CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Y.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, in particolare sulle risultanze del narcotest, nella valutazione delle fonti di prova in relazione ai reato di cui ai cpai Al) e A7) nonché sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., con rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente (cfr. pag.6 e ss. della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il