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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15860/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore e l.r.p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pietro della Valle n. 2, come da procura trasmessa in documento informatico separato ma congiunta al presente ricorso -ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito, AER), in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:EMAIL], presso i cui uffici di Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) in persona del curatore p.t.; Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro; intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1265/2020 del 01.12.2020 in R.G. n. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 6.4.2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore e l.r.p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna la sentenza della Corte d’appello di RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Ancona n. 1265/2020 del 01.12.2020 in R.G. n. 136/2020, che Data pubblicazione 17/05/2022ne ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 51/2019 del 13.12.2019, con cui era stato dichiarato il suo fallimento, su richiesta di AER (Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), creditrice della società fallita di una somma complessiva pari a 4.942.935,83 euro;

2. ha premesso la corte che il ricorrente, a sostegno del reclamo, aveva dedotto: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non vi era in atti la prova che il Concessionario della riscossione (AER) fosse stato incaricato – come invece avrebbe dovuto – dal titolare del credito stesso (Agenzia delle Entrate) di compiere le attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata del credito erariale, avendo invece nel caso il Concessionario agito esclusivamente in nome proprio e non anche “per conto del titolare”, in assenza della spendita del nome; b) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, per essersi l’Agente di Riscossione attivato per il fallimento senza la preliminare notifica della cartella di pagamento del debitore iscritto a ruolo, cioè previo esperimento di tutte le possibili iniziative esecutive individuali, con conseguente carenza di uno dei presupposti necessari per la proposizione dell’istanza di fallimento; c) l’omesso esame e la valenza pregiudiziale e generale del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro, promosso dalla debitrice nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (finalizzato all’accertamento negativo del credito vantato dall’Erario e fondante l’istanza di fallimento) sul presupposto che le somme vantate dall’ente di esazione originavano dalla cessione di quote societarie e rami d’azienda effettuata dalle società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], le quali divenivano le uniche obbligate al pagamento del predetto debito in virtù della dichiarazione di inefficacia - del Tribunale di Pesaro con sentenza 997/2018 resa ex art. 2901 c.c. nel giudizio di revocatoria promosso da [OSCURATO:PERSONA] RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 di Puglia e Basilicata - dei conferimenti d’azienda suddetti, con la conseguenza che gli importi dovuti per imposte radicati in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora “[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione”) a seguito della cessione venivano ascritti esclusivamente ai soggetti conferenti, mentre il tribunale fallimentare aveva erroneamente circoscritto l’inefficacia solo all’attore in revocatoria;

3. la corte ha ulteriormente premesso che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, aveva ribadito la sua legittimazione ad agire e l’infondatezza delle argomentazioni dedotte dalla reclamante relative al mancato esperimento di azioni esecutive individuali, avendo in realtà compiuto vari tentativi diretti ad evitare la presentazione della domanda di fallimento, come testimonia anche la richiesta e l’ottenimento della rateizzazione del pagamento del debito erariale, beneficio dal quale poi la debitrice decadeva per inadempimento;

4. la corte ha così ritenuto che: a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad agire di AER è infondata sotto plurimi profili, stante che la fattispecie integra uno dei casi di sostituzione processuale ex lege fatti salvi dall’art. 81 c.p.c. e che, prescindendo dall’inquadramento nel suddetto istituto, l’attuale ente concessionario della riscossione è ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate; b) la scelta del legislatore di utilizzare nell’art. 87 d.P.R. 602/1973 il termine “per conto” in riferimento all’AER come soggetto legittimato a presentare istanza di fallimento è funzionale alla struttura stessa del suo rapporto con l’Agenzia delle Entrate; c) deve parimenti essere rigettata la doglianza relativa alla pretesa necessità di agire con l’esecuzione individuale prima di presentare istanza di fallimento, atteso che la dichiarazione di fallimento non deve necessariamente passare per precedenti esecuzioni infruttuose (nonostante nel caso sia stata esperita preventivamente l’esecuzione esattoriale individuale, come risulterebbe dai verbali di pignoramento negativi prodotti dal RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 4 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 medesimo ricorrente), sebbene le stesse siano indici corposi di inadempimento, e che la società debitrice, a comprova delle proprie difficoltà economiche, è decaduta dalla rateizzazione richiesta all’Ente di esazione; d) l’accoglimento dell’azione di accertamento negativo del debito tributario, la quale cela di fatto la impropria richiesta al giudice ordinario (e tale sarebbe se anche introdotta avanti a quello tributario) di declaratoria di insussistenza del debito tributario per indebito soggettivo - sul presupposto della sentenza dichiarativa dell’inefficacia, nei confronti della banca creditrice ed agente ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale il gruppo di società ed imprese “Carnaroli” stabiliva il conferimento del ramo di azienda unitamente a tutti i crediti e debiti (compreso quello tributario) gravanti sull’azienda stessa – determinerebbe come conseguenza giuridicamente illegittima l’indebita estensione dell’efficacia dell’azione revocatoria ai creditori diversi da quello vittorioso nella relativa controversia;

5. il ricorso è su quattro motivi; l’AER ha resistito mediante deposito di controricorso, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento e del Pubblico Ministero, che sono rimasti intimati; il ricorrente ha depositato memoria;

6. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, per difetto di legittimazione ad agire da parte di AER per la proposizione dell’istanza di fallimento, ritenendo che il Concessionario ha agito esclusivamente in nome proprio e non anche per conto del titolare del credito stesso, non essendovi in atti la prova che l’AER fosse stata incaricata di porre in essere attività processuale di natura esecutiva; in tale ottica si contesta la sussistenza, ritenuta dalla corte, di un rapporto di integrale immedesimazione tout court tra i due enti, che legittimerebbe la presentazione della domanda di fallimento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione senza necessità di uno RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 5 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 specifico incarico, ricorrendo una delle ipotesi di sostituzione processuale (ma volontaria) fatte salve dall’art. 81 c.p.c.;

7. con il secondo motivo il ricorrente lamenta, alla luce dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., l’ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt.45 e 87 d.P.R. 602/1973, ritenendo erronea la dichiarazione di fallimento, laddove l’agente di riscossione non abbia effettivamente esperito tutte le iniziative forzose individuali previste dalla legge sulla riscossione, prodromiche alle successive iniziative (compresa la proposizione dell’istanza di fallimento), non compiendo alcun serio tentativo di pignoramento dei beni immobili della debitrice, la cui esecuzione forzata avrebbe potuto appalesarsi senz’altro come ampiamente satisfattiva;

8. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., si deduce “la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall. – la disciplina in sede prefallimentare, dei crediti contestati quando essi supportino l’istanza di fallimento – inferenza del procedimento civile promosso dalla debitrice nei confronti della creditrice ai fini della verifica della sussistenza, in capo all’Agenzia delle Entrate, di un concreto interesse e di una residuale legittimazione ad agire in ragione degli esiti del giudizio pregiudicante”, per non avere la corte colto la pregiudizialità del giudizio di accertamento negativo del debito tributario promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che esso era originariamente in capo ad una società ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva conferito nella fallita un ramo d’azienda (al pari di altre società del medesimo gruppo), ma l’atto era stato revocato ex art. 2901 c.c. dal medesimo tribunale su iniziativa di un creditore bancario, conseguendone la retrocessione al conferente anche dei debiti; erano pertanto non pertinenti le argomentazioni operate dal giudice anconetano circa la regolamentazione organica dell’insolvenza a livello di gruppo, l’elevato livello di permeabilità reciproca, anche conoscitiva, visto il collegamento a base familiare che il “gruppo” di RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 6 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 imprese avrebbe dovuto possedere e le considerazioni in ordine alla cd.

“soggettività passiva” in merito all’estensione dell’imposta di reddito delle società;

9. infine, con il quarto motivo, alla luce dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ritenendo che la corte d’appello non si è pronunciata con riguardo all’insussistenza – nel merito – dello stato di insolvenza, sul presupposto che l’istanza di fallimento si basava su un’unica pretesa creditoria relativa a somme, peraltro, fatte oggetto di puntuale e tempestiva contestazione in sede giudiziale, nonostante la società avesse mantenuto una regolare contabilità, vantasse un ragguardevole patrimonio immobiliare e un sostanziale bilanciamento tra poste attive e passive, beneficiando di affidamenti bancari e rapporti creditizi. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c.; secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente nell’atto di ricorso e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel controricorso, «in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 d.p.r. n. 602/1993, come modificato dall'art. 3 legge n. 178/2002, nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e per la insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 6 legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 7 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. l’art. 87 del d.P.R. n. 602/1973 integra, come correttamente sostenuto dalla corte d’appello, uno dei casi che l’art. 81 c.p.c. fa salvi, nei quali è la legge stessa e in modo diretto ad attribuire espressamente ad un soggetto (l’ente di riscossione) la legittimazione a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, cioè il credito erariale; pertanto le argomentazioni dedotte dal ricorrente, relative al differente tenore letterale dell’art. 87 d.P.R. cit. rispetto all’art. 49 del medesimo decreto e la asserita sussistenza di un’ipotesi di sostituzione processuale “volontaria” risultano assorbite dalla consolidata ricostruzione dell’istituto secondo la univoca giurisprudenza in tema di legittimazione all’istanza di fallimento; il principio, per quanto qui di rilievo, è confermato nella giurisprudenza tributaria, ove Cass.31476/2019 ha precisato che «durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore»;

3. il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile; come correttamente evidenziato dal giudice anconetano, né dalla lettura dell’art. 87 d.P.R. 602/1973 né da altre disposizioni normative emerge in alcun modo la sussistenza dell’onere, a carico di questo tipo di creditore, di un minimum di attività qualitative o quantitative sub specie di esecuzioni individuali (rivelatesi infruttuose) diverse da quelle gravanti su ogni altro creditore, prima della presentazione dell’istanza RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 8 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. in ogni caso, il Collegio rileva che l’AER, nonostante non vi fosse tenuta, ha tentato di recuperare il credito tributario, in ossequio all’iter di riscossione coattiva dettato dalle norme di cui al d.P.R. 602/1973; dalla documentazione in atti – per come apprezzata dal giudice di merito - emerge che l’esattore ha dapprima provveduto alla notifica di cartelle di pagamento e successivamente dei relativi avvisi di intimazione ad adempiere, cui è seguito l’esperimento di atti di pignoramento rilevatisi infruttuosi ed altresì la decadenza dalla rateazione di pagamento chiesta dalla stessa società debitrice;

5. a sua volta la prospettazione di una capienza del bene immobile non aggredito esecutivamente omette, da un lato, di accompagnarsi ad una evidenziazione autosufficiente della dedotta supposta violazione, nemmeno indicando come e quando la specifica questione sia stata introdotta – e con quale decisività – avanti al giudice del merito, in punto di valore del cespite non staggito e di sua pronta e realistica liquidabilità; inoltre il motivo, per questo distinto profilo, è RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 9 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. il terzo motivo è infondato; al di là di considerazioni estranee alla questione della rilevanza del giudizio di contestazione del debito tributario, la corte anconetana ha effettivamente affrontato il tema essenziale, e cioè la portata del credito tributario ai fini sia della legittimazione del creditore sia dell’insolvenza, osservando che l'azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., su cui si basa il giudizio di accertamento negativo del predetto credito, non elimina l'atto impugnato, ma lo rende inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito (la banca creditrice), evidenziando quindi un’inefficacia solamente relativa; si tratta di un passaggio interno al più ampio giudizio sommario sull’an ed il quantum del debito che il giudice prefallimentare è tenuto a compiere, ben appartenendo a tale cognizione incidentale – nella specie – sia il dubbio sulla spettanza alla giurisdizione ordinaria dell’azione, sia la prospettiva dell’assente retrocessione reale, ai soggetti che ne erano gli originali proprietari, di tutti gli assets aziendali che, a seguito dell’atto notarile revocato (e non dichiarato invalido), erano confluiti nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., compresi gli accessori rappresentati, per quanto qui d’interesse, dal debito tributario; si tratta invero di coerente portato delimitativo del perimetro della dichiarazione d’inefficacia promanante dalla sentenza di revocatoria resa ex art.2901 c.c.;

7. va così osservato che un credito sub judice può senza dubbio costituire valido fondamento per la dichiarazione di fallimento dell’impresa debitrice, e dunque per il riconoscimento in capo al creditore della legittimazione attiva ai sensi dell’art. 6 l.f., non essendo necessario che la pretesa sia incontestata o accertata giudizialmente in via definitiva, in quanto la legittimazione del creditore può essere RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 10 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 accertata in via incidentale nel corso dell’istruttoria prefallimentare; trattasi di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui «la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento» (Cass.23494/2020, nonché 30827/2018, e prima ancora Cass. Sez.

Un.30827/2013);

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile, innanzitutto, per violazione del principio di autosufficienza; il ricorrente deduce l’omesso esame della questione relativa all’insussistenza dello stato di insolvenza, anche deducendo una equivalenza dell’attivo rispetto al passivo, questione che a suo dire sarebbe stata riproposta e ampliata in sede di reclamo e in merito alla quale non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata; il motivo è inammissibile in quanto la debitrice - contravvenendo al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto - propone una questione (asseritamente sollevata in sede di reclamo) non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata fatta valere (cfr. Cass., n. 32804/2019; Cass n. 2038/2019; Cass. n. 20694/2018);

9. per altro profilo, il motivo è parimenti inammissibile, volgendo la censura a contestare la ricostruzione dello stato di insolvenza per come riscontrato dal giudice di merito sulla base di plurimi fattori singolarmente indicati, tra cui la decadenza dalla rateazione del debito tributario, la sua consistenza, i pignoramenti negativi; come RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 11 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sottolineato da Cass. n. 6914/2015 «il convincimento dei giudici di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore dichiarato fallito è incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici ed ispirata ad esatti criteri giuridici»;

10. il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 9.000 oltre ad euro 200 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] RG 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore e l.r.p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pietro della Valle n. 2, come da procura trasmessa in documento informatico separato ma congiunta al presente ricorso -ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito, AER), in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:EMAIL], presso i cui uffici di Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) in persona del curatore p.t.; Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro; intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1265/2020 del 01.12.2020 in R.G. n. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 6.4.2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore e l.r.p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna la sentenza della Corte d’appello di RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Ancona n. 1265/2020 del 01.12.2020 in R.G. n. 136/2020, che Data pubblicazione 17/05/2022ne ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 51/2019 del 13.12.2019, con cui era stato dichiarato il suo fallimento, su richiesta di AER (Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), creditrice della società fallita di una somma complessiva pari a 4.942.935,83 euro; 2. ha premesso la corte che il ricorrente, a sostegno del reclamo, aveva dedotto: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non vi era in atti la prova che il Concessionario della riscossione (AER) fosse stato incaricato – come invece avrebbe dovuto – dal titolare del credito stesso (Agenzia delle Entrate) di compiere le attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata del credito erariale, avendo invece nel caso il Concessionario agito esclusivamente in nome proprio e non anche “per conto del titolare”, in assenza della spendita del nome; b) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, per essersi l’Agente di Riscossione attivato per il fallimento senza la preliminare notifica della cartella di pagamento del debitore iscritto a ruolo, cioè previo esperimento di tutte le possibili iniziative esecutive individuali, con conseguente carenza di uno dei presupposti necessari per la proposizione dell’istanza di fallimento; c) l’omesso esame e la valenza pregiudiziale e generale del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro, promosso dalla debitrice nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (finalizzato all’accertamento negativo del credito vantato dall’Erario e fondante l’istanza di fallimento) sul presupposto che le somme vantate dall’ente di esazione originavano dalla cessione di quote societarie e rami d’azienda effettuata dalle società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], le quali divenivano le uniche obbligate al pagamento del predetto debito in virtù della dichiarazione di inefficacia - del Tribunale di Pesaro con sentenza 997/2018 resa ex art. 2901 c.c. nel giudizio di revocatoria promosso da [OSCURATO:PERSONA] RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 di Puglia e Basilicata - dei conferimenti d’azienda suddetti, con la conseguenza che gli importi dovuti per imposte radicati in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora “[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione”) a seguito della cessione venivano ascritti esclusivamente ai soggetti conferenti, mentre il tribunale fallimentare aveva erroneamente circoscritto l’inefficacia solo all’attore in revocatoria; 3. la corte ha ulteriormente premesso che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, aveva ribadito la sua legittimazione ad agire e l’infondatezza delle argomentazioni dedotte dalla reclamante relative al mancato esperimento di azioni esecutive individuali, avendo in realtà compiuto vari tentativi diretti ad evitare la presentazione della domanda di fallimento, come testimonia anche la richiesta e l’ottenimento della rateizzazione del pagamento del debito erariale, beneficio dal quale poi la debitrice decadeva per inadempimento; 4. la corte ha così ritenuto che: a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad agire di AER è infondata sotto plurimi profili, stante che la fattispecie integra uno dei casi di sostituzione processuale ex lege fatti salvi dall’art. 81 c.p.c. e che, prescindendo dall’inquadramento nel suddetto istituto, l’attuale ente concessionario della riscossione è ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate; b) la scelta del legislatore di utilizzare nell’art. 87 d.P.R. 602/1973 il termine “per conto” in riferimento all’AER come soggetto legittimato a presentare istanza di fallimento è funzionale alla struttura stessa del suo rapporto con l’Agenzia delle Entrate; c) deve parimenti essere rigettata la doglianza relativa alla pretesa necessità di agire con l’esecuzione individuale prima di presentare istanza di fallimento, atteso che la dichiarazione di fallimento non deve necessariamente passare per precedenti esecuzioni infruttuose (nonostante nel caso sia stata esperita preventivamente l’esecuzione esattoriale individuale, come risulterebbe dai verbali di pignoramento negativi prodotti dal RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 4 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 medesimo ricorrente), sebbene le stesse siano indici corposi di inadempimento, e che la società debitrice, a comprova delle proprie difficoltà economiche, è decaduta dalla rateizzazione richiesta all’Ente di esazione; d) l’accoglimento dell’azione di accertamento negativo del debito tributario, la quale cela di fatto la impropria richiesta al giudice ordinario (e tale sarebbe se anche introdotta avanti a quello tributario) di declaratoria di insussistenza del debito tributario per indebito soggettivo - sul presupposto della sentenza dichiarativa dell’inefficacia, nei confronti della banca creditrice ed agente ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale il gruppo di società ed imprese “Carnaroli” stabiliva il conferimento del ramo di azienda unitamente a tutti i crediti e debiti (compreso quello tributario) gravanti sull’azienda stessa – determinerebbe come conseguenza giuridicamente illegittima l’indebita estensione dell’efficacia dell’azione revocatoria ai creditori diversi da quello vittorioso nella relativa controversia; 5. il ricorso è su quattro motivi; l’AER ha resistito mediante deposito di controricorso, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento e del Pubblico Ministero, che sono rimasti intimati; il ricorrente ha depositato memoria; 6. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973, per difetto di legittimazione ad agire da parte di AER per la proposizione dell’istanza di fallimento, ritenendo che il Concessionario ha agito esclusivamente in nome proprio e non anche per conto del titolare del credito stesso, non essendovi in atti la prova che l’AER fosse stata incaricata di porre in essere attività processuale di natura esecutiva; in tale ottica si contesta la sussistenza, ritenuta dalla corte, di un rapporto di integrale immedesimazione tout court tra i due enti, che legittimerebbe la presentazione della domanda di fallimento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione senza necessità di uno RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 5 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 specifico incarico, ricorrendo una delle ipotesi di sostituzione processuale (ma volontaria) fatte salve dall’art. 81 c.p.c.; 7. con il secondo motivo il ricorrente lamenta, alla luce dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., l’ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt.45 e 87 d.P.R. 602/1973, ritenendo erronea la dichiarazione di fallimento, laddove l’agente di riscossione non abbia effettivamente esperito tutte le iniziative forzose individuali previste dalla legge sulla riscossione, prodromiche alle successive iniziative (compresa la proposizione dell’istanza di fallimento), non compiendo alcun serio tentativo di pignoramento dei beni immobili della debitrice, la cui esecuzione forzata avrebbe potuto appalesarsi senz’altro come ampiamente satisfattiva; 8. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., si deduce “la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall. – la disciplina in sede prefallimentare, dei crediti contestati quando essi supportino l’istanza di fallimento – inferenza del procedimento civile promosso dalla debitrice nei confronti della creditrice ai fini della verifica della sussistenza, in capo all’Agenzia delle Entrate, di un concreto interesse e di una residuale legittimazione ad agire in ragione degli esiti del giudizio pregiudicante”, per non avere la corte colto la pregiudizialità del giudizio di accertamento negativo del debito tributario promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che esso era originariamente in capo ad una società ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva conferito nella fallita un ramo d’azienda (al pari di altre società del medesimo gruppo), ma l’atto era stato revocato ex art. 2901 c.c. dal medesimo tribunale su iniziativa di un creditore bancario, conseguendone la retrocessione al conferente anche dei debiti; erano pertanto non pertinenti le argomentazioni operate dal giudice anconetano circa la regolamentazione organica dell’insolvenza a livello di gruppo, l’elevato livello di permeabilità reciproca, anche conoscitiva, visto il collegamento a base familiare che il “gruppo” di RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 6 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 imprese avrebbe dovuto possedere e le considerazioni in ordine alla cd. “soggettività passiva” in merito all’estensione dell’imposta di reddito delle società; 9. infine, con il quarto motivo, alla luce dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ritenendo che la corte d’appello non si è pronunciata con riguardo all’insussistenza – nel merito – dello stato di insolvenza, sul presupposto che l’istanza di fallimento si basava su un’unica pretesa creditoria relativa a somme, peraltro, fatte oggetto di puntuale e tempestiva contestazione in sede giudiziale, nonostante la società avesse mantenuto una regolare contabilità, vantasse un ragguardevole patrimonio immobiliare e un sostanziale bilanciamento tra poste attive e passive, beneficiando di affidamenti bancari e rapporti creditizi. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c.; secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente nell’atto di ricorso e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel controricorso, «in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 d.p.r. n. 602/1993, come modificato dall'art. 3 legge n. 178/2002, nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e per la insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 6 legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 7 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.» (Cass. n. 1776/2012; più recentemente Cass. n. 24789/2018); 2. l’art. 87 del d.P.R. n. 602/1973 integra, come correttamente sostenuto dalla corte d’appello, uno dei casi che l’art. 81 c.p.c. fa salvi, nei quali è la legge stessa e in modo diretto ad attribuire espressamente ad un soggetto (l’ente di riscossione) la legittimazione a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, cioè il credito erariale; pertanto le argomentazioni dedotte dal ricorrente, relative al differente tenore letterale dell’art. 87 d.P.R. cit. rispetto all’art. 49 del medesimo decreto e la asserita sussistenza di un’ipotesi di sostituzione processuale “volontaria” risultano assorbite dalla consolidata ricostruzione dell’istituto secondo la univoca giurisprudenza in tema di legittimazione all’istanza di fallimento; il principio, per quanto qui di rilievo, è confermato nella giurisprudenza tributaria, ove Cass.31476/2019 ha precisato che «durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore»; 3. il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile; come correttamente evidenziato dal giudice anconetano, né dalla lettura dell’art. 87 d.P.R. 602/1973 né da altre disposizioni normative emerge in alcun modo la sussistenza dell’onere, a carico di questo tipo di creditore, di un minimum di attività qualitative o quantitative sub specie di esecuzioni individuali (rivelatesi infruttuose) diverse da quelle gravanti su ogni altro creditore, prima della presentazione dell’istanza RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 8 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 di fallimento (Cass. 9856/2006, 25961/2011, 19027/2013); il richiamato orientamento dottrinale invero contrasta con consolidata giurisprudenza sul punto, che, anche se in via indiretta, ha negato la necessità del preventivo esperimento di azioni esecutive individuali (quali la notifica della cartella di pagamento), laddove, con riguardo all’ammissione al passivo fallimentare dell’agente di riscossione, ha affermato che «la domanda di ammissione al passivo, per essere ammissibile, quando abbia ad oggetto un credito tributario, non richiede la notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito in bonis» (Cass. n. 6846/2021; cfr. Cass., sez. un., n. 4126/2012, seguita, fra varie, da Cass., n. 14693/2017; Cass. n. 2732/2019; Cass. n. 32998/2019); l’istanza di fallimento, infatti, ha per scopo l’accertamento dell’insolvenza del debitore, fungendo la qualità del creditore istante da requisito di legittimazione per la procedibilità della domanda così introdotta; 4. in ogni caso, il Collegio rileva che l’AER, nonostante non vi fosse tenuta, ha tentato di recuperare il credito tributario, in ossequio all’iter di riscossione coattiva dettato dalle norme di cui al d.P.R. 602/1973; dalla documentazione in atti – per come apprezzata dal giudice di merito - emerge che l’esattore ha dapprima provveduto alla notifica di cartelle di pagamento e successivamente dei relativi avvisi di intimazione ad adempiere, cui è seguito l’esperimento di atti di pignoramento rilevatisi infruttuosi ed altresì la decadenza dalla rateazione di pagamento chiesta dalla stessa società debitrice; 5. a sua volta la prospettazione di una capienza del bene immobile non aggredito esecutivamente omette, da un lato, di accompagnarsi ad una evidenziazione autosufficiente della dedotta supposta violazione, nemmeno indicando come e quando la specifica questione sia stata introdotta – e con quale decisività – avanti al giudice del merito, in punto di valore del cespite non staggito e di sua pronta e realistica liquidabilità; inoltre il motivo, per questo distinto profilo, è RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 9 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 inammissibile ex se, volgendo ad un sovvertimento dell’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito, senza che rilevi, per la parte residualmente operativa, l’art.360 co.1 n.5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014); 6. il terzo motivo è infondato; al di là di considerazioni estranee alla questione della rilevanza del giudizio di contestazione del debito tributario, la corte anconetana ha effettivamente affrontato il tema essenziale, e cioè la portata del credito tributario ai fini sia della legittimazione del creditore sia dell’insolvenza, osservando che l'azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., su cui si basa il giudizio di accertamento negativo del predetto credito, non elimina l'atto impugnato, ma lo rende inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito (la banca creditrice), evidenziando quindi un’inefficacia solamente relativa; si tratta di un passaggio interno al più ampio giudizio sommario sull’an ed il quantum del debito che il giudice prefallimentare è tenuto a compiere, ben appartenendo a tale cognizione incidentale – nella specie – sia il dubbio sulla spettanza alla giurisdizione ordinaria dell’azione, sia la prospettiva dell’assente retrocessione reale, ai soggetti che ne erano gli originali proprietari, di tutti gli assets aziendali che, a seguito dell’atto notarile revocato (e non dichiarato invalido), erano confluiti nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., compresi gli accessori rappresentati, per quanto qui d’interesse, dal debito tributario; si tratta invero di coerente portato delimitativo del perimetro della dichiarazione d’inefficacia promanante dalla sentenza di revocatoria resa ex art.2901 c.c.; 7. va così osservato che un credito sub judice può senza dubbio costituire valido fondamento per la dichiarazione di fallimento dell’impresa debitrice, e dunque per il riconoscimento in capo al creditore della legittimazione attiva ai sensi dell’art. 6 l.f., non essendo necessario che la pretesa sia incontestata o accertata giudizialmente in via definitiva, in quanto la legittimazione del creditore può essere RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 10 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 accertata in via incidentale nel corso dell’istruttoria prefallimentare; trattasi di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui «la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento» (Cass.23494/2020, nonché 30827/2018, e prima ancora Cass. Sez. Un.30827/2013); 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile, innanzitutto, per violazione del principio di autosufficienza; il ricorrente deduce l’omesso esame della questione relativa all’insussistenza dello stato di insolvenza, anche deducendo una equivalenza dell’attivo rispetto al passivo, questione che a suo dire sarebbe stata riproposta e ampliata in sede di reclamo e in merito alla quale non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata; il motivo è inammissibile in quanto la debitrice - contravvenendo al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto - propone una questione (asseritamente sollevata in sede di reclamo) non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata fatta valere (cfr. Cass., n. 32804/2019; Cass n. 2038/2019; Cass. n. 20694/2018); 9. per altro profilo, il motivo è parimenti inammissibile, volgendo la censura a contestare la ricostruzione dello stato di insolvenza per come riscontrato dal giudice di merito sulla base di plurimi fattori singolarmente indicati, tra cui la decadenza dalla rateazione del debito tributario, la sua consistenza, i pignoramenti negativi; come RG 1903/2021 - g.est. m.ferro Pag. 11 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1903/2021 Numero sezionale 3592/2022 Numero di raccolta generale 15860/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sottolineato da Cass. n. 6914/2015 «il convincimento dei giudici di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore dichiarato fallito è incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici ed ispirata ad esatti criteri giuridici»; 10. il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 9.000 oltre ad euro 200 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] RG 1
Sentenza Cassazione n. 15860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris