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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19490/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione assente o carente in merito al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante come contestata è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(S.

U. n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta una motivazione assente o carente in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (pag. 3) di una motivazione esente da evidenti illogicità e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento (Sez. 2 n. 22356 del 22/02/2023, Rv. 284741).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consliere et. sore 5 n I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione assente o carente in merito al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante come contestata è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(S. U. n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta una motivazione assente o carente in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (pag. 3) di una motivazione esente da evidenti illogicità e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento (Sez. 2 n. 22356 del 22/02/2023, Rv. 284741).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consliere et. sore 5 n I
Sentenza Cassazione n. 19490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris