di valutazione di infondatezza di uno dei motivi dell’originario ricorso; in tal caso la sentenza impugnata ha interpretato e valutato il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, dando anche in questo caso una valutazione giuridica del vizio processuale invocato dal ricorrente e, quindi, decidendo una questione oggetto di discussione tra le parti.

13. Non vi sono, pertanto, errori percettivi compiuti dalla ordinanza di questa Corte qui impugnata.

Il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liqui- date come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

N.8986/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di revocazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00,oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8986/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali PEC e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – revocazione ordinanza della Cassazione N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza n. 20333/2019della Corte di Cassa- zione, depositata in data 26 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte ha rigettato il ri- corso proposto dalla società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della CTR della Lombardia, depositata in data 7 giugno 2011. Il giudizio ha avuto ad oggetto –per quanto qui di inte- resse -un avviso di irrogazione sanzioni per effetto della tardiva emis- sione della fattura relativa alla cessione di un immobile in Comune di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il cui trasferimento era stato sottopo- sto a condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo entro quattro mesi dalla stipula. 2. Il giudice di appello, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto, interpretando le pattuizioni contrattuali, che l’effetto trasla- tivo si fosse verificato al momento della stipula del rogito notarile (24 novembre 2005) e non anche al momento dell’integrale versamento del prezzo (25 marzo 2005). 3. La pronuncia di questa Corte, qui impugnata, ha rigettato l’ecce- zione di giudicato esterno in relazione a due distinte pronunce di me- rito, la prima riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente in- corporata nella società contribuente, avente ad oggetto altra compra- vendita formalizzata con il medesimo rogito, la seconda avente ad og- getto – come nota parte ricorrente – omessa autofattura da parte dell’acquirente della medesima compravendita, ritenendo che non po- tesse operare il giudicato esterno in quanto i provvedimenti impugnati N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino erano diversi, come anche le parti dei giudizi.Nel merito, questa Corte ha ritenuto che i motivi con cui si censurava la sentenza di appello per avere ritenuto il momento impositivo legato alla stipulazione del con- tratto e non al verificarsi dell’evento dedotto sotto condizione (versa- mento dell’intero prezzo) fossero inammissibili, in quanto il giudice di appello avevaindividuato quale ratio decidendi la sussistenza nel caso di specie di una vicenda negoziale analoga al contratto di compraven- dita con riserva della proprietà, in cui il momento impositivo coincide con il trasferimento dell’immobile e non con il pagamento del prezzo. 4. Propone ricorso per revocazione la società contribuente, affidato a tre motivi di revocazione, cui resiste con controricorso l’Ufficio. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla statuizione di rigetto del giudicato esterno. Deduce parte ricorrente che, in relazione alla prima pronuncia per la quale è stato invocato il giudicato esterno (sentenza CTR Abruzzo, Sez. staccata Pescara, n. 882/11), le parti del giudizio sarebbero le stesse del presente giudizio anche in relazione a parte contribuente ([OSCURATO:SOCIETA].) e tale pronuncia riguarderebbe la medesima questione (applicazione dell’art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione al rogito del 24 novembre 2004), relativamente alla sanzione per ritardata emissione della fattura di compravendita. Deduce, inoltre, che in relazione alla seconda pronuncia (CTR Abruzzo, Sez. staccata Pescara, n. 191/2013), la pronuncia attiene al medesimo rapportoobbligatorio (compravendita del 24 novembre 2004).Vi sarebbe, inoltre , errore di fatto per ave re escluso, in relazione alla seconda compravendita,l’efficacia riflessa del giudicato relativo all’acquirente sul venditore. N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe qualificato il rap- porto come vendita con riserva di proprietà, laddove la sentenza di appello avrebbe inteso il rapporto contrattuale come compravendita sottoposta a condizione sospensiva, per cui la sentenza impugnata sa- rebbe incorsa in errore percettivo sulla qualificazione del contratto ope- rata dal giudice di appello. 3. Con il terzo motivo di revocazione si deduce, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fatto in relazione alla statuizione di inammissibilità del secondo motivo, nella pare in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto correttamente individuato il percorso argomentativo del giudice di appello sotto il profilo logico-giuridico. Os- serva parte ricorrente che vi sarebbe errore di percezioneda parte della sentenza impugnata, non avendo questa Corte rilevato che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione. 4. Fondata èl’eccezione di inammissibilità del controricorrente, per inesistenza di errori percettivi nella ordinanza impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi posti a base della decisione (Cass., Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413) e presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza im- pugnata e l'altra dagli atti processuali(atti interni). 5.Detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argo- mentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., Sez. VI , 10 giugno 2021, n. 16439); d) non deve avere costituito un punto contro- verso sul quale la sentenza si è pronunciata (Cass., Sez. I , 4 aprile 2019, n. 9527); e) né, infine, deve costituire un mero omesso esame di alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dal ricor- rente (Cass., Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032). 6. Sussiste, pertanto, errore revocatorio quando la decisione è fon- data sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ciò risultando dagli atti processuali, dai quali deve essere evincibile una diversa rappresentazione del fatto rispetto a quanto emergente dalla sentenza impugnata, purché la realtà desu- mibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio e,inoltre, quella risultante dagli atti e documenti processuali non sia stata oggetto di contestazioni tra le parti. Questo errore può cadere anche sulla supposta esistenza di un documento la cui inesi- stenza risulti dagli atti processuali e, al contrario, la sentenza ritenga che tale documento sia stato prodotto in giudizio e sia stato oggetto di valutazione. 7. Essenziale, peraltro, ai fini della fondatezza dei dedotti errori re- vocatori è (oltre alla natura percettiva dell’errore e alla assoluta evi- denza e immediata rilevabilità) la decisivitàdell’errore ai fini della de- cisionecompiuto dal giudice di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ossia la rilevanza eziologica del fatto supposto come tale (e in realtà inesistente) rispetto al contenuto e al fondamento N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino della decisione (Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678). 8. Non vi è errore percettivo in relazione all’eccezione di giudicato esterno relativa alla prima sentenza di merito (CTR Abruzzo, Sez. stac- cata Pescara, n. 882/11), essendo la circostanza che la società contri- buente, già destinataria dell’avviso di accertamento ivi impugnato , fosse stata successivamente incorporata nella società contribuente og- getto di specifica valutazione da parte della ordinanza impugnata e, quindi, non oggetto di svista percettiva; questa Corte ha, inoltre, de- ciso l’eccezione di giudicato articolata dall’odierna ricorrente in rela- zione alla diversità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto relativo ad altro atto negoziale, benché atto negoziale contenuto nel medesimo rogito notarile, per cui la circostanza evidenziata dal ricor- rente non è neanche decisivaai fini della decisione della controversia. Né emergono ulteriori indicazioni dalla memoria depositata da parte ricorrente. 9. Non vi è errore percettivo neanche in relazione all’eccezione di giudicato esterno formulata in relazione alla seconda sentenza di me- rito invocata da parte contribuente (CTR Abruzzo, Sez. staccata Pe- scara, n. 191/2013), avendo questa Corte rilevato, oltre alla diversità soggettiva delsoggetto di imposta, la diversità anche dell’atto imposi- tivo oggetto di impugnazione. Anche sotto tale profilo, la memoria di parte ricorrente non aggiunge ulteriori utili argomenti di discussione. 10. Non vi è errore revocatorio –sempre in relazione al primo mo- tivo di revocazione - in relazione alla dedotta erronea valutazione dell’efficacia riflessa del giudicato, predicabile –peraltro - nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico(Cass., Sez. V, 23 ottobre 2023, n. 29301), trattandosi di va- lutazione di carattere giuridico e non di errore percettivo. N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino 11. Quanto al secondo motivo di revocazione, l’inammissibilità è resa evidente dal fatto che questa Corte, con l’ordinanza impugnata, non ha assunto come presupposto che il giudice di appello avesse qua- lificato il contratto come vendita con riserva di proprietà, ma ha offerto una ricostruzione giuridica della interpretazione data al contratto di compravendita sottostante da parte del giudice di appello («il giudice di appello […] nella sostanza, ha individuato nell'operazione un mecca- nismo in tuttoequivalente alla vendita con riserva di proprietà, di modo che il momento impositivo coincide con il trasferimento e non con il pagamento del prezzo»). Il motivo di parte ricorrente non coglie, per- tanto, pienamente la ratio decidendi della ordinanza qui impugnatacon revocazione e ha, anche in questo caso, a oggetto una questione di valutazione giuridica, ossia di equivalenza degli effetti del contratto ori- ginario a un contratto di compravendita con riserva della proprietà. 12. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo, ove si deduce er- rore percettivo per non avere la sentenza impugnata ritenuto insussi- stente la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, trat- tandosi di valutazione di infondatezza di uno dei motivi dell’originario ricorso; in tal caso la sentenza impugnata ha interpretato e valutato il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, dando anche in questo caso una valutazione giuridica del vizio processuale invocato dal ricorrente e, quindi, decidendo una questione oggetto di discussione tra le parti. 13. Non vi sono, pertanto, errori percettivi compiuti dalla ordinanza di questa Corte qui impugnata. Il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liqui- date come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. N.8986/20 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di revocazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00,oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1
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