Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0030 Conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica A — Questioni di ricevibilità B — Il merito I — Mezzi di ricorso che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate

1. Violazione degli articoli 80 e 81 del [OSCURATO:PERSONA]

2. Violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA]

3. Violazione dell'articolo 15 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'articolo 4 delle decisioni 2-57, 16-58

a) Difetto di motivazione

b) Se gli accertamenti relativi al consumo di rottame della ricorrente siano esatti nel loro contenuto aa) Il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 bb) Il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958 cc) Il calcolo del consumo di rottame sulla base del consumo di energia elettrica

4. La legittimità della decisione che ha concretato l'obbligo di contribuzione della ricorrente

5. [OSCURATO:PERSONA]

II — Mezzi di ricorso che si riferiscono alle decisioni generali sul rottame

1. La determinazione dei periodi di conteggio

2. La presa in considerazione del rottame «assimilato»

a) Violazione dell'articolo 1 della decisione 22-54

b) Se i concetti impiegati siano troppo indeterminati

c) La presa in considerazione di bonifici di perequazione illegittimamente percepiti

3. La presa in considerazione delle economie di rottame realizzate grazie a un maggior impiego di ghisa

4. La determinazione dei prezzi di perequazione

a) L'autorizzazione alla Cassa di Bruxelles

b) L'applicazione di metodi diversi per la determinazione dei prezzi di perequazione

c) Se l'[OSCURATO:PERSONA] si sia basata su valori esatti

d) La determinazione di valori medi uniformi

e) La violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA]

5. [OSCURATO:PERSONA]

C — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La ricorrente nella causa per la quale presento oggi le mie conclusioni, ci è già nota in seguito a numerose altre cause da essa promosse in relazione al prelievo generale C. E. C. A. La questione che ora dobbiamo trattare si riferisce al suo obbligo di contribuzione nei confronti del sistema di perequazione del rottame, che, come sappiamo, si trova da parecchi anni in via di liquidazione.

Mi limiterò a delineare brevemente gli antefatti della causa.

Bisogna ricordare che la ricorrente, la quale ai fini della sua produzione impiegava rottame (e precisamente, come essa afferma, solamente rottame comunitario), per molti anni non si sentì obbligata a compiere le relative dichiarazioni nei confronti del meccanismo di perequazione.

Pertanto, in data 15 aprile 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] emanò una decisione formale nella quale ingiungeva alla ricorrente di fornire quei dati, riferentesi ai movimenti di rottame della sua azienda, che erano necessari per determinare il suo obbligo di contribuzione.

La ricorrente adempì le prescrizioni di tale decisione con lettera del 19 maggio 1960.

In essa i quantitativi di rottame d'acquisto imponibile, relativi al periodo dall'aprile 1954 al novembre 1958, furone indicati in circa 22 mila tonnellate.

Nel frattempo (maggio 1958) l'[OSCURATO:PERSONA] fece eseguire dalla Società fiduciaria svizzera una ispezione negli stabilimenti della ricorrente, a seguito della quale l'imponibile di rottame d'acquisto fu determinato in circa 30 mila tonnellate.

Con lettera del 13 giugno 1960 l'[OSCURATO:PERSONA] pretese dalla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori dichiarazioni relative ai movimenti di rottame dell'azienda, prescrizione cui la ricorrente ottemperò, il 13 dicembre 1960, con l'invio di una serie di documenti.

Nei mesi di novembre e dicembre 1961 gli stabilimenti della [OSCURATO:PERSONA] furono sottoposti a una nuova ispezione.

Il 23 febbraio 1962 l'[OSCURATO:PERSONA] emanò una seconda decisione formale, con la quale ingiunse alla ricorrente di produrre le fatture relative all'energia elettrica consumata ai fini produttivi nel periodo dall'aprile 1954 al novembre 1958.

Il modo nel quale la [OSCURATO:PERSONA] obbedì a tale ingiunzione fu costituito dall'invio di una dichiarazione della Società fornitrice di energia elettrica, dalla quale si doveva dedurre il consumo di energia della ricorrente durante il periodo summenzionato.

In seguito a tutte queste vicende, l'[OSCURATO:PERSONA], in data 8 agosto 1962, fu in condizione di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione al periodo aprile 1954-novembre 1958, il consumo di rottame soggetto a perequazione doveva essere valutato in circa 58 mila tonnellate.

Di conseguenza alla [OSCURATO:PERSONA], come pure ad altre imprese, pervenne, in data 8 aprile 1963, una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] nella quale erano contenuti il conteggio relativo all'obbligo di contribuzione, quale risultava in base alla decisione 7-63, nonché l'ingiunzione di soddisfare il debito così calcolato.

La ricorrente, però, non ottemperò a questa ingiunzione (fino ad oggi, secondo dichiarazioni non contestate dell'[OSCURATO:PERSONA], essa non ha pagato alcun contributo di perequazione) ; per converso introdusse un procedimento amministrativo, nel corso del quale discusse questioni attinenti al proprio obbligo di contribuzione, sia durante ripetuti incontri con i funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] sia attraverso un'ampia corrispondenza.

Alla fine di tale procedimento, l'[OSCURATO:PERSONA] emanò due decisioni in data 7 aprile 1965, nelle quali il consumo di rottame imponibile fu valutato (come già nella comunicazione dell'8 agosto 1962) in circa 58 mila tonnellate, mentre (come già era avvenuto nel conteggio dell'8 aprile 1963) il debito di contribuzione della ricorrente venne determinato in lire 395858600.

L'odierno ricorso si dirige appunto contro queste due decisioni.

Secondo le conclusioni della ricorrente, tali decisioni devono essere annullate per una serie di motivi che in parte si riferiscono direttamente alle decisioni impugnate, e in parte riguardano invece, in via di eccezione di illegittimità, le decisioni generali relative alla perequazione del rottame, che formano la base giuridica delle prime.

L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene infondate le domande proposte e ne chiede il rigetto.

Valutazione giuridica Passando ora ad esaminare la controversia, ometterò di delineare preliminarmente, come invece ha fatto la ricorrente, la storia del meccanismo di perequazione nelle sue diverse fasi, dal momento che tale storia ci è sufficientemente nota in seguito a una serie di processi.

Pertanto, inizierò subito lo studio delle singole questioni di fatto e di diritto oggi in discussione, e nel loro contesto, ove appaia necessario, affronterò l'esame delle decisioni generali che verranno in rilievo.

A — Le questioni di ricevibilità In primo luogo bisogna trattare di una eccezione avanzata in merito alla ricevibilità del ricorso, o, per essere più precisi, occorre prendere in considerazione le obiezioni e i dubbi che l'[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, sotto il profilo della ricevibilità, in relazione a certe formulazioni dell'atto introduttivo.

Tali obiezioni si basano sul fatto che nel ricorso si parla ripetutamente di motivi di annullamento di decisioni generali, con il che potrebbe essere creata l'impressione che la ricorrente ne chieda appunto l'annullamento.

Simile domanda dovrebbe in effetti essere considerata irricevibile, poiché, per essa, i termini sono ormai scaduti da molto tempo.

Ad un più attento esame, tuttavia, appare che in realtà questa non era l'intenzione della ricorrente.

In tal senso depongono appunto e la formulazione delle sue conclusioni, nelle quali si parla soltanto di annullamento di decisioni individuali , e il richiamo, contenuto nell'atto introduttivo del ricorso, all'articolo 36 del [OSCURATO:PERSONA] che, come è stato ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, consente la critica indiretta delle decisioni generali.

Le poco felici formulazioni di detto atto introduttivo devono dunque essere interpretate come eccezione di illegittimità, sulla cui ammissibilità non vi è nulla da obiettare.

Dopo questo chiarimento non mi sembra esistano altre questioni in ordine alla ricevibilità del ricorso, cosicché possiamo senz'altro affrontare l'esame della fondatezza del medesimo.

B — Il merito In questa sede dobbiamo articolare l'indagine in corrispondenza alle censure della ricorrente, e di conseguenza dobbiamo affrontare, anzitutto, la trattazione di quelle doglianze che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate, mentre approfondiremo successivamente i diversi aspetti della eccezione di illegittimità con la quale vengono attaccate le decisioni generali in materia di rottame.

I — Mezzi di ricorso che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate

1. Violazione degli articoli 80 e 81 del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A.

In relazione alla decisione che ha determinato il consumo di rottame della ricorrente, quest'ultima sostiene, in primo luogo, di aver fabbricato, durante il periodo di funzionamento del meccanismo di perequazione, principalmente «caviglie», «ganasce» e «piastre per ferrovia», cioè prodotti che, a norma dell'allegato I del [OSCURATO:PERSONA] C. E. C. A., non rientrano nella competenza della Comunità.

Di conseguenza, il rottame impiegato per la fabbricazione di tali prodotti non doveva essere preso in considerazione dal meccanismo di perequazione, il quale poteva agire soltanto nel quadro della competenza fissata dal [OSCURATO:PERSONA].

L'insostenibilità di questo assunto, a mio giudizio, può essere dimostrata abbastanza rapidamente, ed anzi senza che sia necessario approfondire gli ormai decennali rapporti tra la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA], come pure il fatto che durante tale periodo, e in particolare nel contesto di precedenti giudizi relativi al prelievo generale C. E. C. A., non fu mai sollevata alcuna eccezione per quanto riguarda la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; circostanza, questa, che già nella causa 1-59 condusse la Corte di Giustizia a dichiarare formalmente la qualità di impresa della ricorrente.

È cioè incontestato che la [OSCURATO:PERSONA] produce direttamente l'acciaio necessario alla fabbricazione dei prodotti finiti.

Tale presupposto è decisivo in ordine all'appartenenza alla C. E. C. A. Viceversa, come la Corte ha chiaramente sottolineato nella causa 14-59, non è rilevante la questione se l'acciaio prodotto da un'impresa giunga sul mercato, vale a dire se sia prodotto per questo fine.

Appare così certo che l'[OSCURATO:PERSONA] ha rispettato i limiti della propria competenza, quando, ai fini della tassazione della ricorrente, ha incluso nel conteggio di perequazione il rottame da essa impiegato per la fabbricazione dei prodotti finiti.

In una successiva sezione della presente indagine esamineremo altre questioni connesse ai particolari rapporti di produzione della ricorrente.

2. Violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA] seconda censura è diretta contro le modalità con le quali l'[OSCURATO:PERSONA] fece eseguire nel 1961 un'ispezione negli stabilimenti della ricorrente.

Quest'ultima sostiene che del controllo era stata incaricata la Società fiduciaria svizzera, ma che questa, a sua volta, delegò l'incarico ricevuto alla «Fidital», una società per azioni italiana con sede in Milano.

In questo modo sarebbe stato violato l'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], che certamente consente all'[OSCURATO:PERSONA] di affidare una ispezione a determinate persone da essa scelte, ma non concede a quest'ultime un potere di subdelegazione; cosicché gli accertamenti relativi al consumo di rottame da parte della riccorrente, in quanto si basano essenzialmente sui risultati della ispezione della «Fidital», non potrebbero venire presi in esame.

In nessun caso i controlli potrebbero determinare l'inversione dell'onere della prova, cosicché toccherebbe ancora all'[OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la riccorrente ha consumato determinati quantitativi di rottame soggetto alla perequazione.

Anche questa doglianza non mi sembra fondata. (Già una volta, e precisamente nella causa 18-62 (Raccolta , vol.

IX, p. 551), la Corte ebbe occasione di pronunciarsi su una analoga censura.

In quell'occasione il contenuto dell'articolo 47 fu chiaramente delineato rispetto al contenuto dell'articolo 86, e venne rilevato che l'esecuzione di controlli attraverso società fiduciarie private non costituiva delega di poteri sovrani, bensì si basava sull'affidamento di un incarico ispettivo a determinate persone, dall'[OSCURATO:PERSONA] ritenute idonee a svolgerlo.

Anche nel presente caso non si è verificato nulla di più e di diverso di quanto si trattava allora di giudicare.

La circostanza che a svolgere l'attività in questione non sia stata la Società fiduciaria svizzera, che di solito esegue i controlli per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], e che è in diretto rapporto contrattuale con quest'ultima, ma una società italiana, la quale del resto, dal punto di vista organizzativo è in qualche modo collegata con detta Società fiduciaria svizzera, non dovrebbe avere importanza, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] seppe dell'intervento della «Fidital» e lo approvò.

Del pari è irrilevante che l'incarico relativo all'ispezione sia stato affidato a una persona giuridica, in quanto non vi è nessun elemento che consenta di affermare che i suoi rapporti relativi all'ispezione sono inesatti.

Del resto, nella presente fattispecie può essere ripetuto quanto la Corte di Giustizia ha affermato nella causa 18-62: né la ricorrente ha dedotto alcun elemento che possa deporre contro l'attitudine e la imparzialità dei controllori della «Fidital», né ha protestato, contro l'ispezione, nell'anno 1961.

Di conseguenza, non sussistono in definitiva motivi per non prendere in considerazione i risultati forniti dalla «Fidital» ; di questi anzi bisogna in linea di principio tener conto, finché la ricorrente non fornisca la prova della loro inesattezza.

3. Violazione dell'articolo 15 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'articolo 4 delle decisioni 2-57, 16-58 In una terza censura sono stati riuniti alcuni argomenti che si riferiscono alla determinazione dell'imponibile di rottame d'acquisto.

Fra questi sta in primo piano l'argomento relativo al difetto di motivazione.

a) Difetto di motivazione Per comprendere il significato di questo mezzo di ricorso bisogna premettere le seguenti considerazioni.

L'[OSCURATO:PERSONA], nel nostro caso, ha applicato tre metodi, al fine di determinare i quantitativi di rottame soggetto alla perequazione: per il periodo dall'aprile 1954 al febbraio 1957, essa si basò sulle fatture relative agli acquisti di rottame esaminate dai suoi controllori negli uffici della ricorrente.

Per il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958, tali documenti sarebbero stati lacunosi.

Pertanto, in relazione a detto periodo, si procedette a una valutazione del consumo di rottame in base alle fatture concernenti le vendite di prodotti finiti.

Infine, il calcolo complessivo fu verificato attraverso le indicazioni della ricorrente relative al proprio consumo di energia elettrica, dal quale, con l'applicazione di un determinato parametro, può essere ricavato il consumo di rottame.

In maniera corrispondente a queste diversità di metodi sono dunque articolate anche le censure sul difetto di motivazione. — Tale difetto dovrebbe essere ravvisato : — nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha specificato le fatture di acquisto e di vendita, — nella circostanza che non si è indicato il modo in cui le accertate quantità complessive di rottame d'acquisto si ripartiscono tra i diversi periodi di conteggio, ed infine, nei fatto che emersero contraddizioni nell'applicazione del parametro «impiego di rottame-produzione di acciaio».

Tuttavia, a un più attento esame, anche queste censure non reggono.

La ricorrente, al pari di altre imprese, scambia anzitutto i requisiti necessari per soddisfare l'obbligo di motivazione con quelli valevoli per le memorie processuali o per un procedimento probatorio.

La Corte di Giustizia ha già ripetutamente dichiarato che una motivazione deve indicare solamente gli elementi essenziali in fatto e in diritto sui quali poggia una decisione.

I fattori rilevanti per una decisione non debbono perciò essere esposti in tutte le loro particolarità, ma soltanto a grandi linee (vedi da ultimo la sentenza 8-65).

Di conseguenza l'[OSCURATO:PERSONA] poté legittimamente omettere di indicare, nella motivazione della decisione, tutte le fatture relative agli acquisti di rottame e alle vendite di prodotti d'acciaio, che servirono ai suoi calcoli.

La loro precisazione poteva ben essere riservata al procedimento davanti alla Corte.

Seguendo un principio diverso, la motivazione della decisione impugnata, come si può dedurre dalle tabelle ora prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ampliata in maniera irragionevole.

Ciò non corrisponde però al contenuto dell'obbligo di motivazione, come già ripetutamente ho sottolineato.

Per quel che riguarda la ripartizione dell'imponibile di rottame tra i diversi periodi di conteggio, alla pagina 5 della decisione impugnata è stato detto quanto è necessario.

Non si può ragionevolmente pretendere una motivazione più ampia.

Infine anche la pretesa contraddizione, che si troverebbe nella motivazione della decisione a proposito del rapporto tra impiego di rottame e produzione di acciaio, ha avuto, attraverso le osservazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] contenute nel controricorso, il suo chiarimento: si tratta di un errore commesso dalla ricorrente, errore che si spiega in quanto il consumo di rottame è una volta riferito all'acciaio greggio e l'altra, ai prodotti finiti.

Il risultato dei calcoli non ne restò però influenzato.

In sintesi, non sarebbe giustificato l'annullamento della decisione per motivi formali.

b) Se gli accertamenti sul consumo di rottame da parte della ricorrente siano esatti nel loro contenuto.

Sempre nel quadro di questa terza censura, dobbiamo inoltre esaminare alcune doglianze che si riferiscono all'esattezza, sotto il profilo del contenuto , degli accertamenti fatti dall'[OSCURATO:PERSONA].

A tal fine si devono distinguere vari aspetti della questione. aa) Il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 Là dove l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama alle fatture di acquisti di rottame esaminate dai suoi controllori — è questo il caso per il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 — , la ricorrente si limita: a definire assurdi gli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA], e ciò in considerazione delle proprie dichiarazioni fatte due anni più tardi; a sostenere che alcune fatture contenute nella tabella dell'[OSCURATO:PERSONA] non provengono, come risulta dalla loro intestazione, dalle imprese fornitrici di rottame, ma da imprese di trasporti; e a criticare il fatto che il consumo di rottame impiegato nei lavori per conto di terzi sia stato preso in considerazione per tutto il periodo di funzionamento del meccanismo di perequazione, benché solamente la decisione 14-55 avesse dettato norme in proposito.

Iniziando dal punto indicato per ultimo, osservo che la critica è chiaramente insostenibile, in quanto la decisione 14-55 non ha introdotto nel sistema di perequazione, per quel che riguarda il rottame consumato nei lavori per conto di terzi, regole nuove, ma ha voluto semplicemente rendere esplicita una norma che si poteva dedurre dai principi generali in materia di perequazione, quali furono in vigore sin dall'inizio.

Nel contesto di questa serie di doglianze bisogna poi sottolineare che giustamente l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama in linea di principio ai risultati dei propri controlli, poiché fino al 1958 (momento della prima ispezione) ad essa non erano mai pervenute dichiarazioni della ricorrente, e le successive indicazioni di quest'ultima (fornite nel 1960) non erano chiaramente conciliabili con i risultati di detti controlli.

Per il periodo in questione, per quel che concerne l'onere della prova, vale dunque ciò che è stato detto prima in relazione all'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], cioè che spetta alla ricorrente dimostrare che gli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] sono errati.

Se si riflette su tutto ciò, le argomentazioni della ricorrente, in quanto essa si limita a parlare in forma generica dell'assurdità dei risultati dei controlli in questione, non possono essere considerate sufficienti.

Lo stesso vale per l'osservazione secondo la quale alcune delle pretese fatture di acquisto di rottame proverrebbero in realtà da imprese di trasporto, e ciò non da ultimo perché l'[OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in maniera convincente che si tratta di forniture di rottame da parte delle ferrovie italiane, forniture che sono state effettuate attraverso il «servizio carrelli» di quest'ultime.

Le obiezioni della ricorrente potrebbero avere rilievo solo ove essa dimostrasse, per mezzo di documenti, l'inesattezza degli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ma sotto questo profilo, non c'è stato da parte sua alcun serio tentativo. [OSCURATO:PERSONA] afferma simplicemente che nei propri archivi non sussistono più documenti contabili per il periodo in questione, senza dare alcuna giustificazione di siffatta circostanza.

Ora simile giustificazione appare inadeguata, proprio per il fatto che il rapporto fra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], contraddistinto fin dall'inizio da contestazioni sugli obblighi di denuncia e di contribuzione nei confronti del meccanismo di perequazione, doveva indurre a conservare i documenti probatori necessari sino al definitivo chiarimento della controversia.

Dal momento che per il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 non disponiamo di ragionevoli controprove della ricorrente e poiché la sua argomentazione tratta dalla decisione 14-55 non sembra valida, siamo costretti a ritenere esatti i risultati degli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA]. bb) Il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958 In primo luogo, le stesse osservazioni valgono per il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958, in quanto la ricorrente si è limitata a contestare come inesatti i dati dell'[OSCURATO:PERSONA] relativi alle vendite di prodotti di acciaio, che avevano servito come base per il calcolo del consumo di rottame; ciò senza produrre come controprova alcun documento contabile.

Inoltre per questo periodo dobbiamo considerare i seguenti argomenti.

La ricorrente si richiama al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente incluso nel calcolo, prodotti finiti che non rientravano nella competenza della Comunità.

Ho però già dimostrato, in relazione al primo mezzo di ricorso, che tale argomento non regge.

Invero, è decisiva la circostanza che la ricorrente produce direttamente l'acciaio greggio necessario per la fabbricazione dei suoi prodotti finiti, poiché con ciò si giustifica il fatto che dall'entità di tali prodotti vengano tratte illazioni sul consumo di rottame indispensabile per la preparazione dell'acciaio greggio.

La ricorrente lamenta inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] sia partita, nei suoi calcoli, puramente e semplicemente dal consumo di rottame, senza fare le necessarie detrazioni per le risorse proprie e per la diminuzione delle scorte, come prescritto nelle decisioni 2-57 e 16-58.

Anche tale doglianza è però infondata. [OSCURATO:PERSONA] sue memorie l'[OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta, ha affermato che la ricorrente non ha mai mantenuto grossi depositi, cosicché una diminuzione delle scorte poté non venire in rilievo per il calcolo del suo debito di contribuzione.

Per quanto riguarda le risorse proprie, l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha tenuto conto in maniera globale.

E a tale proposito fu fatta una differenza secondo i vari tipi di prodotti.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito dettagliatamente questo punto nell'allegato 5 al controricorso, e le cifre indicate nella motivazione della decisione ci mostrano che in quella sede ci si è regolati proprio cosi.

Per converso la ricorrente non diede in maniera adeguata la prova, che ad essa incombeva, circa il fatto che le risorse proprie avrebbero raggiunto nella sua azienda un livello particolarmente elevato, vuoi per le caratteristiche stesse della fabricazione, vuoi per denuncie di difetti nei prodotti da parte dei clienti.

La sua critica potrebbe apparire giustificata solo nel punto in cui essa afferma che con l'accertamento del consumo di rottame in base alle vendite di prodotti finiti, non viene esclusa una doppia tassazione di determinati quantitativi di rottame.

Ciò in quanto i prodotti venduti nel febbraio 1957 dovettero essere fabbricati con rottame che, al più tardi, fu acquistato nel gennaio 1957, e che come tale era già compreso nel conteggio relativo al periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957.

Tuttavia la censura perde in parte il suo fondamento, se si considera che l'[OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione fatture relative a vendite avvenute soltanto fino al novembre 1958 compreso.

Pertanto ne rimase escluso il consumo di rottame che servì alla fabbricazione di prodotti che poterono essere venduti solamente dopo il 30 novembre 1958.

In questo modo dovrebbe essere stata realizzata una certa compensazione, per quanto riguarda gli errori del calcolo concernente il consume di rottame verificatosi nei primi mesi del secondo periodo.

Inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] ha cercato di controllare l'esattezza dei risultati delle sue valutazioni attraverso accertamentirelativi al consumo di energia elettrica, i quali portarono a conclusioni analoghe.

La critica della ricorrente potrebbe dunque apparire giustificata solamente ove fossero riscontrabili degli errori anche in questo sistema di calcolo. cc) Il calcolo del consumo di rottame sulla base del consumo di energia elettrica Vengo ora ad esaminare le doglianze che si riferiscono all'accertamento del consumo di rottame in base al consumo di energia.

La Corte di Giustizia (cfr. in particolare la causa 18-62) ha ripetutamente sottolineato che in linea di principio non vi è nulla da obiettare contro tale metodo di calcolo, quando l'[OSCURATO:PERSONA], in mancanza delle necessarie denuncie o a causa della loro provata infondatezza, sia costretta a procedere all'accertamento d'ufficio.

Inoltre la Corte di Giustizia non ha criticato neppure le particolarità di detto metodo di calcolo, quali furono elaborate da una commissione di esperti.

La questione si riassume pertanto, per quel che ci riguarda, nel quesito se, nel caso di specie, siano stati addotti argomenti per i quali mancano precedenti giurisprudenziali, e se tali argomenti possano essere considerati fondati.

Non mi sembra che le cose stiano in questi termini.

Se ben vedo, sono state avanzate, accanto ad altre obiezioni già trattate, soprattutto le seguenti censure: il calcolo dell'[OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che la ricorrente ha sempre lavorato impiegando una percentuale particolarmente elevata di ghisa; l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato il fatto che il consumo di elettricità riguarda anche la fabbricazione di prodotti finiti.

A mio giudizio, per noi è sufficiente, sotto questo profilo, il constatare che la ricorrente non ha, non dico fornito una prova quale essa doveva produrre secondo i requisiti fìssati dalla giurisprudenza della Corte, ma neppure tentato di dare un principio di prova per le sue affermazioni.

Tale prova sarebbe stata in particolare necessaria per la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti impiegato, in quantità notevoli, ghisa nuova per la sua produzione di acciaio, o se invece, come ritiene l'[OSCURATO:PERSONA], abbia fatto ricorso a rottame di ghisa, che in base alla disciplina del sistema di perequazione viene appunto considerato come rottame.

In sintesi, possiamo concludere che negli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA] non sono certo da escludere delle inesattezze, ma che queste sono contenute entro limiti che la Corte di Giustizia ritiene tollerabili, quando le imprese interessate omettano di collaborare, al fine di ottenere valori esatti, con un corretto comportamento verso il meccanismo di perequazione.

Non ravviso pertanto l'esistenza di alcun motivo per contestare gli accertamenti fatti dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il consumo di rottame da parte della ricorrente.

4. Sulla legittimità della decisione che ha fissato l'obbligo di contribuzione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] discussione orale la ricorrente ha infine avanzato una censura autonoma relativa alla decisione con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato la somma dei contributi dovuti.

Tale doglianza si basa sul fatto che poco tempo prima era stata emanata una nuova decisione generale (decisione 19-65 del 15 dicembre 1965 sulla preparazione dei conteggi definitivi relativi alla perequazione del rottame importato ed assimilato), nella quale erano contenute nuove cifre per quel che riguarda la determinazione dell'obbligo di contribuzione.

Per tale fatto la decisione individuale impugnata avrebbe perduto la propria base giuridica (decisione 7-63).

Ritengo tuttavia che di tale doglianza si possa non tener conto, poiché rilevante per noi è solo la situazione giuridica quale sussisteva al momento dell'emanazione della decisione impugnata.

Dal momento che questa, come avviene di regola per le singole decisioni individuali del meccanismo di perequazione, ha carattere solo provvisorio, l'[OSCURATO:PERSONA] non trascurerà di riesaminare gli accertamenti in essa contenuti alla luce degli elementi forniti dalla decisione 19-65, e a notificare alla ricorrente, in quanto ne sia interessata, una nuova decisione sulla determinazione del suo debito di contribuzione.

5. [OSCURATO:PERSONA] conclusione si può rilevare, come risultato preliminare, che nessuna delle doglianze avanzate direttamente contro le decisioni individuali impugnate è fondata.

II — Censure che si referiscono alle decisioni generali in materia di rottame Con le considerazioni sin qui svolte, la controversia non è però ancora analizzata in maniera esauriente, poiché la ricorrente ritiene che la decisione generale 7-63 e le altre decisioni che ne stanno alla base presentino dei vizi che hanno influito sul conteggio individuale per essa predisposto.

Esaminiamo dunque come questa eccezione di illegittimità sia strutturata nei suoi particolari.

1. Sulla determinazione dei periodi di conteggio In primo luogo la ricorrente lamenta il fatto che nella decisione 19-60 siano stati stabiliti, per l'inizio del funzionamento del sistema di perequazione, due grandi periodi di conteggio, ciascuno con un tasso uniforme di contribuzione, e precisamente, per il tempo corrispondente alla validità della decisione 22-54, un periodo di 12 mesi, per quella della decisione 14-55, un periodo di 22 mesi.

In questo modo la decisione 19-60 contrasterebbe con il principio in base al quale la Cassa di perequazione doveva applicare periodi di conteggio mensili o al massimo trimestrali, e inoltre sarebbe in antitesi con altre decisioni generali (2-57 e 16-58) che prevedevano egualmente periodi di 3 mesi.

Per tale divergenza non sussisterebbe alcuna motivazione; essa inoltre avrebbe effetti discriminatori e rappresenterebbe uno sviamento di potere.

Per quanto riguarda anzituto la censura di difetto di motivazione, si può dire che essa è certamente infondata, come si deduce chiaramente dai considerando della decisione 19-60.

E a questo proposito, trattandosi di censura formale, non ha naturalmente rilievo il punto se detti considerando fossero o no contenutisticamente esatti.

Inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che anche la Cassa di Bruxelles, nel periodo in cui resse l'amministrazione del consorzio di perequazione, applicò per la decisione 22-54 un periodo di conteggio di 12 mesi, e per la decisione 14-55, in corrispondenza al tempo in cui rimase in vigore, prima di tutto un periodo di 9 mesi, e poi, dopo la proroga di detta decisione, un periodo di 13 mesi.

Soltanto i pagamenti dei contributi furono esatti mensilmente.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha dunque fatto altro che sanzionare la prassi della Cassa dopo che, assunta l'amministrazione del consorzio di perequazione, poté a posteriori accertare che a tale prassi non era connessa una discriminazione per le imprese interessate.

Del resto l'[OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che essa aveva la facoltà giuridica di modificare le precedenti decisioni generali sul rottame, se queste avessero suggerito una diversa prassi di conteggio, poiché naturalmente le decisioni adottate in un primo tempo non sono di grado superiore alle decisioni generali emanate successivamente.

Infine anche la censura di discriminazione si rivela infondata.

Contro di essa si potrebbe in primo luogo replicare che tutte le imprese si trovarono nella stessa situazione per quanto riguarda i periodi di conteggio.

Inoltre la ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione di altri più brevi periodi di conteggio avrebbe determinato nei suoi confronti un aggravio minore.

Anzi l'[OSCURATO:PERSONA], nella sua ultima memoria, ha chiarito che la scelta dei periodi di conteggio quale fu realizzata dalla decisione 19-60 ebbe conseguenze favorevoli per la ricorrente, e che l'obbligo di contribuzione di quest'ultima sarebbe cresciuto se si fossero applicati i periodi trimestrali da essa richiesti.

Con ciò è dimostrato che la critica concernente la determinazione dei periodi di conteggio non può essere accolta.

2. Sulla presa in considerazione del rottame assimilato Secondo la ricorrente è inoltre censurabile il fatto che determinati quantitativi di rottame, della cui individuazione mi occuperò subito, siano stati compresi nella perequazione.

Qualora fossero lasciati fuori, così come dovrebbe avvenire per diverse considerazioni, l'onere complessivo della perequazione e perciò anche la contribuzione della ricorrente ne sarebbero diminuiti.

Nel quadro di siffatta argomentazione bisogna considerare diversi aspetti : a) La ricorrente ritiene inammissibile che nel conteggio previsto dalle decisioni generali 18-60 e 20-60 sia stato incluso rottame assimilato, per tutto il periodo di validità del Consorzio di perequazione.

Nell'articolo 1 della decisione 22-54 si parlerebbe soltanto di rottame importato, il che consentirebbe, per lo meno per quel che concerne il periodo di applicazione della suddetta decisione, di prendere in considerazione solo questo tipo di rottame.

A tale doglianza potrei anzitutto replicare adducendo l'argomento già svolto e riguardante la parità di grado delle decisioni generali in materia di rottame, parità che consente in linea di principio all'[OSCURATO:PERSONA] di ritornare, con decisioni successive, su principi fìssati in decisioni precedenti, modificandoli o integrandoli.

Ma, anche a prescindere da ciò, la critica della ricorrente appare infondata, poiché nell'articolo 2 della decisione 22-54 si parla espressamente di rottame, assimilato e anzi, diversamente da quanto ritiene la ricorrente, non soltanto nel senso di una progettata sua futura inclusione nella perequazione.

Con ciò la sua assoggettabilità a quest'ultima risulta chiaramente riconosciuta già nel contesto della decisione 22-54.

Il fatto che nella rubrica e nell'articolo 1 della decisione di cui trattasi tale rottame non sia stato menzionato non ha per contro alcun rilievo, poiché una disciplina legislativa dev'essere interpretata nel suo complesso e non sono decisive le rubriche o gli articoli introduttivi, che non hanno chiaramente altro valore se non quello di caratterizzare con una denominazione l'istituto che si vuole creare. b) La ricorrente critica inoltre l'impiego di concetti indeterminati come «rottame assimilato» (ferraille assimilée) e (nelle decisioni 14-55, 2-57, 16-58) «rottame oneroso» (ferraille onéreuse), in quanto essi non sarebbero suscettibili di una precisa interpretazione e rimetterebbero al giudizio discrezionale dell'amministrazione lo stabilire il tipo di rottame che può assere preso in considerazione ai fini della perequazione.

Mancherebbe inoltre una motivazione che giustifichi questo ampliamento del sistema di perequazione, cosicché sembrerebbe sostenibile solo la tesi che, per il periodo di validità della decisione 14-55, doveva essere dichiarato assoggettabile alla perequazione, oltre al rottame importato, soltanto il rottame navale espressamente indicato.

A proposito di queste censure l'[OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che molte volte non è possibile, in leggi che contemplano fattispecie economiche complesse, dare definizioni dotate di un grado di precisione tale che consenta, per così dire, un' automatica applicazione della disciplina normativa al singolo caso.

Proprio per impedire imprevedibili discriminazioni, si può rivelare necessario il concedere un certo potere discrezionale all'autorità amministrativa incaricata di applicare la legge.

Tale procedimento non è in effetti criticabile in quanto un'adeguata direttiva per la condotta dell'amministrazione possa essere dedotta dallo scopo della legge e dal suo contenuto complessivo.

E invero, a mio giudizio, questo è il caso per quanto riguarda, nel quadro del sistema di perequazione, il ricorso ai concetti di «rottame assimilato» e di «rottame oneroso», che sono stati impiegati accanto a quelli di «rottame importato» e di «rottame navale».

Si deve perciò trattare di rottame il cui recupero è molto costoso (così come avviene per il rottame navale), o che non apparteneva al mercato comune del rottame, in quanto per esso non valevano i divieti generali di esportazione.

Introdurre nella perequazione tale rottame corrispondeva, come sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], all'interesse generale, in quanto il suo prezzo non raggiungeva di regola il livello del prezzo di importazione, e perché così poteva essere diminuito il fabbisogno di rottame importato che, implicando maggiori bonifici di perequazione, avrebbe determinato un aggravio degli oneri per tutti i consumatori di rottame.

Con tali considerazioni, che si possono dedurre dallo sopo della legge e dal contenuto complessivo delle decisioni generali in materia di perequazione, si sono contemporaneamente soddisfatti i requisiti che possono essere posti ai fini di una sufficiente motivazione.

In questo contesto non si può infine trascurare che l'[OSCURATO:PERSONA], dopo l'assunzione dell'amministrazione del consorzio di perequazione, eseguì rigorosi controlli per quel che riguarda la assoggettabilità alla perequazione di certe quantità di rottame.

Di ciò danno testimonianza i requisiti che, nella decisione 23-58, furono posti per quel che concerne l'ammissione al beneficio della perequazione di rottame diverso da quello importato.

In ogni caso la ricorrente non potè né affermare né dimostrare che, in seguito alla strutturazione da essa consurata delle decisioni generali, siano state in definitiva incluse nella perequazione quantità di rottame che ragionevolmente non potevano venire in considerazione per essa.

Contro l'assoggettabilità alla perequazione di altro rottame oneroso non vi è dunque nulla da obiettare sul piano giuridico. c) Sempre nel contesto del secondo mezzo di impugnazione diretto contro le decisioni generali, la ricorrente sostiene che i conteggi erano viziati in quanto comprendevano quantitativi di rottame per i quali il benefìcio della perequazione fu ottenuto con frode, e in quanto le cifre del rottame soggetto a detta perequazione oscillavano, senza che di ciò fosse data giustificazione particolare.

L'ultima di queste censure e certamente infondata, da un lato, perché fu sempre sottolineata la provvisorietà dei conteggi finora esistenti e, dall'altro, perché il mutamento nei risultati di tali conteggi dev'essere ricollegato ai controlli dell'[OSCURATO:PERSONA].

Invero l'obbligo di motivazione ragionevolmente non può significare che tutti i risultati dei controlli vanno indicati nelle decisioni generali.

Per quanto riguarda le frodi commesse nel quadro della perequazione, bisogna del pari rifarsi alla provvisorietà dei conteggi ad essa relativi.

Dichiarazioni definitive sui bonifici ottenuti mediante frode non sono pertanto possibili fino a quando non siano ancora concluse le indagini e continuino ad essere intrapresi passi per il recupero delle somme corrispondenti.

Solo alla fine di tutte queste operazioni, ed eventualmente solo dopo che la Corte — cosa finora non verificatasi — avrà accertato una faute de service dell'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che quest'ultima dovrà rispondere con tutto il suo bilancio degli ammanchi verificatisi nel meccanismo di perequazione, solo in quel momento, dico, sarà possibile un giudizio sul punto se determinate somme, che effettivamente furono pagate dalla Cassa, non dovevano in definitiva figurare nel conteggio della perequazione.

In considerazione di tutte queste circostanze, non esiste attualmente alcun motivo, per la ricorrente, di censurare la ripartizione di bonifici di perequazione che si pretende siano stati ottenuti mediante frodi.

In sintesi, nessuna delle doglianze sopra trattate, in relazione alle decisioni generali sul rottame, può portare all'accoglimento del ricorso.

3. Sulle modalità con le quali è stato tenuto conto delle economie di rottame per impiego di ghisa In una terza censura la ricorrente accenna al fatto che le decisioni 14-55, 2-57 e 16-58 prevedevano, in forma generale, un premio per le economie di rottame dovute a maggiore impiego di ghisa.

In base a tale principio sarebbe stata emanata la decisione 26-55, che premiava l'impiego di ghisa nei forni Martin, e la decisione 3-56 che attribuiva un premio per l'impiego di acciaio liquido Thomas nei forni elettrici.

Viceversa non furono presi in considerazione altri metodi di economizzazione, in particolare quelli dei forni a carica solida, che erano possibili anche per la ricorrente e che avrebbero portato a sostanziali risparmi di rottame.

Questo fatto rappresenterebbe una discriminazione, la quale potrebbe essere eliminata solo in quanto fossero lasciati da parte i provvedimenti di economizzazione espressamente riconosciuti, e venisse defalcato dal conteggio di perequazione l'ammontare dei premi ad essi relativi.

In questo contesto bisogna anzitutto rilevare che la ricorrente non sostiene di avere effettivamente ottenuto dei risparmi di rottame attraverso un maggiore impiego di ghisa, e di conseguenza di aver diritto a premi.

Tale conclusione sarebbe chiaramente insostenibile, poiché il principio stabilito in forma generale per la prima volta nella decisione 14-55 necessitava naturalmente di decisioni di attuazione che ne rendessero possibile l'applicazione nel singolo caso.

La perizia prodotta dalla ricorrente parla perciò soltanto di possibilità teoriche, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel quadro di dette decisioni di attuazione.

Mi sembra però più che dubbio che l'obbligo di eguale trattamento e il divieto di discriminazione esigano questo.

Secondo l'universale opinione, non si può parlare di discriminazione in caso di trattamenti speciali obiettivamente giustificati.

Anche il fatto soltanto che la situazione particolare di ogni singola impresa non sia presa in considerazione da una disciplina generale non legittima ancora la censura di discriminazione.

Nel nostro caso, come giustamente sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], è essenziale la circostanza che con una decisione generale si dovevano fissare criteri che inducessero ad economie di rottame, che cioè si basassero su una certa possibilità di calcolo preventivo.

A questo fine era necessario far ricorso a criteri generali sicuri, fondati su valori costanti e commisurati a procedimenti redditizi e realizzabili senza difficoltà.

Nel quadro della disciplina dei premi potevano dunque essere presi in considerazione solo quei procedimenti tecnici che soddisfacessero tali requisiti.

A mio giudizio non si può tuttavia sostenere che la ricorrente abbia fornito la prova circa la possibilità di realizzare nella propria azienda procedimenti di economizzazione.

Sotto questo profilo la perizia da essa prodotta, che ritiene possibile in particolari condizioni un impiego di ghisa del 30 % circa, è troppo imprecisa.

Essa inoltre — secondo la valutazione fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] — a causa dei calcoli poco fondati relativi ai costi di produzione costringe a concludere che l'impiego di rottame portava, nell'azienda della ricorrente, a risultati economici molto più favorevoli che non l'impiego di ghisa.

Pertanto, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] si differenzia essenzialmente da quella delle altre imprese che, oltre tutto — cosa invece trascurata dalla ricorrente — ricevettero premi solo come compenso dei maggiori costi derivanti dall'impiego di ghisa, e che quindi in effetti non ottennero alcun vantaggio dall'impiego di metodi stabiliti nell'interesse generale.

All'[OSCURATO:PERSONA] non si può dunque imputare una violazione del divieto di discriminazione o un falsamento delle condizioni di concorrenza, in quanto essa ha previsto, nel quadro del meccanismo di perequazione, un sistema di premi per certi procedimenti tecnici destinati a risparmiare rottame.

4. Sulla determinazione dei prezzi di perequazione Con un ultimo mezzo di ricorso, la ricorrente censura infine la fissazione dei prezzi di perequazione, cioè dei prezzi in base ai quali erano corrisposti i bonifici di perequazione per il rottame importato o altro rottame oneroso, e in base ai quali erano determinati gli oneri di perequazione da ripartire.

A tali scopi venne emanata una serie di decisioni (18-60, 20-60, 7-63 e altre precedenti decisioni), che sarebbero viziate sotto vari aspetti. a) La ricorrente critica anzitutto l'autorizzazione data alla Cassa di Bruxelles di fissare i prezzi di perequazione nonché il fatto che detta Cassa non ha proceduto ad alcuna comunicazione per quel che riguarda tale determinazione (ma non mi è certamente chiaro se questa doglianza sia stata alla fine mantenuta).

La censura è però sicuramente infondata, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], dopo l'emanazione della decisione 15-58 e dopo aver assunto l'amministrazione del consorzio di perequazione, riesaminò tutte le deliberazioni della Cassa, e in conseguenza di ciò publicò una serie di decisioni relative alla determinazione dei prezzi di perequazione valevoli per i diversi periodi. b) Posso del pari sbrigarmi rapidamente riguardo a una seconda osservazione della ricorrente, secondo la quale nella determinazione dei prezzi di perequazione sarebbero stati applicati metodi diversi per i diversi periodi di conteggio.

Tale censura infatti non è sufficientemente precisata; in particolare non è stato indicato come dalla suddetta circostanza sarebbero derivati dei pregiudizi per la ricorrente. c) In un altro punto la ricorrente sottolinea, certamente non a torto, che per la fissazione di attendibili prezzi di perequazione sarebbero stati necessari un esatto accertamento e un controllo dei prezzi pagati per il rottame comunitario.

Se però tale affermazione vuole tradursi in una tacita critica diretta all'[OSCURATO:PERSONA], noi dobbiamo respingerla.

In effetti risulta che il sistema di perequazione ha tratto gli elementi necessari per la determinazione dei prezzi di perequazione dalle denuncie cui erano tenute, ai sensi della disciplina in questione, le imprese consumatrici di rottame, denuncie che, nella maggior parte dei casi, vennero fatte in maniera incensurabile, e la cui esattezza fu verificata dall'[OSCURATO:PERSONA] con numerosi essenziali controlli.

Non deve trarre in inganno il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] nella presente controversia, dibattendo con la ricorrente la questione dei prezzi di mercato effettivamente pagati, si sia richiamata ad una pubblicazione contenuta in una rivista, poiché qui si tratta, come sottolinea giustamente l'[OSCURATO:PERSONA], di un comportamento processuale , che non consente alcuna deduzione sul modo nel quale, durante l'esistenza del sistema di perequazione, sono stati effettivamente accertati i prezzi di cui trattasi. d) A prima vista sembra seducente anche la critica della ricorrente, secondo la quale la determinazione di valori medi e di prezzi di perequazione uniformi per tutta la Comunità avrebbe un effetto discriminante a causa delle differenze di prezzi esistenti in seno ad essa.

Ad esempio, la ricorrente sostiene di aver dovuto molte volte pagare prezzi più alti per il rottame interno, e di essere stata quindi danneggiata, in seguito all'applicazione di un tasso di contribuzione uniforme per tutta la Comunità, rispetto a quelle imprese che poterono acquistare rottame interno a un prezzo inferiore a quello ufficiale di perequazione.

A questo proposito si deve pero in primo luogo osservare che la ricorrente non ha dato alcuna valida prova circa l'esattezza delle sue affermazioni.

Essa ha prodotto soltanto due dichiarazioni di pretese società fornitrici di rottame mentre, in considerazione delle notizie, ricavate da riviste, che l'[OSCURATO:PERSONA] ha fornito sui prezzi italiani del rottame, una prova effettiva avrebbe dovuto è potuto essere data dalla ricorrente con la produzione delle fatture di acquisto.

Inoltre, come sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], non è da escludere che i prezzi più elevati effettivamente pagati dalla ricorrente per il rottame importato si spieghino in base all'impiego dell'oneroso rottame di ghisa.

In definitiva appare decisiva la considerazione che, pur in presenza di differenze di prezzi all'interno della Comunità, il principio di un mercato comune uniforme vieta un frazionamento regionale dei prezzi di perequazione.

Invero, anche con l'applicazione di tassi uniformi di contribuzione per tutta la Comunità, si poteva contare, sotto il profilo del risultato globale, su una soddisfacente perequazione, ove si consideri ad esempio il fatto che pure i prezzi di importazione effettivamente pagati nelle diverse regioni della Comunità erano tra loro differenti.

Non è infine evidente che proprio le imprese più piccole dovessero essere le vittime ingiustificate di siffatta disciplina della perequazione, poiché tali imprese non erano affatto costrette all'acquisto di rottame interno, come pretende la ricorrente, ma avevano perfettamente la possibilità di partecipare alle importazioni comunitarie di rottame attraverso l'apposito ufficio di Bruxelles.

Non si può dunque parlare di effetti discriminatori per quel che riguarda la struttura unitaria dei prezzi di perequazione. e) Come ultimo punto da esaminare, resta la censura secondo la quale sarebbe stato violato l'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto, nel quadro del sistema di perequazione, non si sarebbero pubblicati o comunicati alle imprese tutti gli elementi che erano necessari per la determinazione dei diversi dati del conteggio di perequazione.

Questa doglianza è chiaramente infondata, in quanto si tratti degli elementi che avevano rilievo per la condotta degli affari da parte delle imprese soggette alla perequazione, e cioè dei tassi di contribuzione e dei prezzi di perequazione.

All'inizio, essi furono resi noti alle imprese direttamente con comunicazioni degli uffici di Bruxelles o con circolari degli uffici regionali, e più tardi furono tempestivamente notificati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Se la ricorrente ritiene però che tutti i singoli elementi dei conteggi di perequazione avrebbero dovuto essere resi pubblici, le si deve replicare che un obbligo così vasto non è statuito dall'articolo

47. Esso non è dettato da alcuna esigenza propria del mondo degli affari, e d'altra parte comporterebbe un onere non necessario per l'autorità amministrativa.

5. In sintesi possiamo dunque concludere che nemmeno le censure avanzate, attraverso le eccezioni di illegittimità, contro le decisioni generali in materia di rottame possono portare all'accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA].

C — Riassunto e conclusioni Senza che appaia necessario assumere le prove offerte dalla ricorrente, che avrebbero senso solo ove nella presente fattispecie l'onere della prova incombesse all'[OSCURATO:PERSONA], si possono formulare le seguenti conclusioni : — il ricorso della ditta [OSCURATO:PERSONA] e figli contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. è ricevibile ma del tutto infondato.

Di conseguenza la ricorrente, in base alle norme del nostro regolamento di procedura, deve sopportare le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0030 Conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica A — Questioni di ricevibilità B — Il merito I — Mezzi di ricorso che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate 1. Violazione degli articoli 80 e 81 del [OSCURATO:PERSONA] 2. Violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA] 3. Violazione dell'articolo 15 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'articolo 4 delle decisioni 2-57, 16-58 a) Difetto di motivazione b) Se gli accertamenti relativi al consumo di rottame della ricorrente siano esatti nel loro contenuto aa) Il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 bb) Il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958 cc) Il calcolo del consumo di rottame sulla base del consumo di energia elettrica 4. La legittimità della decisione che ha concretato l'obbligo di contribuzione della ricorrente 5. [OSCURATO:PERSONA] II — Mezzi di ricorso che si riferiscono alle decisioni generali sul rottame 1. La determinazione dei periodi di conteggio 2. La presa in considerazione del rottame «assimilato» a) Violazione dell'articolo 1 della decisione 22-54 b) Se i concetti impiegati siano troppo indeterminati c) La presa in considerazione di bonifici di perequazione illegittimamente percepiti 3. La presa in considerazione delle economie di rottame realizzate grazie a un maggior impiego di ghisa 4. La determinazione dei prezzi di perequazione a) L'autorizzazione alla Cassa di Bruxelles b) L'applicazione di metodi diversi per la determinazione dei prezzi di perequazione c) Se l'[OSCURATO:PERSONA] si sia basata su valori esatti d) La determinazione di valori medi uniformi e) La violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA] 5. [OSCURATO:PERSONA] C — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La ricorrente nella causa per la quale presento oggi le mie conclusioni, ci è già nota in seguito a numerose altre cause da essa promosse in relazione al prelievo generale C. E. C. A. La questione che ora dobbiamo trattare si riferisce al suo obbligo di contribuzione nei confronti del sistema di perequazione del rottame, che, come sappiamo, si trova da parecchi anni in via di liquidazione. Mi limiterò a delineare brevemente gli antefatti della causa. Bisogna ricordare che la ricorrente, la quale ai fini della sua produzione impiegava rottame (e precisamente, come essa afferma, solamente rottame comunitario), per molti anni non si sentì obbligata a compiere le relative dichiarazioni nei confronti del meccanismo di perequazione. Pertanto, in data 15 aprile 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] emanò una decisione formale nella quale ingiungeva alla ricorrente di fornire quei dati, riferentesi ai movimenti di rottame della sua azienda, che erano necessari per determinare il suo obbligo di contribuzione. La ricorrente adempì le prescrizioni di tale decisione con lettera del 19 maggio 1960. In essa i quantitativi di rottame d'acquisto imponibile, relativi al periodo dall'aprile 1954 al novembre 1958, furone indicati in circa 22 mila tonnellate. Nel frattempo (maggio 1958) l'[OSCURATO:PERSONA] fece eseguire dalla Società fiduciaria svizzera una ispezione negli stabilimenti della ricorrente, a seguito della quale l'imponibile di rottame d'acquisto fu determinato in circa 30 mila tonnellate. Con lettera del 13 giugno 1960 l'[OSCURATO:PERSONA] pretese dalla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori dichiarazioni relative ai movimenti di rottame dell'azienda, prescrizione cui la ricorrente ottemperò, il 13 dicembre 1960, con l'invio di una serie di documenti. Nei mesi di novembre e dicembre 1961 gli stabilimenti della [OSCURATO:PERSONA] furono sottoposti a una nuova ispezione. Il 23 febbraio 1962 l'[OSCURATO:PERSONA] emanò una seconda decisione formale, con la quale ingiunse alla ricorrente di produrre le fatture relative all'energia elettrica consumata ai fini produttivi nel periodo dall'aprile 1954 al novembre 1958. Il modo nel quale la [OSCURATO:PERSONA] obbedì a tale ingiunzione fu costituito dall'invio di una dichiarazione della Società fornitrice di energia elettrica, dalla quale si doveva dedurre il consumo di energia della ricorrente durante il periodo summenzionato. In seguito a tutte queste vicende, l'[OSCURATO:PERSONA], in data 8 agosto 1962, fu in condizione di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione al periodo aprile 1954-novembre 1958, il consumo di rottame soggetto a perequazione doveva essere valutato in circa 58 mila tonnellate. Di conseguenza alla [OSCURATO:PERSONA], come pure ad altre imprese, pervenne, in data 8 aprile 1963, una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] nella quale erano contenuti il conteggio relativo all'obbligo di contribuzione, quale risultava in base alla decisione 7-63, nonché l'ingiunzione di soddisfare il debito così calcolato. La ricorrente, però, non ottemperò a questa ingiunzione (fino ad oggi, secondo dichiarazioni non contestate dell'[OSCURATO:PERSONA], essa non ha pagato alcun contributo di perequazione) ; per converso introdusse un procedimento amministrativo, nel corso del quale discusse questioni attinenti al proprio obbligo di contribuzione, sia durante ripetuti incontri con i funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] sia attraverso un'ampia corrispondenza. Alla fine di tale procedimento, l'[OSCURATO:PERSONA] emanò due decisioni in data 7 aprile 1965, nelle quali il consumo di rottame imponibile fu valutato (come già nella comunicazione dell'8 agosto 1962) in circa 58 mila tonnellate, mentre (come già era avvenuto nel conteggio dell'8 aprile 1963) il debito di contribuzione della ricorrente venne determinato in lire 395858600. L'odierno ricorso si dirige appunto contro queste due decisioni. Secondo le conclusioni della ricorrente, tali decisioni devono essere annullate per una serie di motivi che in parte si riferiscono direttamente alle decisioni impugnate, e in parte riguardano invece, in via di eccezione di illegittimità, le decisioni generali relative alla perequazione del rottame, che formano la base giuridica delle prime. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene infondate le domande proposte e ne chiede il rigetto. Valutazione giuridica Passando ora ad esaminare la controversia, ometterò di delineare preliminarmente, come invece ha fatto la ricorrente, la storia del meccanismo di perequazione nelle sue diverse fasi, dal momento che tale storia ci è sufficientemente nota in seguito a una serie di processi. Pertanto, inizierò subito lo studio delle singole questioni di fatto e di diritto oggi in discussione, e nel loro contesto, ove appaia necessario, affronterò l'esame delle decisioni generali che verranno in rilievo. A — Le questioni di ricevibilità In primo luogo bisogna trattare di una eccezione avanzata in merito alla ricevibilità del ricorso, o, per essere più precisi, occorre prendere in considerazione le obiezioni e i dubbi che l'[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, sotto il profilo della ricevibilità, in relazione a certe formulazioni dell'atto introduttivo. Tali obiezioni si basano sul fatto che nel ricorso si parla ripetutamente di motivi di annullamento di decisioni generali, con il che potrebbe essere creata l'impressione che la ricorrente ne chieda appunto l'annullamento. Simile domanda dovrebbe in effetti essere considerata irricevibile, poiché, per essa, i termini sono ormai scaduti da molto tempo. Ad un più attento esame, tuttavia, appare che in realtà questa non era l'intenzione della ricorrente. In tal senso depongono appunto e la formulazione delle sue conclusioni, nelle quali si parla soltanto di annullamento di decisioni individuali , e il richiamo, contenuto nell'atto introduttivo del ricorso, all'articolo 36 del [OSCURATO:PERSONA] che, come è stato ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, consente la critica indiretta delle decisioni generali. Le poco felici formulazioni di detto atto introduttivo devono dunque essere interpretate come eccezione di illegittimità, sulla cui ammissibilità non vi è nulla da obiettare. Dopo questo chiarimento non mi sembra esistano altre questioni in ordine alla ricevibilità del ricorso, cosicché possiamo senz'altro affrontare l'esame della fondatezza del medesimo. B — Il merito In questa sede dobbiamo articolare l'indagine in corrispondenza alle censure della ricorrente, e di conseguenza dobbiamo affrontare, anzitutto, la trattazione di quelle doglianze che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate, mentre approfondiremo successivamente i diversi aspetti della eccezione di illegittimità con la quale vengono attaccate le decisioni generali in materia di rottame. I — Mezzi di ricorso che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali impugnate 1. Violazione degli articoli 80 e 81 del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. In relazione alla decisione che ha determinato il consumo di rottame della ricorrente, quest'ultima sostiene, in primo luogo, di aver fabbricato, durante il periodo di funzionamento del meccanismo di perequazione, principalmente «caviglie», «ganasce» e «piastre per ferrovia», cioè prodotti che, a norma dell'allegato I del [OSCURATO:PERSONA] C. E. C. A., non rientrano nella competenza della Comunità. Di conseguenza, il rottame impiegato per la fabbricazione di tali prodotti non doveva essere preso in considerazione dal meccanismo di perequazione, il quale poteva agire soltanto nel quadro della competenza fissata dal [OSCURATO:PERSONA]. L'insostenibilità di questo assunto, a mio giudizio, può essere dimostrata abbastanza rapidamente, ed anzi senza che sia necessario approfondire gli ormai decennali rapporti tra la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA], come pure il fatto che durante tale periodo, e in particolare nel contesto di precedenti giudizi relativi al prelievo generale C. E. C. A., non fu mai sollevata alcuna eccezione per quanto riguarda la competenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; circostanza, questa, che già nella causa 1-59 condusse la Corte di Giustizia a dichiarare formalmente la qualità di impresa della ricorrente. È cioè incontestato che la [OSCURATO:PERSONA] produce direttamente l'acciaio necessario alla fabbricazione dei prodotti finiti. Tale presupposto è decisivo in ordine all'appartenenza alla C. E. C. A. Viceversa, come la Corte ha chiaramente sottolineato nella causa 14-59, non è rilevante la questione se l'acciaio prodotto da un'impresa giunga sul mercato, vale a dire se sia prodotto per questo fine. Appare così certo che l'[OSCURATO:PERSONA] ha rispettato i limiti della propria competenza, quando, ai fini della tassazione della ricorrente, ha incluso nel conteggio di perequazione il rottame da essa impiegato per la fabbricazione dei prodotti finiti. In una successiva sezione della presente indagine esamineremo altre questioni connesse ai particolari rapporti di produzione della ricorrente. 2. Violazione dell'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA] seconda censura è diretta contro le modalità con le quali l'[OSCURATO:PERSONA] fece eseguire nel 1961 un'ispezione negli stabilimenti della ricorrente. Quest'ultima sostiene che del controllo era stata incaricata la Società fiduciaria svizzera, ma che questa, a sua volta, delegò l'incarico ricevuto alla «Fidital», una società per azioni italiana con sede in Milano. In questo modo sarebbe stato violato l'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], che certamente consente all'[OSCURATO:PERSONA] di affidare una ispezione a determinate persone da essa scelte, ma non concede a quest'ultime un potere di subdelegazione; cosicché gli accertamenti relativi al consumo di rottame da parte della riccorrente, in quanto si basano essenzialmente sui risultati della ispezione della «Fidital», non potrebbero venire presi in esame. In nessun caso i controlli potrebbero determinare l'inversione dell'onere della prova, cosicché toccherebbe ancora all'[OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la riccorrente ha consumato determinati quantitativi di rottame soggetto alla perequazione. Anche questa doglianza non mi sembra fondata. (Già una volta, e precisamente nella causa 18-62 (Raccolta , vol. IX, p. 551), la Corte ebbe occasione di pronunciarsi su una analoga censura. In quell'occasione il contenuto dell'articolo 47 fu chiaramente delineato rispetto al contenuto dell'articolo 86, e venne rilevato che l'esecuzione di controlli attraverso società fiduciarie private non costituiva delega di poteri sovrani, bensì si basava sull'affidamento di un incarico ispettivo a determinate persone, dall'[OSCURATO:PERSONA] ritenute idonee a svolgerlo. Anche nel presente caso non si è verificato nulla di più e di diverso di quanto si trattava allora di giudicare. La circostanza che a svolgere l'attività in questione non sia stata la Società fiduciaria svizzera, che di solito esegue i controlli per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], e che è in diretto rapporto contrattuale con quest'ultima, ma una società italiana, la quale del resto, dal punto di vista organizzativo è in qualche modo collegata con detta Società fiduciaria svizzera, non dovrebbe avere importanza, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] seppe dell'intervento della «Fidital» e lo approvò. Del pari è irrilevante che l'incarico relativo all'ispezione sia stato affidato a una persona giuridica, in quanto non vi è nessun elemento che consenta di affermare che i suoi rapporti relativi all'ispezione sono inesatti. Del resto, nella presente fattispecie può essere ripetuto quanto la Corte di Giustizia ha affermato nella causa 18-62: né la ricorrente ha dedotto alcun elemento che possa deporre contro l'attitudine e la imparzialità dei controllori della «Fidital», né ha protestato, contro l'ispezione, nell'anno 1961. Di conseguenza, non sussistono in definitiva motivi per non prendere in considerazione i risultati forniti dalla «Fidital» ; di questi anzi bisogna in linea di principio tener conto, finché la ricorrente non fornisca la prova della loro inesattezza. 3. Violazione dell'articolo 15 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'articolo 4 delle decisioni 2-57, 16-58 In una terza censura sono stati riuniti alcuni argomenti che si riferiscono alla determinazione dell'imponibile di rottame d'acquisto. Fra questi sta in primo piano l'argomento relativo al difetto di motivazione. a) Difetto di motivazione Per comprendere il significato di questo mezzo di ricorso bisogna premettere le seguenti considerazioni. L'[OSCURATO:PERSONA], nel nostro caso, ha applicato tre metodi, al fine di determinare i quantitativi di rottame soggetto alla perequazione: per il periodo dall'aprile 1954 al febbraio 1957, essa si basò sulle fatture relative agli acquisti di rottame esaminate dai suoi controllori negli uffici della ricorrente. Per il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958, tali documenti sarebbero stati lacunosi. Pertanto, in relazione a detto periodo, si procedette a una valutazione del consumo di rottame in base alle fatture concernenti le vendite di prodotti finiti. Infine, il calcolo complessivo fu verificato attraverso le indicazioni della ricorrente relative al proprio consumo di energia elettrica, dal quale, con l'applicazione di un determinato parametro, può essere ricavato il consumo di rottame. In maniera corrispondente a queste diversità di metodi sono dunque articolate anche le censure sul difetto di motivazione. — Tale difetto dovrebbe essere ravvisato : — nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha specificato le fatture di acquisto e di vendita, — nella circostanza che non si è indicato il modo in cui le accertate quantità complessive di rottame d'acquisto si ripartiscono tra i diversi periodi di conteggio, ed infine, nei fatto che emersero contraddizioni nell'applicazione del parametro «impiego di rottame-produzione di acciaio». Tuttavia, a un più attento esame, anche queste censure non reggono. La ricorrente, al pari di altre imprese, scambia anzitutto i requisiti necessari per soddisfare l'obbligo di motivazione con quelli valevoli per le memorie processuali o per un procedimento probatorio. La Corte di Giustizia ha già ripetutamente dichiarato che una motivazione deve indicare solamente gli elementi essenziali in fatto e in diritto sui quali poggia una decisione. I fattori rilevanti per una decisione non debbono perciò essere esposti in tutte le loro particolarità, ma soltanto a grandi linee (vedi da ultimo la sentenza 8-65). Di conseguenza l'[OSCURATO:PERSONA] poté legittimamente omettere di indicare, nella motivazione della decisione, tutte le fatture relative agli acquisti di rottame e alle vendite di prodotti d'acciaio, che servirono ai suoi calcoli. La loro precisazione poteva ben essere riservata al procedimento davanti alla Corte. Seguendo un principio diverso, la motivazione della decisione impugnata, come si può dedurre dalle tabelle ora prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ampliata in maniera irragionevole. Ciò non corrisponde però al contenuto dell'obbligo di motivazione, come già ripetutamente ho sottolineato. Per quel che riguarda la ripartizione dell'imponibile di rottame tra i diversi periodi di conteggio, alla pagina 5 della decisione impugnata è stato detto quanto è necessario. Non si può ragionevolmente pretendere una motivazione più ampia. Infine anche la pretesa contraddizione, che si troverebbe nella motivazione della decisione a proposito del rapporto tra impiego di rottame e produzione di acciaio, ha avuto, attraverso le osservazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] contenute nel controricorso, il suo chiarimento: si tratta di un errore commesso dalla ricorrente, errore che si spiega in quanto il consumo di rottame è una volta riferito all'acciaio greggio e l'altra, ai prodotti finiti. Il risultato dei calcoli non ne restò però influenzato. In sintesi, non sarebbe giustificato l'annullamento della decisione per motivi formali. b) Se gli accertamenti sul consumo di rottame da parte della ricorrente siano esatti nel loro contenuto. Sempre nel quadro di questa terza censura, dobbiamo inoltre esaminare alcune doglianze che si riferiscono all'esattezza, sotto il profilo del contenuto , degli accertamenti fatti dall'[OSCURATO:PERSONA]. A tal fine si devono distinguere vari aspetti della questione. aa) Il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 Là dove l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama alle fatture di acquisti di rottame esaminate dai suoi controllori — è questo il caso per il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 — , la ricorrente si limita: a definire assurdi gli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA], e ciò in considerazione delle proprie dichiarazioni fatte due anni più tardi; a sostenere che alcune fatture contenute nella tabella dell'[OSCURATO:PERSONA] non provengono, come risulta dalla loro intestazione, dalle imprese fornitrici di rottame, ma da imprese di trasporti; e a criticare il fatto che il consumo di rottame impiegato nei lavori per conto di terzi sia stato preso in considerazione per tutto il periodo di funzionamento del meccanismo di perequazione, benché solamente la decisione 14-55 avesse dettato norme in proposito. Iniziando dal punto indicato per ultimo, osservo che la critica è chiaramente insostenibile, in quanto la decisione 14-55 non ha introdotto nel sistema di perequazione, per quel che riguarda il rottame consumato nei lavori per conto di terzi, regole nuove, ma ha voluto semplicemente rendere esplicita una norma che si poteva dedurre dai principi generali in materia di perequazione, quali furono in vigore sin dall'inizio. Nel contesto di questa serie di doglianze bisogna poi sottolineare che giustamente l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama in linea di principio ai risultati dei propri controlli, poiché fino al 1958 (momento della prima ispezione) ad essa non erano mai pervenute dichiarazioni della ricorrente, e le successive indicazioni di quest'ultima (fornite nel 1960) non erano chiaramente conciliabili con i risultati di detti controlli. Per il periodo in questione, per quel che concerne l'onere della prova, vale dunque ciò che è stato detto prima in relazione all'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], cioè che spetta alla ricorrente dimostrare che gli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] sono errati. Se si riflette su tutto ciò, le argomentazioni della ricorrente, in quanto essa si limita a parlare in forma generica dell'assurdità dei risultati dei controlli in questione, non possono essere considerate sufficienti. Lo stesso vale per l'osservazione secondo la quale alcune delle pretese fatture di acquisto di rottame proverrebbero in realtà da imprese di trasporto, e ciò non da ultimo perché l'[OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in maniera convincente che si tratta di forniture di rottame da parte delle ferrovie italiane, forniture che sono state effettuate attraverso il «servizio carrelli» di quest'ultime. Le obiezioni della ricorrente potrebbero avere rilievo solo ove essa dimostrasse, per mezzo di documenti, l'inesattezza degli accertamenti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ma sotto questo profilo, non c'è stato da parte sua alcun serio tentativo. [OSCURATO:PERSONA] afferma simplicemente che nei propri archivi non sussistono più documenti contabili per il periodo in questione, senza dare alcuna giustificazione di siffatta circostanza. Ora simile giustificazione appare inadeguata, proprio per il fatto che il rapporto fra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], contraddistinto fin dall'inizio da contestazioni sugli obblighi di denuncia e di contribuzione nei confronti del meccanismo di perequazione, doveva indurre a conservare i documenti probatori necessari sino al definitivo chiarimento della controversia. Dal momento che per il periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957 non disponiamo di ragionevoli controprove della ricorrente e poiché la sua argomentazione tratta dalla decisione 14-55 non sembra valida, siamo costretti a ritenere esatti i risultati degli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA]. bb) Il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958 In primo luogo, le stesse osservazioni valgono per il periodo dal febbraio 1957 al novembre 1958, in quanto la ricorrente si è limitata a contestare come inesatti i dati dell'[OSCURATO:PERSONA] relativi alle vendite di prodotti di acciaio, che avevano servito come base per il calcolo del consumo di rottame; ciò senza produrre come controprova alcun documento contabile. Inoltre per questo periodo dobbiamo considerare i seguenti argomenti. La ricorrente si richiama al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente incluso nel calcolo, prodotti finiti che non rientravano nella competenza della Comunità. Ho però già dimostrato, in relazione al primo mezzo di ricorso, che tale argomento non regge. Invero, è decisiva la circostanza che la ricorrente produce direttamente l'acciaio greggio necessario per la fabbricazione dei suoi prodotti finiti, poiché con ciò si giustifica il fatto che dall'entità di tali prodotti vengano tratte illazioni sul consumo di rottame indispensabile per la preparazione dell'acciaio greggio. La ricorrente lamenta inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] sia partita, nei suoi calcoli, puramente e semplicemente dal consumo di rottame, senza fare le necessarie detrazioni per le risorse proprie e per la diminuzione delle scorte, come prescritto nelle decisioni 2-57 e 16-58. Anche tale doglianza è però infondata. [OSCURATO:PERSONA] sue memorie l'[OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta, ha affermato che la ricorrente non ha mai mantenuto grossi depositi, cosicché una diminuzione delle scorte poté non venire in rilievo per il calcolo del suo debito di contribuzione. Per quanto riguarda le risorse proprie, l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha tenuto conto in maniera globale. E a tale proposito fu fatta una differenza secondo i vari tipi di prodotti. L'[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito dettagliatamente questo punto nell'allegato 5 al controricorso, e le cifre indicate nella motivazione della decisione ci mostrano che in quella sede ci si è regolati proprio cosi. Per converso la ricorrente non diede in maniera adeguata la prova, che ad essa incombeva, circa il fatto che le risorse proprie avrebbero raggiunto nella sua azienda un livello particolarmente elevato, vuoi per le caratteristiche stesse della fabricazione, vuoi per denuncie di difetti nei prodotti da parte dei clienti. La sua critica potrebbe apparire giustificata solo nel punto in cui essa afferma che con l'accertamento del consumo di rottame in base alle vendite di prodotti finiti, non viene esclusa una doppia tassazione di determinati quantitativi di rottame. Ciò in quanto i prodotti venduti nel febbraio 1957 dovettero essere fabbricati con rottame che, al più tardi, fu acquistato nel gennaio 1957, e che come tale era già compreso nel conteggio relativo al periodo dall'aprile 1954 al gennaio 1957. Tuttavia la censura perde in parte il suo fondamento, se si considera che l'[OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione fatture relative a vendite avvenute soltanto fino al novembre 1958 compreso. Pertanto ne rimase escluso il consumo di rottame che servì alla fabbricazione di prodotti che poterono essere venduti solamente dopo il 30 novembre 1958. In questo modo dovrebbe essere stata realizzata una certa compensazione, per quanto riguarda gli errori del calcolo concernente il consume di rottame verificatosi nei primi mesi del secondo periodo. Inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] ha cercato di controllare l'esattezza dei risultati delle sue valutazioni attraverso accertamentirelativi al consumo di energia elettrica, i quali portarono a conclusioni analoghe. La critica della ricorrente potrebbe dunque apparire giustificata solamente ove fossero riscontrabili degli errori anche in questo sistema di calcolo. cc) Il calcolo del consumo di rottame sulla base del consumo di energia elettrica Vengo ora ad esaminare le doglianze che si riferiscono all'accertamento del consumo di rottame in base al consumo di energia. La Corte di Giustizia (cfr. in particolare la causa 18-62) ha ripetutamente sottolineato che in linea di principio non vi è nulla da obiettare contro tale metodo di calcolo, quando l'[OSCURATO:PERSONA], in mancanza delle necessarie denuncie o a causa della loro provata infondatezza, sia costretta a procedere all'accertamento d'ufficio. Inoltre la Corte di Giustizia non ha criticato neppure le particolarità di detto metodo di calcolo, quali furono elaborate da una commissione di esperti. La questione si riassume pertanto, per quel che ci riguarda, nel quesito se, nel caso di specie, siano stati addotti argomenti per i quali mancano precedenti giurisprudenziali, e se tali argomenti possano essere considerati fondati. Non mi sembra che le cose stiano in questi termini. Se ben vedo, sono state avanzate, accanto ad altre obiezioni già trattate, soprattutto le seguenti censure: il calcolo dell'[OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che la ricorrente ha sempre lavorato impiegando una percentuale particolarmente elevata di ghisa; l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato il fatto che il consumo di elettricità riguarda anche la fabbricazione di prodotti finiti. A mio giudizio, per noi è sufficiente, sotto questo profilo, il constatare che la ricorrente non ha, non dico fornito una prova quale essa doveva produrre secondo i requisiti fìssati dalla giurisprudenza della Corte, ma neppure tentato di dare un principio di prova per le sue affermazioni. Tale prova sarebbe stata in particolare necessaria per la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti impiegato, in quantità notevoli, ghisa nuova per la sua produzione di acciaio, o se invece, come ritiene l'[OSCURATO:PERSONA], abbia fatto ricorso a rottame di ghisa, che in base alla disciplina del sistema di perequazione viene appunto considerato come rottame. In sintesi, possiamo concludere che negli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA] non sono certo da escludere delle inesattezze, ma che queste sono contenute entro limiti che la Corte di Giustizia ritiene tollerabili, quando le imprese interessate omettano di collaborare, al fine di ottenere valori esatti, con un corretto comportamento verso il meccanismo di perequazione. Non ravviso pertanto l'esistenza di alcun motivo per contestare gli accertamenti fatti dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il consumo di rottame da parte della ricorrente. 4. Sulla legittimità della decisione che ha fissato l'obbligo di contribuzione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] discussione orale la ricorrente ha infine avanzato una censura autonoma relativa alla decisione con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato la somma dei contributi dovuti. Tale doglianza si basa sul fatto che poco tempo prima era stata emanata una nuova decisione generale (decisione 19-65 del 15 dicembre 1965 sulla preparazione dei conteggi definitivi relativi alla perequazione del rottame importato ed assimilato), nella quale erano contenute nuove cifre per quel che riguarda la determinazione dell'obbligo di contribuzione. Per tale fatto la decisione individuale impugnata avrebbe perduto la propria base giuridica (decisione 7-63). Ritengo tuttavia che di tale doglianza si possa non tener conto, poiché rilevante per noi è solo la situazione giuridica quale sussisteva al momento dell'emanazione della decisione impugnata. Dal momento che questa, come avviene di regola per le singole decisioni individuali del meccanismo di perequazione, ha carattere solo provvisorio, l'[OSCURATO:PERSONA] non trascurerà di riesaminare gli accertamenti in essa contenuti alla luce degli elementi forniti dalla decisione 19-65, e a notificare alla ricorrente, in quanto ne sia interessata, una nuova decisione sulla determinazione del suo debito di contribuzione. 5. [OSCURATO:PERSONA] conclusione si può rilevare, come risultato preliminare, che nessuna delle doglianze avanzate direttamente contro le decisioni individuali impugnate è fondata. II — Censure che si referiscono alle decisioni generali in materia di rottame Con le considerazioni sin qui svolte, la controversia non è però ancora analizzata in maniera esauriente, poiché la ricorrente ritiene che la decisione generale 7-63 e le altre decisioni che ne stanno alla base presentino dei vizi che hanno influito sul conteggio individuale per essa predisposto. Esaminiamo dunque come questa eccezione di illegittimità sia strutturata nei suoi particolari. 1. Sulla determinazione dei periodi di conteggio In primo luogo la ricorrente lamenta il fatto che nella decisione 19-60 siano stati stabiliti, per l'inizio del funzionamento del sistema di perequazione, due grandi periodi di conteggio, ciascuno con un tasso uniforme di contribuzione, e precisamente, per il tempo corrispondente alla validità della decisione 22-54, un periodo di 12 mesi, per quella della decisione 14-55, un periodo di 22 mesi. In questo modo la decisione 19-60 contrasterebbe con il principio in base al quale la Cassa di perequazione doveva applicare periodi di conteggio mensili o al massimo trimestrali, e inoltre sarebbe in antitesi con altre decisioni generali (2-57 e 16-58) che prevedevano egualmente periodi di 3 mesi. Per tale divergenza non sussisterebbe alcuna motivazione; essa inoltre avrebbe effetti discriminatori e rappresenterebbe uno sviamento di potere. Per quanto riguarda anzituto la censura di difetto di motivazione, si può dire che essa è certamente infondata, come si deduce chiaramente dai considerando della decisione 19-60. E a questo proposito, trattandosi di censura formale, non ha naturalmente rilievo il punto se detti considerando fossero o no contenutisticamente esatti. Inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che anche la Cassa di Bruxelles, nel periodo in cui resse l'amministrazione del consorzio di perequazione, applicò per la decisione 22-54 un periodo di conteggio di 12 mesi, e per la decisione 14-55, in corrispondenza al tempo in cui rimase in vigore, prima di tutto un periodo di 9 mesi, e poi, dopo la proroga di detta decisione, un periodo di 13 mesi. Soltanto i pagamenti dei contributi furono esatti mensilmente. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha dunque fatto altro che sanzionare la prassi della Cassa dopo che, assunta l'amministrazione del consorzio di perequazione, poté a posteriori accertare che a tale prassi non era connessa una discriminazione per le imprese interessate. Del resto l'[OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che essa aveva la facoltà giuridica di modificare le precedenti decisioni generali sul rottame, se queste avessero suggerito una diversa prassi di conteggio, poiché naturalmente le decisioni adottate in un primo tempo non sono di grado superiore alle decisioni generali emanate successivamente. Infine anche la censura di discriminazione si rivela infondata. Contro di essa si potrebbe in primo luogo replicare che tutte le imprese si trovarono nella stessa situazione per quanto riguarda i periodi di conteggio. Inoltre la ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione di altri più brevi periodi di conteggio avrebbe determinato nei suoi confronti un aggravio minore. Anzi l'[OSCURATO:PERSONA], nella sua ultima memoria, ha chiarito che la scelta dei periodi di conteggio quale fu realizzata dalla decisione 19-60 ebbe conseguenze favorevoli per la ricorrente, e che l'obbligo di contribuzione di quest'ultima sarebbe cresciuto se si fossero applicati i periodi trimestrali da essa richiesti. Con ciò è dimostrato che la critica concernente la determinazione dei periodi di conteggio non può essere accolta. 2. Sulla presa in considerazione del rottame assimilato Secondo la ricorrente è inoltre censurabile il fatto che determinati quantitativi di rottame, della cui individuazione mi occuperò subito, siano stati compresi nella perequazione. Qualora fossero lasciati fuori, così come dovrebbe avvenire per diverse considerazioni, l'onere complessivo della perequazione e perciò anche la contribuzione della ricorrente ne sarebbero diminuiti. Nel quadro di siffatta argomentazione bisogna considerare diversi aspetti : a) La ricorrente ritiene inammissibile che nel conteggio previsto dalle decisioni generali 18-60 e 20-60 sia stato incluso rottame assimilato, per tutto il periodo di validità del Consorzio di perequazione. Nell'articolo 1 della decisione 22-54 si parlerebbe soltanto di rottame importato, il che consentirebbe, per lo meno per quel che concerne il periodo di applicazione della suddetta decisione, di prendere in considerazione solo questo tipo di rottame. A tale doglianza potrei anzitutto replicare adducendo l'argomento già svolto e riguardante la parità di grado delle decisioni generali in materia di rottame, parità che consente in linea di principio all'[OSCURATO:PERSONA] di ritornare, con decisioni successive, su principi fìssati in decisioni precedenti, modificandoli o integrandoli. Ma, anche a prescindere da ciò, la critica della ricorrente appare infondata, poiché nell'articolo 2 della decisione 22-54 si parla espressamente di rottame, assimilato e anzi, diversamente da quanto ritiene la ricorrente, non soltanto nel senso di una progettata sua futura inclusione nella perequazione. Con ciò la sua assoggettabilità a quest'ultima risulta chiaramente riconosciuta già nel contesto della decisione 22-54. Il fatto che nella rubrica e nell'articolo 1 della decisione di cui trattasi tale rottame non sia stato menzionato non ha per contro alcun rilievo, poiché una disciplina legislativa dev'essere interpretata nel suo complesso e non sono decisive le rubriche o gli articoli introduttivi, che non hanno chiaramente altro valore se non quello di caratterizzare con una denominazione l'istituto che si vuole creare. b) La ricorrente critica inoltre l'impiego di concetti indeterminati come «rottame assimilato» (ferraille assimilée) e (nelle decisioni 14-55, 2-57, 16-58) «rottame oneroso» (ferraille onéreuse), in quanto essi non sarebbero suscettibili di una precisa interpretazione e rimetterebbero al giudizio discrezionale dell'amministrazione lo stabilire il tipo di rottame che può assere preso in considerazione ai fini della perequazione. Mancherebbe inoltre una motivazione che giustifichi questo ampliamento del sistema di perequazione, cosicché sembrerebbe sostenibile solo la tesi che, per il periodo di validità della decisione 14-55, doveva essere dichiarato assoggettabile alla perequazione, oltre al rottame importato, soltanto il rottame navale espressamente indicato. A proposito di queste censure l'[OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che molte volte non è possibile, in leggi che contemplano fattispecie economiche complesse, dare definizioni dotate di un grado di precisione tale che consenta, per così dire, un' automatica applicazione della disciplina normativa al singolo caso. Proprio per impedire imprevedibili discriminazioni, si può rivelare necessario il concedere un certo potere discrezionale all'autorità amministrativa incaricata di applicare la legge. Tale procedimento non è in effetti criticabile in quanto un'adeguata direttiva per la condotta dell'amministrazione possa essere dedotta dallo scopo della legge e dal suo contenuto complessivo. E invero, a mio giudizio, questo è il caso per quanto riguarda, nel quadro del sistema di perequazione, il ricorso ai concetti di «rottame assimilato» e di «rottame oneroso», che sono stati impiegati accanto a quelli di «rottame importato» e di «rottame navale». Si deve perciò trattare di rottame il cui recupero è molto costoso (così come avviene per il rottame navale), o che non apparteneva al mercato comune del rottame, in quanto per esso non valevano i divieti generali di esportazione. Introdurre nella perequazione tale rottame corrispondeva, come sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], all'interesse generale, in quanto il suo prezzo non raggiungeva di regola il livello del prezzo di importazione, e perché così poteva essere diminuito il fabbisogno di rottame importato che, implicando maggiori bonifici di perequazione, avrebbe determinato un aggravio degli oneri per tutti i consumatori di rottame. Con tali considerazioni, che si possono dedurre dallo sopo della legge e dal contenuto complessivo delle decisioni generali in materia di perequazione, si sono contemporaneamente soddisfatti i requisiti che possono essere posti ai fini di una sufficiente motivazione. In questo contesto non si può infine trascurare che l'[OSCURATO:PERSONA], dopo l'assunzione dell'amministrazione del consorzio di perequazione, eseguì rigorosi controlli per quel che riguarda la assoggettabilità alla perequazione di certe quantità di rottame. Di ciò danno testimonianza i requisiti che, nella decisione 23-58, furono posti per quel che concerne l'ammissione al beneficio della perequazione di rottame diverso da quello importato. In ogni caso la ricorrente non potè né affermare né dimostrare che, in seguito alla strutturazione da essa consurata delle decisioni generali, siano state in definitiva incluse nella perequazione quantità di rottame che ragionevolmente non potevano venire in considerazione per essa. Contro l'assoggettabilità alla perequazione di altro rottame oneroso non vi è dunque nulla da obiettare sul piano giuridico. c) Sempre nel contesto del secondo mezzo di impugnazione diretto contro le decisioni generali, la ricorrente sostiene che i conteggi erano viziati in quanto comprendevano quantitativi di rottame per i quali il benefìcio della perequazione fu ottenuto con frode, e in quanto le cifre del rottame soggetto a detta perequazione oscillavano, senza che di ciò fosse data giustificazione particolare. L'ultima di queste censure e certamente infondata, da un lato, perché fu sempre sottolineata la provvisorietà dei conteggi finora esistenti e, dall'altro, perché il mutamento nei risultati di tali conteggi dev'essere ricollegato ai controlli dell'[OSCURATO:PERSONA]. Invero l'obbligo di motivazione ragionevolmente non può significare che tutti i risultati dei controlli vanno indicati nelle decisioni generali. Per quanto riguarda le frodi commesse nel quadro della perequazione, bisogna del pari rifarsi alla provvisorietà dei conteggi ad essa relativi. Dichiarazioni definitive sui bonifici ottenuti mediante frode non sono pertanto possibili fino a quando non siano ancora concluse le indagini e continuino ad essere intrapresi passi per il recupero delle somme corrispondenti. Solo alla fine di tutte queste operazioni, ed eventualmente solo dopo che la Corte — cosa finora non verificatasi — avrà accertato una faute de service dell'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che quest'ultima dovrà rispondere con tutto il suo bilancio degli ammanchi verificatisi nel meccanismo di perequazione, solo in quel momento, dico, sarà possibile un giudizio sul punto se determinate somme, che effettivamente furono pagate dalla Cassa, non dovevano in definitiva figurare nel conteggio della perequazione. In considerazione di tutte queste circostanze, non esiste attualmente alcun motivo, per la ricorrente, di censurare la ripartizione di bonifici di perequazione che si pretende siano stati ottenuti mediante frodi. In sintesi, nessuna delle doglianze sopra trattate, in relazione alle decisioni generali sul rottame, può portare all'accoglimento del ricorso. 3. Sulle modalità con le quali è stato tenuto conto delle economie di rottame per impiego di ghisa In una terza censura la ricorrente accenna al fatto che le decisioni 14-55, 2-57 e 16-58 prevedevano, in forma generale, un premio per le economie di rottame dovute a maggiore impiego di ghisa. In base a tale principio sarebbe stata emanata la decisione 26-55, che premiava l'impiego di ghisa nei forni Martin, e la decisione 3-56 che attribuiva un premio per l'impiego di acciaio liquido Thomas nei forni elettrici. Viceversa non furono presi in considerazione altri metodi di economizzazione, in particolare quelli dei forni a carica solida, che erano possibili anche per la ricorrente e che avrebbero portato a sostanziali risparmi di rottame. Questo fatto rappresenterebbe una discriminazione, la quale potrebbe essere eliminata solo in quanto fossero lasciati da parte i provvedimenti di economizzazione espressamente riconosciuti, e venisse defalcato dal conteggio di perequazione l'ammontare dei premi ad essi relativi. In questo contesto bisogna anzitutto rilevare che la ricorrente non sostiene di avere effettivamente ottenuto dei risparmi di rottame attraverso un maggiore impiego di ghisa, e di conseguenza di aver diritto a premi. Tale conclusione sarebbe chiaramente insostenibile, poiché il principio stabilito in forma generale per la prima volta nella decisione 14-55 necessitava naturalmente di decisioni di attuazione che ne rendessero possibile l'applicazione nel singolo caso. La perizia prodotta dalla ricorrente parla perciò soltanto di possibilità teoriche, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel quadro di dette decisioni di attuazione. Mi sembra però più che dubbio che l'obbligo di eguale trattamento e il divieto di discriminazione esigano questo. Secondo l'universale opinione, non si può parlare di discriminazione in caso di trattamenti speciali obiettivamente giustificati. Anche il fatto soltanto che la situazione particolare di ogni singola impresa non sia presa in considerazione da una disciplina generale non legittima ancora la censura di discriminazione. Nel nostro caso, come giustamente sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], è essenziale la circostanza che con una decisione generale si dovevano fissare criteri che inducessero ad economie di rottame, che cioè si basassero su una certa possibilità di calcolo preventivo. A questo fine era necessario far ricorso a criteri generali sicuri, fondati su valori costanti e commisurati a procedimenti redditizi e realizzabili senza difficoltà. Nel quadro della disciplina dei premi potevano dunque essere presi in considerazione solo quei procedimenti tecnici che soddisfacessero tali requisiti. A mio giudizio non si può tuttavia sostenere che la ricorrente abbia fornito la prova circa la possibilità di realizzare nella propria azienda procedimenti di economizzazione. Sotto questo profilo la perizia da essa prodotta, che ritiene possibile in particolari condizioni un impiego di ghisa del 30 % circa, è troppo imprecisa. Essa inoltre — secondo la valutazione fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] — a causa dei calcoli poco fondati relativi ai costi di produzione costringe a concludere che l'impiego di rottame portava, nell'azienda della ricorrente, a risultati economici molto più favorevoli che non l'impiego di ghisa. Pertanto, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] si differenzia essenzialmente da quella delle altre imprese che, oltre tutto — cosa invece trascurata dalla ricorrente — ricevettero premi solo come compenso dei maggiori costi derivanti dall'impiego di ghisa, e che quindi in effetti non ottennero alcun vantaggio dall'impiego di metodi stabiliti nell'interesse generale. All'[OSCURATO:PERSONA] non si può dunque imputare una violazione del divieto di discriminazione o un falsamento delle condizioni di concorrenza, in quanto essa ha previsto, nel quadro del meccanismo di perequazione, un sistema di premi per certi procedimenti tecnici destinati a risparmiare rottame. 4. Sulla determinazione dei prezzi di perequazione Con un ultimo mezzo di ricorso, la ricorrente censura infine la fissazione dei prezzi di perequazione, cioè dei prezzi in base ai quali erano corrisposti i bonifici di perequazione per il rottame importato o altro rottame oneroso, e in base ai quali erano determinati gli oneri di perequazione da ripartire. A tali scopi venne emanata una serie di decisioni (18-60, 20-60, 7-63 e altre precedenti decisioni), che sarebbero viziate sotto vari aspetti. a) La ricorrente critica anzitutto l'autorizzazione data alla Cassa di Bruxelles di fissare i prezzi di perequazione nonché il fatto che detta Cassa non ha proceduto ad alcuna comunicazione per quel che riguarda tale determinazione (ma non mi è certamente chiaro se questa doglianza sia stata alla fine mantenuta). La censura è però sicuramente infondata, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], dopo l'emanazione della decisione 15-58 e dopo aver assunto l'amministrazione del consorzio di perequazione, riesaminò tutte le deliberazioni della Cassa, e in conseguenza di ciò publicò una serie di decisioni relative alla determinazione dei prezzi di perequazione valevoli per i diversi periodi. b) Posso del pari sbrigarmi rapidamente riguardo a una seconda osservazione della ricorrente, secondo la quale nella determinazione dei prezzi di perequazione sarebbero stati applicati metodi diversi per i diversi periodi di conteggio. Tale censura infatti non è sufficientemente precisata; in particolare non è stato indicato come dalla suddetta circostanza sarebbero derivati dei pregiudizi per la ricorrente. c) In un altro punto la ricorrente sottolinea, certamente non a torto, che per la fissazione di attendibili prezzi di perequazione sarebbero stati necessari un esatto accertamento e un controllo dei prezzi pagati per il rottame comunitario. Se però tale affermazione vuole tradursi in una tacita critica diretta all'[OSCURATO:PERSONA], noi dobbiamo respingerla. In effetti risulta che il sistema di perequazione ha tratto gli elementi necessari per la determinazione dei prezzi di perequazione dalle denuncie cui erano tenute, ai sensi della disciplina in questione, le imprese consumatrici di rottame, denuncie che, nella maggior parte dei casi, vennero fatte in maniera incensurabile, e la cui esattezza fu verificata dall'[OSCURATO:PERSONA] con numerosi essenziali controlli. Non deve trarre in inganno il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] nella presente controversia, dibattendo con la ricorrente la questione dei prezzi di mercato effettivamente pagati, si sia richiamata ad una pubblicazione contenuta in una rivista, poiché qui si tratta, come sottolinea giustamente l'[OSCURATO:PERSONA], di un comportamento processuale , che non consente alcuna deduzione sul modo nel quale, durante l'esistenza del sistema di perequazione, sono stati effettivamente accertati i prezzi di cui trattasi. d) A prima vista sembra seducente anche la critica della ricorrente, secondo la quale la determinazione di valori medi e di prezzi di perequazione uniformi per tutta la Comunità avrebbe un effetto discriminante a causa delle differenze di prezzi esistenti in seno ad essa. Ad esempio, la ricorrente sostiene di aver dovuto molte volte pagare prezzi più alti per il rottame interno, e di essere stata quindi danneggiata, in seguito all'applicazione di un tasso di contribuzione uniforme per tutta la Comunità, rispetto a quelle imprese che poterono acquistare rottame interno a un prezzo inferiore a quello ufficiale di perequazione. A questo proposito si deve pero in primo luogo osservare che la ricorrente non ha dato alcuna valida prova circa l'esattezza delle sue affermazioni. Essa ha prodotto soltanto due dichiarazioni di pretese società fornitrici di rottame mentre, in considerazione delle notizie, ricavate da riviste, che l'[OSCURATO:PERSONA] ha fornito sui prezzi italiani del rottame, una prova effettiva avrebbe dovuto è potuto essere data dalla ricorrente con la produzione delle fatture di acquisto. Inoltre, come sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], non è da escludere che i prezzi più elevati effettivamente pagati dalla ricorrente per il rottame importato si spieghino in base all'impiego dell'oneroso rottame di ghisa. In definitiva appare decisiva la considerazione che, pur in presenza di differenze di prezzi all'interno della Comunità, il principio di un mercato comune uniforme vieta un frazionamento regionale dei prezzi di perequazione. Invero, anche con l'applicazione di tassi uniformi di contribuzione per tutta la Comunità, si poteva contare, sotto il profilo del risultato globale, su una soddisfacente perequazione, ove si consideri ad esempio il fatto che pure i prezzi di importazione effettivamente pagati nelle diverse regioni della Comunità erano tra loro differenti. Non è infine evidente che proprio le imprese più piccole dovessero essere le vittime ingiustificate di siffatta disciplina della perequazione, poiché tali imprese non erano affatto costrette all'acquisto di rottame interno, come pretende la ricorrente, ma avevano perfettamente la possibilità di partecipare alle importazioni comunitarie di rottame attraverso l'apposito ufficio di Bruxelles. Non si può dunque parlare di effetti discriminatori per quel che riguarda la struttura unitaria dei prezzi di perequazione. e) Come ultimo punto da esaminare, resta la censura secondo la quale sarebbe stato violato l'articolo 47 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto, nel quadro del sistema di perequazione, non si sarebbero pubblicati o comunicati alle imprese tutti gli elementi che erano necessari per la determinazione dei diversi dati del conteggio di perequazione. Questa doglianza è chiaramente infondata, in quanto si tratti degli elementi che avevano rilievo per la condotta degli affari da parte delle imprese soggette alla perequazione, e cioè dei tassi di contribuzione e dei prezzi di perequazione. All'inizio, essi furono resi noti alle imprese direttamente con comunicazioni degli uffici di Bruxelles o con circolari degli uffici regionali, e più tardi furono tempestivamente notificati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Se la ricorrente ritiene però che tutti i singoli elementi dei conteggi di perequazione avrebbero dovuto essere resi pubblici, le si deve replicare che un obbligo così vasto non è statuito dall'articolo 47. Esso non è dettato da alcuna esigenza propria del mondo degli affari, e d'altra parte comporterebbe un onere non necessario per l'autorità amministrativa. 5. In sintesi possiamo dunque concludere che nemmeno le censure avanzate, attraverso le eccezioni di illegittimità, contro le decisioni generali in materia di rottame possono portare all'accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. C — Riassunto e conclusioni Senza che appaia necessario assumere le prove offerte dalla ricorrente, che avrebbero senso solo ove nella presente fattispecie l'onere della prova incombesse all'[OSCURATO:PERSONA], si possono formulare le seguenti conclusioni : — il ricorso della ditta [OSCURATO:PERSONA] e figli contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. è ricevibile ma del tutto infondato. Di conseguenza la ricorrente, in base alle norme del nostro regolamento di procedura, deve sopportare le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris