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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 22018/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo chiesto la trattazione orale, non è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 18 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto Enel per difetto di querela e ha rideterminato la pena per la coltivazione di 104 piante di marijuana in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa qualificazione dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo la mancata riduzione della pena per le generiche dopo che erano venute meno le aggravanti del reato di furto messe in bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato in merito all'accertamento di responsabilità.

La Corte territoriale ha escluso il fatto di lieve entità sia per la quantità di materiale rinvenuto, incompatibile con l'uso personale, sia per l'organizzazione allestista, indicativa di un'attività professionale.

In una prima stanza, c'erano 104 vasi colmi di terra, di cui la metà contenenti piante di cannabis di circa 1.70 metri mentre la restante parte conteneva fusti già sfrondati e terriccio; in una seconda stanza c'erano 55 vasi colmi di terriccio, tre dei quali contenenti un pezzo di fusto di pianta tagliata, mentre i restanti 52 contenenti piante di cannabis con un'altezza media di 1,80 metri; all'interno del bagno c'era della marijuana già essiccata, pari a 620 grammi.

Dalle piante era presumibile ricavare 56.397,20 dosi medie singole.

La serra, alimentata con la corrente rubata all'Enel, era attrezzata con luci artificiali, strumenti di areazione, climatizzazione e deumidificazione.

4. E' fondato invece il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

Il primo Giudice aveva applicato le generiche in misura equivalente alle aggravanti collegate al furto.

Venuto meno questo, che era il reato più grave, la Corte territoriale ha rideterminato la pena per il reato dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ma non ha dato evidenza nel calcolo se abbia o meno applicato le circostanze attenuanti generiche.

5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'accertamento di responsabilità peliale deve considerarsi irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

DH.:ara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso, il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo chiesto la trattazione orale, non è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 18 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto Enel per difetto di querela e ha rideterminato la pena per la coltivazione di 104 piante di marijuana in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa qualificazione dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo la mancata riduzione della pena per le generiche dopo che erano venute meno le aggravanti del reato di furto messe in bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato in merito all'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha escluso il fatto di lieve entità sia per la quantità di materiale rinvenuto, incompatibile con l'uso personale, sia per l'organizzazione allestista, indicativa di un'attività professionale. In una prima stanza, c'erano 104 vasi colmi di terra, di cui la metà contenenti piante di cannabis di circa 1.70 metri mentre la restante parte conteneva fusti già sfrondati e terriccio; in una seconda stanza c'erano 55 vasi colmi di terriccio, tre dei quali contenenti un pezzo di fusto di pianta tagliata, mentre i restanti 52 contenenti piante di cannabis con un'altezza media di 1,80 metri; all'interno del bagno c'era della marijuana già essiccata, pari a 620 grammi. Dalle piante era presumibile ricavare 56.397,20 dosi medie singole. La serra, alimentata con la corrente rubata all'Enel, era attrezzata con luci artificiali, strumenti di areazione, climatizzazione e deumidificazione. 4. E' fondato invece il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Il primo Giudice aveva applicato le generiche in misura equivalente alle aggravanti collegate al furto. Venuto meno questo, che era il reato più grave, la Corte territoriale ha rideterminato la pena per il reato dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ma non ha dato evidenza nel calcolo se abbia o meno applicato le circostanze attenuanti generiche. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al solo trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'accertamento di responsabilità peliale deve considerarsi irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. DH.:ara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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