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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07816/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20992/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 27- intimato -avverso la sentenza n. 735/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 febbraio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile ad usocommerciale ubicato nell’edificio condominiale di Roma, via Callisto IIn. 27, deducendo che il proprio cespite versava in grave stato didegrado a causa di omessa manutenzione (degli impianti, della reteNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026fognaria e delle colonne di scarico) da parte del [OSCURATO:PERSONA] e di nonaverlo potuto utilizzare sin dal 1° agosto 2007 (data di acquisto daparte sua del diritto dominicale), domandò giudizialmente la condannadel [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione (ovvero insubordine al pagamento delle somme occorrenti a tal fine) nonché alpagamento della somma di euro 5.280 al mese dal 1° agosto 2007.Nell’attiva resistenza del [OSCURATO:PERSONA], esperita istruttoria, l’aditoTribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannòil [OSCURATO:PERSONA], «a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, materialie da mancato godimento dell’immobile», al pagamento della somma dieuro 63.297,50, oltre interessi dal 10 ottobre 2016 sino al soddisfo.2.

La decisione in epigrafe indicata ha disatteso i contrappostiappelli dispiegati in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale,da [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per due motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità il [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovidifensori, in luogo dell’originario rinunciante, e memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1226 e 1227 cod. civ. nonché dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ..Assume, in primo luogo, la inapplicabilità del criterio equitativo diliquidazione del danno, evidenziandosi dalla esperita C.T.U.

«tutti glielementi utili alla quantificazione del danno».Rileva che la Corte di appello ha giustificato l’applicazione dell’art.1226 cod. civ. e la riduzione del danno in base ad un concorso del DeMontis ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: rimarcatuttavia che la fattispecie disciplinata dalla norma testé citata non èrilevabile di ufficio e «non vi è sul punto un’eccezione o richiesta diparte espressamente indicata in primo grado (si veda la comparsa dir.g. n. 20992/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026costituzione in appello del [OSCURATO:PERSONA] dove si rilevava l’inammissibilitàdelle domande nuove formulate dall’appellante in grado di appello)».Conclude nel senso che l’accertamento di una condotta rilevante aisensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. non poteva esserecompiuto nel giudizio di appello e che, in ogni caso, «la Corte di appelloha introdotto d’ufficio il rilievo suesposto senza di fatto provocare ilcontraddittorio delle parti sullo specifico punto».Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.1.1.

Inammissibile là dove lamenta l’applicazione del criterioequitativo per la liquidazione del danno: la doglianza si risolve nelchiedere alla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento dellaconsulenza tecnica di ufficio, di cui, in trasgressione del principio diautosufficienza, nemmeno per stralci essenziali riproduce il contenuto.1.2.

Infondato là dove prospetta violazione del contraddittorio.La sentenza resa in primo grado – pedissequamente trascritta nellamotivazione d’interesse alla pag. 6 del ricorso – così argomentava: «Aifini della quantificazione dei danni, tuttavia, bisogna attribuire un pesorilevante alla circostanza per cui l’attore ha acquistato un immobilenella piena consapevolezza della sua totale inutilizzabilità.

Inoltre nelperiodo tra la definizione del procedimento ex art. 696 bis cod. proc.civ. ed il presente giudizio di merito il quadro di degrado iniziale è senzadubbio cambiato in quanto sia il condominio convenuto che l’attore(quest’ultimo di propria iniziativa) hanno eseguito interventi ed operedi miglioramento e risanamento, sebbene non del tutto esaustive edidonee al pieno recupero della fruibilità dell'immobile secondo la suaPur con un generico richiamo alla disposizione dell’art. 1227 cod.civ. (non corredato cioè dalla specificazione del comma applicato),appare chiaro, nella trama argomentativa sviluppata dal primo giudice,il riferimento alla fattispecie contemplata dal secondo comma di dettar.g. n. 20992/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026norma (ovvero ai «danni che il creditore avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza»), reso palese dalla valorizzazione di condotte delsoggetto danneggiato che hanno successivamente aggravato la giàesistente situazione pregiudizievole di «degrado iniziale» del cespite,cioè a dire di condotte non osservanti (anzi, contrastanti con) il doveredi attivarsi per evitare o contenere il danno già cagionato dalcomportamento ascrivibile al condominio.Tanto acclarato, si appalesa destituito di fondamento l’assunto delricorrente circa un rilievo officioso dell’art. 1227, secondo comma, cod.civ. praticato dal giudice di appello: dacché, al contrario, quest’ultimonon ha fatto altro che ribadire il ragionamento del primo giudice,aggiungendo espressa menzione del dato normativo applicato.Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 101,secondo comma, del codice di rito.Soltanto per completezza espositiva, va altresì rilevato che l’atto diadizione di questa Corte omette – in ciò violando le prescrizioni dicontenuto e forma imposte dall’art. 366, primo comma, numeri 3 e 6,cod. proc. civ. – di riprodurre, nemmeno per passaggi essenziali, ilcontenuto delle difese esplicate dall’originario ente convenuto (ondeverificare la effettiva mancata proposizione dell’eccezione ex art. 1227,secondo comma, cod. civ.) nonché dell’atto di appello incidentaleproposto dallo stesso odierno ricorrente (onde verificare se l’ipoteticorilievo di ufficio della condotta di aggravamento del danno operato dalgiudice di primo grado fosse stato attaccato con uno specifico motivodella dispiegata impugnazione ordinaria).2.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ..Critica il rigetto dell’appello incidentale nella parte concernente «ildies a quo dal quale far decorrere l’inutilizzabilità del locale»: assume(nuovamente) l’erronea applicazione dell’art. 1227, secondo comma,r.g. n. 20992/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026cod. civ. in difetto di eccezione, la decisione senza previa sollecitazionedel contraddittorio tra le parti, l’errata valutazione delle prove.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Inammissibile là dove sollecita questa Corte ad un riesame delleemergenze istruttorie finalizzato ad una ricostruzione dell’andamentofattuale della vicenda diversa da quella posta a base della decisionegravata: attività, tuttavia, del tutto estranee, per natura e perfunzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, si veda, anche perulteriori richiami, Cass. 23/04/2024, n. 10927).Infondato là dove invece assume l’inosservanza del principio delcontradditorio: e tanto per le ragioni già esplicate sopra, sub § 1.2..3.

Il ricorso è in definitiva rigettato.4.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata.5.

Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20992/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20992/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 27- intimato -avverso la sentenza n. 735/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 febbraio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile ad usocommerciale ubicato nell’edificio condominiale di Roma, via Callisto IIn. 27, deducendo che il proprio cespite versava in grave stato didegrado a causa di omessa manutenzione (degli impianti, della reteNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026fognaria e delle colonne di scarico) da parte del [OSCURATO:PERSONA] e di nonaverlo potuto utilizzare sin dal 1° agosto 2007 (data di acquisto daparte sua del diritto dominicale), domandò giudizialmente la condannadel [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione (ovvero insubordine al pagamento delle somme occorrenti a tal fine) nonché alpagamento della somma di euro 5.280 al mese dal 1° agosto 2007.Nell’attiva resistenza del [OSCURATO:PERSONA], esperita istruttoria, l’aditoTribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannòil [OSCURATO:PERSONA], «a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, materialie da mancato godimento dell’immobile», al pagamento della somma dieuro 63.297,50, oltre interessi dal 10 ottobre 2016 sino al soddisfo.2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso i contrappostiappelli dispiegati in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale,da [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per due motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità il [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovidifensori, in luogo dell’originario rinunciante, e memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1226 e 1227 cod. civ. nonché dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ..Assume, in primo luogo, la inapplicabilità del criterio equitativo diliquidazione del danno, evidenziandosi dalla esperita C.T.U. «tutti glielementi utili alla quantificazione del danno».Rileva che la Corte di appello ha giustificato l’applicazione dell’art.1226 cod. civ. e la riduzione del danno in base ad un concorso del DeMontis ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: rimarcatuttavia che la fattispecie disciplinata dalla norma testé citata non èrilevabile di ufficio e «non vi è sul punto un’eccezione o richiesta diparte espressamente indicata in primo grado (si veda la comparsa dir.g. n. 20992/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026costituzione in appello del [OSCURATO:PERSONA] dove si rilevava l’inammissibilitàdelle domande nuove formulate dall’appellante in grado di appello)».Conclude nel senso che l’accertamento di una condotta rilevante aisensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. non poteva esserecompiuto nel giudizio di appello e che, in ogni caso, «la Corte di appelloha introdotto d’ufficio il rilievo suesposto senza di fatto provocare ilcontraddittorio delle parti sullo specifico punto».Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.1.1. Inammissibile là dove lamenta l’applicazione del criterioequitativo per la liquidazione del danno: la doglianza si risolve nelchiedere alla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento dellaconsulenza tecnica di ufficio, di cui, in trasgressione del principio diautosufficienza, nemmeno per stralci essenziali riproduce il contenuto.1.2. Infondato là dove prospetta violazione del contraddittorio.La sentenza resa in primo grado – pedissequamente trascritta nellamotivazione d’interesse alla pag. 6 del ricorso – così argomentava: «Aifini della quantificazione dei danni, tuttavia, bisogna attribuire un pesorilevante alla circostanza per cui l’attore ha acquistato un immobilenella piena consapevolezza della sua totale inutilizzabilità. Inoltre nelperiodo tra la definizione del procedimento ex art. 696 bis cod. proc.civ. ed il presente giudizio di merito il quadro di degrado iniziale è senzadubbio cambiato in quanto sia il condominio convenuto che l’attore(quest’ultimo di propria iniziativa) hanno eseguito interventi ed operedi miglioramento e risanamento, sebbene non del tutto esaustive edidonee al pieno recupero della fruibilità dell'immobile secondo la suaPur con un generico richiamo alla disposizione dell’art. 1227 cod.civ. (non corredato cioè dalla specificazione del comma applicato),appare chiaro, nella trama argomentativa sviluppata dal primo giudice,il riferimento alla fattispecie contemplata dal secondo comma di dettar.g. n. 20992/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026norma (ovvero ai «danni che il creditore avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza»), reso palese dalla valorizzazione di condotte delsoggetto danneggiato che hanno successivamente aggravato la giàesistente situazione pregiudizievole di «degrado iniziale» del cespite,cioè a dire di condotte non osservanti (anzi, contrastanti con) il doveredi attivarsi per evitare o contenere il danno già cagionato dalcomportamento ascrivibile al condominio.Tanto acclarato, si appalesa destituito di fondamento l’assunto delricorrente circa un rilievo officioso dell’art. 1227, secondo comma, cod.civ. praticato dal giudice di appello: dacché, al contrario, quest’ultimonon ha fatto altro che ribadire il ragionamento del primo giudice,aggiungendo espressa menzione del dato normativo applicato.Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 101,secondo comma, del codice di rito.Soltanto per completezza espositiva, va altresì rilevato che l’atto diadizione di questa Corte omette – in ciò violando le prescrizioni dicontenuto e forma imposte dall’art. 366, primo comma, numeri 3 e 6,cod. proc. civ. – di riprodurre, nemmeno per passaggi essenziali, ilcontenuto delle difese esplicate dall’originario ente convenuto (ondeverificare la effettiva mancata proposizione dell’eccezione ex art. 1227,secondo comma, cod. civ.) nonché dell’atto di appello incidentaleproposto dallo stesso odierno ricorrente (onde verificare se l’ipoteticorilievo di ufficio della condotta di aggravamento del danno operato dalgiudice di primo grado fosse stato attaccato con uno specifico motivodella dispiegata impugnazione ordinaria).2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ..Critica il rigetto dell’appello incidentale nella parte concernente «ildies a quo dal quale far decorrere l’inutilizzabilità del locale»: assume(nuovamente) l’erronea applicazione dell’art. 1227, secondo comma,r.g. n. 20992/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20992/2022Numero sezionale 4857/2025Numero di raccolta generale 7816/2026Data pubblicazione 31/03/2026cod. civ. in difetto di eccezione, la decisione senza previa sollecitazionedel contraddittorio tra le parti, l’errata valutazione delle prove.2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Inammissibile là dove sollecita questa Corte ad un riesame delleemergenze istruttorie finalizzato ad una ricostruzione dell’andamentofattuale della vicenda diversa da quella posta a base della decisionegravata: attività, tuttavia, del tutto estranee, per natura e perfunzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, si veda, anche perulteriori richiami, Cass. 23/04/2024, n. 10927).Infondato là dove invece assume l’inosservanza del principio delcontradditorio: e tanto per le ragioni già esplicate sopra, sub § 1.2..3. Il ricorso è in definitiva rigettato.4. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata.5. Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20992/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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