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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15069/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia a vanese Ang ostanzo LIF711A oggi, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia a vanese Ang ostanzo LIF711A oggi, i
Sentenza Cassazione n. 15069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris