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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43002/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 16/11/2018 dal Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte di appello avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità del capo di imputazione, per genericità dello stesso, pur palesemente fondata, attesa la mancata indicazione di ogni elemento riguardante le fatture menzionate.

In punto di responsabilità, poi, la sentenza si sarebbe fondata su elementi del tutto insufficienti, specie a fronte dell'assenza di attività di indagine; al riguardo, l'unico elemento valorizzato sarebbe il processo verbale di constatazione (che, in sé, non produrrebbe alcun effetto), peraltro redatto a tavolino e nei confronti di una società diversa da quella di cui il ricorrente era legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. In ordine, innanzitutto, all'eccezione di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza dell'oggetto, e conseguente violazione del diritto di difesa, il Collegio osserva che la stessa è stata già affrontata dal Tribunale e dalla Corte di merito, e risolta con argomento congruo ed immeritevole di censura.

In particolare, si è sottolineato che la rubrica in contestazione - oltre ad indicare la qualità del Comi, la società di riferimento, l'annualità interessata e gli importi evasi - rimandava, per l'indicazione delle singole fatture per operazioni inesistenti, ad un elenco allegato, nel quale le stesse erano dettagliatamente specificate per data, imponibile, tipologia di prestazione e cantiere di riferimento.

5. Quanto, poi, al secondo motivo, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che dalla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, così come dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]. (emittente) era una società cartiera, priva di struttura, mezzi strumentali e lavoratori, e non risultava che si fosse avvalsa di eventuali terzi soggetti; come tale, dunque, impossibilitata a svolgere le prestazioni indicate nelle fatture (lavori edili, facchinaggio, consulenza, cessione di materiali e macchinari).

Ancora, era risultato che il ricorrente, richiesto dal curatore fallimentare di fornire scritture e libri contabili della società utilizzatrice delle fatture, nulla aveva risposto, peraltro neppure ritirando le lettere inviategli dal curatore stesso.

7. Era emerso, dunque, un contesto di indizi gravi, precisi e concordanti, basati su elementi oggettivi - che il Comi non contesta - e legati in logica e complessiva valutazione, quale quella contenuta nella sentenza impugnata; contro la quale, peraltro, non possono valere le considerazioni di cui al secondo motivo di ricorso (valore del processo verbale di constatazione; sua formazione "a tavolino", effettivo pagamento degli importi, assenza di testimoni), perché di puro merito e proprie del solo giudizio di cognizione.

8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 16/11/2018 dal Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità del capo di imputazione, per genericità dello stesso, pur palesemente fondata, attesa la mancata indicazione di ogni elemento riguardante le fatture menzionate. In punto di responsabilità, poi, la sentenza si sarebbe fondata su elementi del tutto insufficienti, specie a fronte dell'assenza di attività di indagine; al riguardo, l'unico elemento valorizzato sarebbe il processo verbale di constatazione (che, in sé, non produrrebbe alcun effetto), peraltro redatto a tavolino e nei confronti di una società diversa da quella di cui il ricorrente era legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In ordine, innanzitutto, all'eccezione di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza dell'oggetto, e conseguente violazione del diritto di difesa, il Collegio osserva che la stessa è stata già affrontata dal Tribunale e dalla Corte di merito, e risolta con argomento congruo ed immeritevole di censura. In particolare, si è sottolineato che la rubrica in contestazione - oltre ad indicare la qualità del Comi, la società di riferimento, l'annualità interessata e gli importi evasi - rimandava, per l'indicazione delle singole fatture per operazioni inesistenti, ad un elenco allegato, nel quale le stesse erano dettagliatamente specificate per data, imponibile, tipologia di prestazione e cantiere di riferimento. 5. Quanto, poi, al secondo motivo, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che dalla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, così come dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]. (emittente) era una società cartiera, priva di struttura, mezzi strumentali e lavoratori, e non risultava che si fosse avvalsa di eventuali terzi soggetti; come tale, dunque, impossibilitata a svolgere le prestazioni indicate nelle fatture (lavori edili, facchinaggio, consulenza, cessione di materiali e macchinari). Ancora, era risultato che il ricorrente, richiesto dal curatore fallimentare di fornire scritture e libri contabili della società utilizzatrice delle fatture, nulla aveva risposto, peraltro neppure ritirando le lettere inviategli dal curatore stesso. 7. Era emerso, dunque, un contesto di indizi gravi, precisi e concordanti, basati su elementi oggettivi - che il Comi non contesta - e legati in logica e complessiva valutazione, quale quella contenuta nella sentenza impugnata; contro la quale, peraltro, non possono valere le considerazioni di cui al secondo motivo di ricorso (valore del processo verbale di constatazione; sua formazione "a tavolino", effettivo pagamento degli importi, assenza di testimoni), perché di puro merito e proprie del solo giudizio di cognizione. 8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d