CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in data 4 novembre 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Salerno il 10 dicembre 2020 in relazione a delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso il 6 dicembre 2013. Il ricorso consta di due motivi: il primo proposto per vizio di motivazione, volto a lamentare l'eccentrico riferimento al mancato decorso della prescrizione (mai eccepita dal ricorrente) e a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata su elementi incerti forniti dal consulente del P.M.,non suffragati da teorie scientifiche in ordine al punto d'urto fra i veicoli, alla velocità e alla porzione di carreggiata ove avvenne l'impatto, mentre si dà per scontato che l'imputato fosse in stato di ebbrezza; il secondo, articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, ha ad oggetto nuovamente gli elementi probatori che il ricorrente ritiene non adeguatamente comprovati, nonchè il trattamento sanzionatorio, lo stato di ebbrezza riscontrato sull'imputato e il diniego delle generiche. 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto, in primo luogo, del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine all'elevato grado di ebbrezza alcolica. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato adeguatamente motivato sia con riguardo all'assenza di elementi positivi di valutazione (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), sia con riguardo al precedente specifico da cui il ricorrente è gravato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i