Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑246/04
Turn- und [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Oberösterreich
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a) — Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi — Associazioni sportive senza scopo di lucro — Presupposti»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 gennaio 2006
Massime della sentenza
1.
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte C)
2.
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a)]
1. [OSCURATO:PERSONA] membri, quando concedono ad un soggetto passivo il diritto di optare per l’imposizione, previsto dall’art. 13, parte C,
della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla
cifra di affari, possono effettuare una distinzione in base al tipo di operazioni o alle categorie di soggetti passivi a condizione
che rispettivo gli obiettivi e i principi generali della sesta direttiva, in particolare il principio di neutralità fiscale
e il criterio di un’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.
(v. punto 35, dispositivo 1)
2. Spetta al giudice nazionale determinare se una norma nazionale che, esentando in maniera generale le operazioni effettuate
dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto di queste ad optare per l’imposizione delle operazioni
di locazione e di affitto ecceda il potere discrezionale accordato agli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce, in particolare, del principio
di neutralità fiscale e del criterio di un’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.
Infatti, posto che l’art. 13, parte C, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
[OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non precisa a quali condizioni e secondo quali modalità possa essere
ristretta la portata del diritto di optare per l’imposizione delle operazioni di locazione e di affitto di beni immobili,
spetta a ciascuno Stato membro precisare, nel suo diritto nazionale, la portata del diritto d’opzione e adottare le norme
in virtù delle quali taluni soggetti passivi possano beneficiarne. Tuttavia, l’art. 13, parte C, della sesta direttiva non
conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di condizionare o di limitare, in un qualunque modo, le esenzioni previste dalla parte B
del detto art. 13, bensì riserva loro semplicemente la facoltà di dare ai beneficiari delle dette esenzioni, in misura più
o meno ampia, la possibilità di optare essi stessi per l’imposizione, se ritengono che ciò sia conforme al loro interesse.
(v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 gennaio 2006 (
*
)
«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a) – Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili – Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Presupposti»
Nel procedimento C-246/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof
(Austria) con decisione 26 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2004, nella causa
Turn- und [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Oberösterreich
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni dell’art. 13, parte B, lett. b), e parte
C, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA]
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
(GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Turn- und [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
für Oberösterreich, vertente sulla possibilità per un’associazione sportiva senza scopo di lucro che dia in locazione un bene
immobile di esercitare il diritto di optare per l’imposizione accordato ai soggetti passivi dal legislatore nazionale ai sensi
dell’art. 13, parte C, lett. a), della sesta direttiva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva così recita:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare
la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed
abuso:
(...)
m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organizzazioni
senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
(...)».
4 Ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, l’affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione di
talune operazioni irrilevanti per la fattispecie, sono esenti.
5 L’art. 13, parte C, della medesima direttiva dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione nel caso di:
a) affitto e locazione di beni immobili;
(…)
[OSCURATO:PERSONA] membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio».
La normativa nazionale
6 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, punto 14, della legge del 1994 relativa all’imposta sulla cifra d’affari (Umsatzsteuergesetz;
in prosieguo: l’«UStG del 1994»), le operazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro aventi come scopo statutario
l’esercizio o la promozione dell’educazione fisica sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), ed
è esclusa la deduzione delle imposte versate a monte. Tale esenzione non si applica alle prestazioni eseguite nell’ambito
di un’impresa agricola e forestale, o di un’impresa artigianale, industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 45, n. 3, del
codice federale delle imposte (Bundesabgabenordnung).
7 L’art. 6, n. 1, punto 16, dell’UStG del 1994 esenta le operazioni di affitto e di locazione relative ai beni immobili. La
messa a disposizione di uffici e altri locali è equiparata all’affitto o alla locazione di beni immobili.
8 Ai sensi dell’art. 6, n. 2, dell’UStG del 1994, un imprenditore può decidere se assoggettare ad IVA un’operazione esente ai
sensi del n. 1, punto 16, del medesimo articolo.
9 L’art. 6, n. 1, punto 27, dell’UStG del 1994 esenta le operazioni effettuate dai piccoli imprenditori. Ai sensi del n. 3 del
medesimo articolo, l’imprenditore le cui operazioni sono esenti ai sensi dell’art. 6, n. 1, punto 27, dell’UStG del 1994 può
rinunciare all’applicazione di questa disposizione inviando una dichiarazione scritta al Finanzamt (Ufficio delle imposte).
Controversia principale e questioni pregiudiziali
10 La ricorrente nella causa principale è un’associazione sportiva classificata come associazione senza scopo di lucro. Nel 1997
ha iniziato lavori di costruzione di un edificio annesso alla sede dell’associazione, di cui una parte era riservata alle
attività sportive, mentre l’altra parte, di superficie pari a circa un quarto della superficie totale dell’edificio annesso,
doveva essere utilizzata come bar e doveva essere data in locazione ad un gestore. Nella dichiarazione IVA del 1997 l’associazione
ha effettuato deduzioni per un importo totale pari a ATS 39 285, corrispondente all’IVA versata a monte esclusivamente per
la parte dell’edificio annesso destinato alla gestione del bar. Essa ha rinunciato all’applicazione dell’art. 6, n. 1, punto
27, dell’UStG del 1994, relativo ai piccoli imprenditori.
11 Con decisione 27 agosto 1999 il Finanzamt ha rifiutato tali deduzioni con la motivazione che un’associazione sportiva esente
ai sensi dell’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG del 1994 senza beneficiare di diritto a deduzione non poteva rinunciare, avvalendosi
del diritto di opzione, all’esenzione delle operazioni di locazione e di affitto di beni immobili. L’esenzione personale prevista
per le associazioni sportive senza scopo di lucro all’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG del 1994 prevarrebbe sull’esenzione
delle operazioni di locazione e di affitto di beni immobili di cui all’art. 6, n. 1, punto 16, dell’UStG del 1994.
12 Il ricorso proposto contro tale decisione è stato respinto in quanto infondato poiché l’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG
del 1994 prevarrebbe, in quanto legge speciale, sull’art. 6, n. 1, punto 16, della medesima legge. Secondo il Finanzamt, il
fatto che l’associazione sportiva abbia rinunciato alle norme applicabili ai piccoli imprenditori non ha affatto modificato
la situazione giuridica in questione.
13 La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Nella sua ordinanza di rinvio, tale giudice ha
affermato che l’esenzione dei servizi forniti a persone che non praticano lo sport o l’educazione fisica, come la locazione
o la concessione di un bar, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva,
e non può quindi essere fondata su tale disposizione. Essa si è chiesta tuttavia se l’esenzione delle operazioni di locazione
o di affitto effettuate da associazioni sportive senza scopo di lucro potesse essere fondata sull’art. 13, parte B, lett. b),
di questa direttiva.
14 Dopo aver accertato che l’UStG del 1994 non offriva alle associazioni sportive alcuna possibilità di optare per l’assoggettamento
ad imposta delle loro operazioni di locazione e di affitto, il giudice del rinvio si è interrogato anche sull’interpretazione
dell’art. 13, parte C, della sesta direttiva e sulla possibilità di escludere taluni soggetti passivi dalla possibilità offerta
ad altri soggetti passivi di optare per l’imposizione.
15 Ciò premesso il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se uno Stato membro debba esercitare la sua facoltà, prevista dall’art. 13, parte C, della sesta direttiva (…), di concedere
al soggetto passivo il diritto di optare per l’imposizione, nonostante l’esenzione stabilita dall’art. 13, parte B, lett. b),
di [questa] direttiva per la locazione di beni immobili solo in modo unitario, oppure possa effettuare una distinzione basata
sul tipo di operazioni o sulle categorie di soggetti passivi;
2) Se il combinato disposto della parte B, lett. b), e della parte C, lett. a), dell’art. 13 della [sesta] direttiva autorizzi
uno Stato membro ad adottare una disciplina come quella prevista dal combinato disposto dell’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG
del 1994 e dell’art. 6, n. 1, punto 16, [di questa stessa legge], secondo la quale la possibilità di optare per l’imposizione
di operazioni di locazione e affitto, viene limitata in modo tale da escluderne le associazioni sportive senza scopo di lucro».
16 L’ordinanza di rinvio aveva ad oggetto anche una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] für Tirol
e, in tale contesto, il giudice aveva presentato una terza questione pregiudiziale. Tuttavia, con ordinanza 16 marzo 2005,
pervenuta alla Corte il 21 marzo 2005, il Verwaltungsgerichtshof ha ritirato tale terza questione.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
17 Il governo austriaco ritiene che la locazione del bene immobile in questione costituisca un atto di gestione di beni ai sensi
dell’art. 32 del codice federale delle imposte, che rientra incontestabilmente nell’esenzione relativa alle associazioni sportive
prevista dall’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG del 1994. Esso sostiene che le questioni, nella presente causa, devono essere
riformulate al fine di valutare se l’art. 6, n. 1, punto 14, dell’UStG del 1994 trasponga correttamente nel diritto austriaco
l’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva.
18 Si porrebbe dunque la questione se gli atti di gestione di beni immobili, parimenti esenti nel diritto austriaco, realizzati
da un’associazione sportiva senza scopo di lucro, siano inoltre strettamente connessi con i servizi forniti da tale associazione
alle persone che praticano lo sport o l’educazione fisica.
19 Secondo il governo austriaco, o tale nesso esiste, vale a dire nella locazione di un immobile ai fini della gestione del bar
della sede dell’associazione destinata all’attività sportiva è possibile ravvisare un nesso con i servizi prestati da un’associazione
sportiva, o tali prestazioni sono in linea di principio accessorie e, quindi, trascurabili.
20 A tale riguardo basta ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non spetta alla Corte né valutare
la pertinenza delle questioni sollevate da un giudice nazionale, né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali
e stabilire se l’interpretazione datane dal giudice del rinvio sia corretta (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 1977,
causa 52/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2261, punto 32; 16 aprile 1991, causa C‑347/89, Eurim-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1747, punto 16,
e 3 ottobre 2000, causa C‑58/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7919, punto 24).
21 Infatti, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari
e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, quale definito dalla
decisione di rinvio (v. sentenze 13 novembre 2003, causa C‑153/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13555, punti 34 e 35, e 29 aprile 2004,
cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5257, punto 42).
22 Occorre dunque esaminare le questioni pregiudiziali nel contesto normativo come definito dal Verwaltungsgerichtshof nella
sua ordinanza di rinvio.
Sulla prima questione
23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando concedono
ad un soggetto passivo il diritto di optare per l’imposizione, previsto dall’art. 13, parte C, della sesta direttiva, possano
effettuare una distinzione in base al tipo di operazioni o alle categorie di soggetti passivi.
24 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale nell’ambito delle disposizioni dell’art. 13,
parte B, lett. b), e parte C, della sesta direttiva per quanto riguarda l’esenzione o l’imposizione dell’affitto o della locazione.
Essa si basa su una giurisprudenza secondo cui talune operazioni e categorie di soggetti passivi possono essere escluse dal
diritto di optare per l’imposizione conformemente all’art. 13, parte C, di questa direttiva. Ciò avverrebbe segnatamente quando
lo Stato membro avesse accertato che tale diritto viene esercitato per aggirare l’imposta. Tuttavia, nell’esercitare il loro
potere discrezionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare gli obiettivi e i principi della sesta direttiva, in particolare
il principio della neutralità dell’IVA e quello di proporzionalità.
25 In via preliminare, va ricordato che le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome
del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’IVA
(v., in particolare, sentenze 25 febbraio 1999, causa C‑349/96, CPP, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑973, punto 15, e 8 maggio 2003, causa C-269/00,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4101, punto 46).
26 Secondo una costante giurisprudenza, l’imposizione delle operazioni di affitto e di locazione è una facoltà che il legislatore
comunitario ha concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri in deroga alla norma generale stabilita dall’art. 13, parte B, lett. b), della sesta
direttiva, ai sensi della quale le operazioni di affitto e di locazione sono, in linea di principio, esenti da IVA. Pertanto,
in tale contesto, il diritto a deduzione afferente a tale imposizione non si esercita automaticamente, ma solo se gli [OSCURATO:PERSONA]
membri si sono avvalsi della facoltà prevista dall’art. 13, parte C, della sesta direttiva e a condizione che i soggetti passivi
esercitino il diritto di opzione loro concesso (v. sentenza 9 settembre 2004, causa C‑269/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8067, punto 20).
27 Come la Corte ha già dichiarato, dalla lettera dell’art. 13, parte C., della sesta direttiva emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono,
in forza di questa facoltà, dare ai beneficiari delle esenzioni previste da questa direttiva la possibilità di rinunciare
all’esenzione, o in tutti i casi o entro certi limiti, o ancora secondo determinate modalità (v. sentenza 19 gennaio 1982,
causa 8/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 53, punto 38).
28 L’art. 13, parte C, della sesta direttiva riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di concedere ai loro soggetti passivi
il diritto di optare per l’imposizione delle locazioni d’immobili, ma anche quello di restringere la portata di tale diritto
o di sopprimerlo (v. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑487/01 e C‑7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5337,
punto 66).
29 Ne deriva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale nell’ambito delle disposizioni dell’art. 13, parte C,
della sesta direttiva. Infatti, spetta loro valutare se occorra introdurre o meno il diritto di opzione, in base a quanto
essi ritengano opportuno in funzione del contesto esistente nel loro paese in un dato momento (v. sentenze 3 dicembre 1998,
causa C‑381/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8153, punti 16 e 17; 3 febbraio 2000, C‑12/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑527, punto 13,
e 4 ottobre 2001, causa C‑326/99, «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6831, punto 45).
30 Di conseguenza, esercitando il loro potere discrezionale relativo al diritto d’opzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche escludere
talune operazioni o talune categorie di soggetti passivi dall’ambito di applicazione di tale diritto.
31 Tuttavia, come ha rilevato correttamente la [OSCURATO:PERSONA], quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri fanno uso della facoltà di restringere la
portata del diritto d’opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi devono rispettare gli obiettivi ed i principi
generali della sesta direttiva, in particolare il principio della neutralità fiscale e il requisito di applicazione corretta,
semplice ed uniforme delle esenzioni previste (v., in tal senso, sentenze 11 giugno 1998, causa C‑283/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3369,
punto 27, e «[OSCURATO:PERSONA]», cit., punto 56).
32 Il principio di neutralità, che ha trovato la sua espressione nell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967,
67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(GU 1967, n. 71, pag. 1301), e che è del resto inerente al sistema comune dell’IVA, come risulta anche dal quarto e quinto
‘considerando’ della sesta direttiva, comporta che tutte le attività economiche debbano essere trattate allo stesso modo (sentenze
20 giugno 1996, causa C‑155/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3013, punto 38, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18). Lo stesso vale
per gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni (sentenza 7 settembre 1999, causa C‑216/97, Gregg., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4947,
punto 41).
33 A tale riguardo la Corte ha affermato che il principio della neutralità fiscale osta in particolare a che prestazioni di servizi
simili, che sono quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in particolare,
sentenze 11 ottobre 2001, causa C‑267/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7467, punto 36; 23 ottobre 2003, causa C‑109/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12691, punto 20, e 26 maggio 2005, causa C‑498/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4427, punto 41).
34 Orbene, da tale giurisprudenza risulta che, per valutare la somiglianza delle prestazioni di servizi, l’identità del prestatore
di servizi e la forma giuridica sotto la quale esso esercita la sua attività sono, in linea di principio, prive di rilevanza
(v. sentenza 17 febbraio 2005, cause riunite C‑453/02 e C‑462/02, Linneweber e Akritidis, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1131, punti 24 e 25).
35 Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando concedono ad un soggetto passivo il diritto
di optare per l’imposizione, previsto dall’art. 13, parte C, della sesta direttiva, possono effettuare una distinzione in
base al tipo di operazioni o alle categorie di soggetti passivi a condizione che rispettino gli obiettivi e i principi generali
della sesta direttiva, in particolare il principio di neutralità fiscale e il criterio di un’applicazione corretta, semplice
ed uniforme delle esenzioni previste.
Sulla seconda questione
36 Con la sua seconda questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se le disposizioni dell’art. 13, parte B, lett. b),
e parte C, della sesta direttiva ostino ad una norma nazionale che, esonerando in modo generale le operazioni effettuate dalle
associazioni sportive senza scopo di lucro, limiti il diritto delle medesime ad optare per l’imposizione delle operazioni
di locazione e di affitto.
37 [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che l’art. 6, n. l, punto 14, dell’UStG del 1994 relativo alle associazioni sportive,
contenente la deroga, è redatto in termini più generali della disposizione corrispondente della sesta direttiva, vale a dire
l’art. 13, parte A, n. l, lett. m), della medesima. Di conseguenza, la regola introdotta dal diritto austriaco sull’IVA sarebbe
priva dei requisiti che costituiscono il presupposto per qualsiasi esenzione in applicazione dell’art. 13, parte A, n. 1,
lett. m), della sesta direttiva. Ai termini di tale disposizione dovrebbe trattarsi di talune prestazioni di servizi strettamente
connessi con lo sport e che presentano un nesso tra il prestatore di servizi e il beneficiario.
38 Sottolineando l’obbligo di interpretare coerentemente le parti A, B e C dell’art. 13 della sesta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA]
conclude che un’associazione sportiva che non soddisfi le condizioni dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), di tale direttiva
può benissimo avere la possibilità, alla luce dell’economia di questa, di optare per un’imposizione delle operazioni di locazione
o di affitto.
39 In via preliminare, va ricordato che la sesta direttiva non contiene regole che esentino in modo generale tutte le prestazioni
legate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C‑150/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑493, punto 22).
40 Infatti, le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro sono esenti, in quanto operazioni di interesse
generale, ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva, a condizione di essere strettamente connesse
con la pratica dello sport o dell’educazione fisica e di essere fornite alle persone che praticano lo sport o l’educazione
fisica (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1998, causa C‑124/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501, punto 15; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e 21 marzo 2002, causa C‑174/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3293, punto 19).
41 Nell’ambito del presente procedimento di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale ritiene che la locazione di un bene
immobile ai fini della gestione di un bar non costituisca né una prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport,
né una prestazione fornita alle persone che praticano lo sport o l’educazione fisica. In tal caso, l’esenzione della locazione
di un bar non può essere fondata sull’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva, ma può, in linea di principio,
essere fondata sull’art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva.
42 Quanto alla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano escludere dal diritto d’opzione le associazioni sportive senza scopo di
lucro mediante un’esenzione generale di tutte le operazioni effettuate da questi ultimi, va constatato che l’art. 13, parte C,
della sesta direttiva non precisa a quali condizioni e secondo quali modalità possa essere ristretta la portata di tale diritto
d’opzione. Spetta dunque a ciascuno Stato membro precisare, nel suo diritto nazionale, la portata del diritto d’opzione e
adottare le norme in virtù delle quali taluni soggetti passivi possano beneficiare del diritto di optare per l’imposizione
delle operazioni di locazione e di affitto di beni immobili.
43 Tuttavia, come la Corte ha già affermato, l’art. 13, parte C, della sesta direttiva non conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà
di condizionare o di limitare, in un qualunque modo, le esenzioni previste dalla parte B di questo articolo. Riserva semplicemente
agli [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di dare ai beneficiari delle dette esenzioni, in misura più o meno ampia, la possibilità di optare essi
stessi per l’imposizione, se ritengono che ciò sia conforme al loro interesse (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39).
44 Conformemente all’art. 13, parte B, della sesta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano la locazione di beni immobili alle condizioni
da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode,
evasione ed abuso. La decisione di uno Stato membro, in applicazione dell’art. 13, parte C, di tale direttiva, di limitare
la portata del diritto di optare per l’imposizione della locazione di beni immobili può essere giustificata, in particolare,
dagli stessi obiettivi.
45 Una decisione di tale tipo deve tuttavia rispettare il principio della neutralità, ricordato ai punti 32‑34 della presente
sentenza.
46 Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce delle circostanze specifiche della fattispecie nella causa principale,
nonché della giurisprudenza citata, se l’applicazione di un’esenzione generale a tutte le operazioni, inclusa la locazione
di beni immobili, effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro comporti oppure no una violazione del principio
della neutralità fiscale.
47 In tal modo, vi può essere violazione del principio della neutralità fiscale qualora un’associazione sportiva avente per scopo
statutario l’esercizio o la promozione dell’educazione fisica non abbia la possibilità di optare per l’imposizione, laddove
una tale possibilità esiste per altri soggetti passivi che esercitano attività simili e che sono quindi in concorrenza con
quelle della detta associazione.
48 Per determinare se i limiti di tale potere discrezionale siano stati oltrepassati nella controversia principale, il giudice
del rinvio deve verificare anche se vi sia stata una violazione del requisito dell’applicazione corretta, semplice ed uniforme
delle esenzioni previste. A tale scopo esso deve tener conto, in particolare, del fatto che il sistema delle esenzioni della
sesta direttiva prevede un trattamento differenziato delle operazioni effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro solo
qualora esse siano connesse con la pratica dello sport e vengano fornite alle persone che praticano lo sport. In questo caso,
tali operazioni sono esentate dall’IVA per motivi di interesse generale.
49 Occorre dunque risolvere la seconda questione nel senso che spetta al giudice nazionale determinare se una norma nazionale
che, esentando in modo generale le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto
di queste di optare per l’imposizione delle operazioni di locazione e di affitto ecceda il potere discrezionale accordato
agli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce, in particolare, del principio di neutralità fiscale e del criterio di un’applicazione corretta,
semplice ed uniforme delle esenzioni previste.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) [OSCURATO:PERSONA] membri, quando concedono ad un soggetto passivo il diritto di optare per l’imposizione, previsto dall’art. 13, parte
C, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA]
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,
possono effettuare una distinzione in base al tipo di operazioni o alle categorie di soggetti passivi a condizione che rispettino
gli obiettivi e i principi generali della sesta direttiva, in particolare il principio di neutralità fiscale e il criterio
di un’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.
2) Spetta al giudice nazionale determinare se una norma nazionale che, esentando in maniera generale le operazioni effettuate
dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto di queste ad optare per l’imposizione delle operazioni
di locazione e di affitto ecceda il potere discrezionale accordato agli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce, in particolare, del principio
di neutralità fiscale e del criterio di un’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.