CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; inoltre richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata in punto di responsabilità evidenzia come la coltivazione della sostanza stupefacente avveniva nel fondo del ricorrente, con un impianto di irrigazione simile a quello utilizzato per irrigare piante da frutto; il sistema di comando dell'irrigazione era posto in un luogo chiuso, accessibile al solo ricorrente. La prospettazione del ricorrente di una coltivazione a sua insaputa non trova elementi probatori e resta, quindi, un dubbio soggettivo. 2. La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato l'omessa applicazione del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., con motivazione adeguata e immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, rilevando come il notevole quantitativo di stupefacente (per circa 844 dosi medie) unito alle modalità di coltivazione (professionali, con un impianto di irrigazione meccanizzato) fanno ritenere il fatto di non lieve entità. Anche sull'uso personale (peraltro non oggetto dei motivi di appello) la Corte di appello fornisce adeguata motivazione in relazione alla quantità della sostanza stupefacente e alla professionalità nella coltivazione. Si tratta di una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, da sempre ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). f 3. Del tutto generico il motivo sul principio attivo inferiore allo 0,6%, in quanto tale limite è posto dalla norma solo per le lecite coltivazioni. Quello che rileva è la quantità di dosi singole medie ricavabili e la potenzialità della coltivazione per la produzione (nel tempo) di stupefacenti. 4. Anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando la gravità del reato e l'adeguatezza della pena ai fatti contestati. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, del resto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della