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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 43111/2021

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NOTAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 3 maggio 2021 ha confermato, in relazione ad alcuni reati oggetto di incolpazione provvisoria, l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, emessa in data 25 febbraio 2021, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di di associazione per delinquere e reati tributari aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. per avere agito anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo í motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per essere quest'ultima assente, lamentando l'insussistenza di indizi di colpevolezza ed osservando che nell'ordinanza impugnata mancherebbe la specificazione degli elementi indiziari individualizzanti a suo carico idonei a delinearne l'effettivo ruolo svolto all'interno delle società rispetto alle quali veniva ipotizzata la sua attiva partecipazione, in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto ricorso a mere affermazioni di principio errando anche nell'attribuirgli il ruolo di amministratore di fatto.

Rileva, inoltre, che dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emergerebbe la sua assenza quando venivano affrontate questioni inerenti la gestione ed il controllo della società.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla provvisoria incolpazione relativa al reato di cui all'art. 416 cod. pen., evidenziando, anche in questo caso, la carenza di motivazione e l'assenza di una condotta inquadrabile come partecipazione al reato associativo.

4. Con il terzo motivo di ricorso vengono denunciate l'assenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. perì' con riferimento alla ipotizzata agevolazione del "clan dei casalesi" e del "clan Moccia".

5. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in punto di esigenze cautelari, ritenute non più sussistenti, quanto al pericolo di reiterazione, in conseguenza del sequestro di tutte le società coinvolte nell'attività illecita oggetto di contestazione provvisoria.

Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso.• 6, Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile,

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che le censure svolte sono ripetitive di quelle sottoposte all'attenzione dei giudici del riesame ed alle quali, nell'ordinanza impugnata, è stata fornita adeguata risposta, facendo peraltro rilevare come la difesa dell'indagato avesse proposto un'interpretazione sostanzialmente parcellizzata degli elementi investigativi, cosa che è di fatto rilevabile anche in ricorso, ove la dedotta mancanza di motivazione viene prospettata attraverso il richiamo ed il commento di singoli elementi indiziari senza considerare il complessivo iter logico seguito dal Tribunale.

Invero, nell'ordinanza impugnata si evidenzia che la richiesta di riesame è fondata sulla estrapolazione di singole conversazioni, riferite poi a spezzoni di singoli passaggi delle contestazioni provvisorie, senza tuttavia considerare globalmente il materiale indiziario.

Tale complessiva valutazione, al contrario, risulta effettuata dai giudici del riesame attraverso un percorso argomentativo del tutto logico e coerente.

La posizione del ricorrente, sostanzialmente ritenuto amministratore di fatto delle società attraverso le quali agiva (denominate "AGM" e "[OSCURATO:PERSONA]"), è stata compiutamente analizzata dal Tribunale, evidenziando come dette società fossero fittizie e messe a disposizione del sodalizio per realizzare la frode fiscale.

Tale apprezzamento viene effettuato dando conto dei plurimi elementi già considerati dal GIP e del fatto che l'odierno ricorrente, unitamente ai coindagati Auriemma, Schiavone ed altri, era l'ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento e percepiva profitti predeterminati secondo percentuali prefissate ritenute sintomatiche di una sua partecipazione agli affari illeciti pur in assenza di un ruolo formale all'interno della società.

Viene anche fatto rilevare come il ricorrente, individuato dai coindagati, nelle conversazioni captate, unitamente ad Auríemma e Schíavone, con il termine "i casalesi", era stato presentato ad [OSCURATO:PERSONA], fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro associato [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire il reimpiego dei capitali di cui detti "casalesi" disponevano nell'ambito del sodalizio criminale.

Nell'ordinanza si richiama anche il contenuto di una conversazione intercettata tra il Vivese e la cugina, figlia del Coppola, nella quale il primo illustrava la caratura criminale dei "casalesi", indicandoli peraltro come loro soci, circostanza che i giudici del riesame hanno ritenuto dimostrata da plurimi riscontri investigativi, rappresentati da altre conversazioni intercettate e dal fatto che il Mercadante, ancorché privo di cariche societarie, frequentava stabilmente gli uffici del Coppola, utilizzando peraltro nomi falsi nel corso delle conversazioni telefoniche (così come altri indagati) e percepiva proventi.

Nel rispondere alle obiezioni della difesa, il Tribunale fa anche rilevare come il legame tra il ricorrente ed altri indagati negli affari gestiti dall'associazione criminale risultasse dal complesso del materiale indiziario, essendo del tutto irrilevante che, in un singolo dialogo o passaggio di dialogo, il Mercadante fosse presente, trattandosi di attività comune posta in essere con gli altri indagati ed assumendo significativo rilievo la già ricordata presenza senza valido motivo negli uffici, i dialoghi riferiti alle società cartiere, totalmente fittizie ed utilizzate per scopi illeciti (tanto che, in alcuni casi, gli indagati confondevano í nomi e le sigle delle stesse), rispetto alle quali il ricorrente non rivestiva alcuna carica ma percepiva compensi.

Dato dunque conto del ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente e richiamato il corposo compendio indiziario, il Tribunale evidenzia, poi, come la posizione di costui rispetto alle società cartiere ed ì rapporti con il ramo romano dell'associazione fossero, anche in questo caso, alla luce della globale considerazione delle risultanze investigative, chiaramente indicativi di un'attiva partecipazione all'associazione criminale.

Si tratta, in definitiva, di una motivazione del tutto adeguata che pone in evidenza, sulla base di solidi elementi fattuali i quali non possono ovviamente essere autonomamente valutati in questa sede, che pone in evidenza il ruolo di rilevo assunto dal ricorrente nell'ambito delle società e, conseguentemente, nel sodalizio criminale, ruolo che, lungi dal concretarsi in una generica e sporadica ingerenza nell'attività sociale, evidenzia invece una concreta attività gestoria.

3. Gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale in precedenza richiamati mettono altresì in rilievo una valutazione del tutto adeguata e giuridicamente corretta del quadro indiziario anche con riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui tratta il secondo motivo di ricorso e che, ancora una volta, viene censurata senza un effettivo confronto con le argomentazioni esposte dai giudici del riesame attraverso il richiamo a singoli elementi fattuali estrapolati da un più ampio contesto.

4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., è opportuno ricordare che, in una recente pronuncia, le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Chioccini, Rv. 278734) ne hanno riconosciuto la natura soggettiva, affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità.

Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta.

A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti".

Ciò posto, rileva il Collegio come il Tribunale abbia dato ampiamente conto, anche in questo caso, degli elementi indiziari indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui si discute, osservando come l'attività delle società attraverso le quali operava anche il Mercadante fosse finalizzata all'agevolazione dei gruppi criminali facenti capo al Moccia ed ai "casalesi", gruppo, quest'ultimo, rispetto al quale il ricorrente era riconosciuto come appartenente, come emerge dai riferimenti fatti dagli altri indagati nelle conversazioni intercettate.

Anche in questo caso il Tribunale opera un puntuale riferimento a specifici elementi che il ricorso tenta inutilmente di confutare con generiche argomentazioni le quali, ancora una volta, prescindono dal complessivo apparato argomentativo posto a sostegno dell'ordinanza.

5. Ancor più generico risulta il quarto motivo di ricorso, nel quale la sussistenza delle esigenze cautelari viene contestata esclusivamente affermando apoditticamente che il pericolo di reiterazione sarebbe escluso in ragione dell'applicazione di una misura reale di sequestro di tutte le società coinvolte nella vicenda oggetto di indagine, nuovamente senza considerare quanto evidenziato, in maniera puntuale ed articolata, nell'ordinanza impegnata.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 t • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in data 4/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 24 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE E \kide - CAgv‘ \inmkt-b. 46,»Lt J9)g-; k( r33 kià:d-10 19)4 QXn \-ele k,() etk e ic‘iokQ Q vt\sev,,ipe xy,t1Q csieg rviJR, er(-: eiL bsLvv\eNA_ cetkiqQ, Qi ig [OSCURATO:PERSONA] h-L9•AQ 1hQL Czydsk )1/4),zt,,Q,[OSCURATO:PERSONA]^ idt\ 0k-dm- - 9'1'1 it)--DíLi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOTAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 3 maggio 2021 ha confermato, in relazione ad alcuni reati oggetto di incolpazione provvisoria, l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, emessa in data 25 febbraio 2021, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di di associazione per delinquere e reati tributari aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. per avere agito anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di stampo mafioso. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo í motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per essere quest'ultima assente, lamentando l'insussistenza di indizi di colpevolezza ed osservando che nell'ordinanza impugnata mancherebbe la specificazione degli elementi indiziari individualizzanti a suo carico idonei a delinearne l'effettivo ruolo svolto all'interno delle società rispetto alle quali veniva ipotizzata la sua attiva partecipazione, in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto ricorso a mere affermazioni di principio errando anche nell'attribuirgli il ruolo di amministratore di fatto. Rileva, inoltre, che dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emergerebbe la sua assenza quando venivano affrontate questioni inerenti la gestione ed il controllo della società. 3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla provvisoria incolpazione relativa al reato di cui all'art. 416 cod. pen., evidenziando, anche in questo caso, la carenza di motivazione e l'assenza di una condotta inquadrabile come partecipazione al reato associativo. 4. Con il terzo motivo di ricorso vengono denunciate l'assenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. perì' con riferimento alla ipotizzata agevolazione del "clan dei casalesi" e del "clan Moccia". 5. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in punto di esigenze cautelari, ritenute non più sussistenti, quanto al pericolo di reiterazione, in conseguenza del sequestro di tutte le società coinvolte nell'attività illecita oggetto di contestazione provvisoria. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso.• 6, Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, 2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che le censure svolte sono ripetitive di quelle sottoposte all'attenzione dei giudici del riesame ed alle quali, nell'ordinanza impugnata, è stata fornita adeguata risposta, facendo peraltro rilevare come la difesa dell'indagato avesse proposto un'interpretazione sostanzialmente parcellizzata degli elementi investigativi, cosa che è di fatto rilevabile anche in ricorso, ove la dedotta mancanza di motivazione viene prospettata attraverso il richiamo ed il commento di singoli elementi indiziari senza considerare il complessivo iter logico seguito dal Tribunale. Invero, nell'ordinanza impugnata si evidenzia che la richiesta di riesame è fondata sulla estrapolazione di singole conversazioni, riferite poi a spezzoni di singoli passaggi delle contestazioni provvisorie, senza tuttavia considerare globalmente il materiale indiziario. Tale complessiva valutazione, al contrario, risulta effettuata dai giudici del riesame attraverso un percorso argomentativo del tutto logico e coerente. La posizione del ricorrente, sostanzialmente ritenuto amministratore di fatto delle società attraverso le quali agiva (denominate "AGM" e "[OSCURATO:PERSONA]"), è stata compiutamente analizzata dal Tribunale, evidenziando come dette società fossero fittizie e messe a disposizione del sodalizio per realizzare la frode fiscale. Tale apprezzamento viene effettuato dando conto dei plurimi elementi già considerati dal GIP e del fatto che l'odierno ricorrente, unitamente ai coindagati Auriemma, Schiavone ed altri, era l'ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento e percepiva profitti predeterminati secondo percentuali prefissate ritenute sintomatiche di una sua partecipazione agli affari illeciti pur in assenza di un ruolo formale all'interno della società. Viene anche fatto rilevare come il ricorrente, individuato dai coindagati, nelle conversazioni captate, unitamente ad Auríemma e Schíavone, con il termine "i casalesi", era stato presentato ad [OSCURATO:PERSONA], fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro associato [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire il reimpiego dei capitali di cui detti "casalesi" disponevano nell'ambito del sodalizio criminale. Nell'ordinanza si richiama anche il contenuto di una conversazione intercettata tra il Vivese e la cugina, figlia del Coppola, nella quale il primo illustrava la caratura criminale dei "casalesi", indicandoli peraltro come loro soci, circostanza che i giudici del riesame hanno ritenuto dimostrata da plurimi riscontri investigativi, rappresentati da altre conversazioni intercettate e dal fatto che il Mercadante, ancorché privo di cariche societarie, frequentava stabilmente gli uffici del Coppola, utilizzando peraltro nomi falsi nel corso delle conversazioni telefoniche (così come altri indagati) e percepiva proventi. Nel rispondere alle obiezioni della difesa, il Tribunale fa anche rilevare come il legame tra il ricorrente ed altri indagati negli affari gestiti dall'associazione criminale risultasse dal complesso del materiale indiziario, essendo del tutto irrilevante che, in un singolo dialogo o passaggio di dialogo, il Mercadante fosse presente, trattandosi di attività comune posta in essere con gli altri indagati ed assumendo significativo rilievo la già ricordata presenza senza valido motivo negli uffici, i dialoghi riferiti alle società cartiere, totalmente fittizie ed utilizzate per scopi illeciti (tanto che, in alcuni casi, gli indagati confondevano í nomi e le sigle delle stesse), rispetto alle quali il ricorrente non rivestiva alcuna carica ma percepiva compensi. Dato dunque conto del ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente e richiamato il corposo compendio indiziario, il Tribunale evidenzia, poi, come la posizione di costui rispetto alle società cartiere ed ì rapporti con il ramo romano dell'associazione fossero, anche in questo caso, alla luce della globale considerazione delle risultanze investigative, chiaramente indicativi di un'attiva partecipazione all'associazione criminale. Si tratta, in definitiva, di una motivazione del tutto adeguata che pone in evidenza, sulla base di solidi elementi fattuali i quali non possono ovviamente essere autonomamente valutati in questa sede, che pone in evidenza il ruolo di rilevo assunto dal ricorrente nell'ambito delle società e, conseguentemente, nel sodalizio criminale, ruolo che, lungi dal concretarsi in una generica e sporadica ingerenza nell'attività sociale, evidenzia invece una concreta attività gestoria. 3. Gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale in precedenza richiamati mettono altresì in rilievo una valutazione del tutto adeguata e giuridicamente corretta del quadro indiziario anche con riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui tratta il secondo motivo di ricorso e che, ancora una volta, viene censurata senza un effettivo confronto con le argomentazioni esposte dai giudici del riesame attraverso il richiamo a singoli elementi fattuali estrapolati da un più ampio contesto. 4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., è opportuno ricordare che, in una recente pronuncia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Chioccini, Rv. 278734) ne hanno riconosciuto la natura soggettiva, affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti". Ciò posto, rileva il Collegio come il Tribunale abbia dato ampiamente conto, anche in questo caso, degli elementi indiziari indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui si discute, osservando come l'attività delle società attraverso le quali operava anche il Mercadante fosse finalizzata all'agevolazione dei gruppi criminali facenti capo al Moccia ed ai "casalesi", gruppo, quest'ultimo, rispetto al quale il ricorrente era riconosciuto come appartenente, come emerge dai riferimenti fatti dagli altri indagati nelle conversazioni intercettate. Anche in questo caso il Tribunale opera un puntuale riferimento a specifici elementi che il ricorso tenta inutilmente di confutare con generiche argomentazioni le quali, ancora una volta, prescindono dal complessivo apparato argomentativo posto a sostegno dell'ordinanza. 5. Ancor più generico risulta il quarto motivo di ricorso, nel quale la sussistenza delle esigenze cautelari viene contestata esclusivamente affermando apoditticamente che il pericolo di reiterazione sarebbe escluso in ragione dell'applicazione di una misura reale di sequestro di tutte le società coinvolte nella vicenda oggetto di indagine, nuovamente senza considerare quanto evidenziato, in maniera puntuale ed articolata, nell'ordinanza impegnata. 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 t • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 4/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 24 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE E \kide - CAgv‘ \inmkt-b. 46,»Lt J9)g-; k( r33 kià:d-10 19)4 QXn \-ele k,() etk e ic‘iokQ Q vt\sev,,ipe xy,t1Q csieg rviJR, er(-: eiL bsLvv\eNA_ cetkiqQ, Qi ig [OSCURATO:PERSONA] h-L9•AQ 1hQL Czydsk )1/4),zt,,Q,[OSCURATO:PERSONA]^ idt\ 0k-dm- - 9'1'1 it)--DíLi