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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06055/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la 'sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità dei motivi di gravame; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazbne sia alla riscontrata sussistenza dei tratti costitutivi del reato di cui all'art 343 cp ascritto all'imputato, anche sul versante soggettivo, sia alla misura della pena irrogata, adeguatamente argomentata anche alla luce del modesto distacco dai minimi edittali, mentre il secondo motivo, non diversamente dal medesimo rilievo prospettato con l'appello, soffre di genericità perchè non vengono indicati gli elementi di matrice positiva utili a sostenere il riconoscimento delle generiche, pretermessi dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la 'sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità dei motivi di gravame; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazbne sia alla riscontrata sussistenza dei tratti costitutivi del reato di cui all'art 343 cp ascritto all'imputato, anche sul versante soggettivo, sia alla misura della pena irrogata, adeguatamente argomentata anche alla luce del modesto distacco dai minimi edittali, mentre il secondo motivo, non diversamente dal medesimo rilievo prospettato con l'appello, soffre di genericità perchè non vengono indicati gli elementi di matrice positiva utili a sostenere il riconoscimento delle generiche, pretermessi dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris